Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ fondamentali
Roma, 4 settembre1950
I Governi firmatari, membri del Consiglio dâEuropa,
Considerata la Dichiarazione universale dei Diritti dellâUomo, proclamata dallâAssemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e lâapplicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
Considerato che il fine del Consiglio dâEuropa è quello di realizzare unâunione piĂš stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali;
Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertĂ fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dallâaltra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dellâuomo di cui essi si valgono;
Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertĂ e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 â Obbligo di rispettare i diritti dellâuomo
Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertĂ enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.
Titolo I â diritti e libertĂ
Articolo 2 â Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire lâevasione di una persona regolarmente detenuta;
(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o unâinsurrezione.
Articolo 3 â Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura nÊ a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 4 â Proibizione della schiavitĂš e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitÚ o di servitÚ.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato lavoro forzato od obbligatorio ai sensi del presente articolo:
(a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dallâarticolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertĂ condizionale;
(b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove lâobiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
(c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamitĂ che minacciano la vita o il benessere della comunitĂ ;
(d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.
Articolo 5 â Diritto alla libertĂ e alla sicurezza
1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà , se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
(a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
(b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire lâesecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
(c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi allâautoritĂ giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
(d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi allâautoritĂ competente;
(e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
(f) se si tratta dellâarresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento dâespulsione o dâestradizione.
Ogni persona arrestata deve essere informata, al piĂš presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dellâarresto e di ogni accusa formulata a suo carico.
Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al piĂš presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertĂ durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dellâinteressato allâudienza.
Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinchÊ decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.
Articolo 6 â Diritto a un equo processo
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma lâaccesso alla sala dâudienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nellâinteresse della morale, dellâordine pubblico o della sicurezza nazionale in una societĂ democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicitĂ possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
(a) essere informato, nel piĂš breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dellâaccusa formulata a suo carico;
(b) disporre del tempo e delle facilitazioni n...