Le agevolazioni fiscali per le organizzazioni non profit
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Le agevolazioni fiscali per le organizzazioni non profit

Aggiornato al Decreto-Legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilitĆ  per il 2013) con appendice legislativa sulle norme tributarie per gli enti non profit

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Le agevolazioni fiscali per le organizzazioni non profit

Aggiornato al Decreto-Legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilitĆ  per il 2013) con appendice legislativa sulle norme tributarie per gli enti non profit

About this book

Questo e-book tratta la disciplina fiscale delle organizzazioni non profit, cioè di tutte quelle organizzazioni di diritto privato che non hanno scopo di lucro, comprese quelle che hanno forma giuri- dica di impresa, ma non hanno scopo di lucro e producono beni e servizi di utilità sociale. Tutto ciò ha l'obbiettivo di venire incontro al diffuso interesse sull'argomento e che trova un primo ostacolo proprio nella difficoltà di individuare e coordinare, innanzi tutto definendone bene gli ambiti di applicazione, i testi legislativi sulla materia, che ha avuto una profonda evoluzione a partire dagli anni Novanta del secolo scorso. Inoltre, a differenza del passato, oggi non si può più affermare che le organizzazioni senza scopo di lucro non siano imprese in nessun caso, in quanto sono senza dubbio imprese le cooperative sociali introdotte e disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 e le imprese sociali in forma societaria, disciplinate dal decreto legislativo n. 155 del 2006.

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Information

Publisher
Fisco e Tasse
Year
2013
eBook ISBN
9788868050061
Topic
Law
Index
Law
1. La disciplina fiscale delle organizzazioni non profit previste dal codice civile e definite enti non commerciali dal testo unico delle imposte sui redditi
1.1 Le organizzazioni senza scopo di lucro previste dal codice civile: le associazioni non riconosciute e quelle riconosciute, le fondazioni ed i comitati
Le organizzazioni non profit, cioĆØ quelle che non hanno scopo di lucro ma che si prefiggono obbiettivi solidaristici od altruistici, sono disciplinate, dal punto di vista civilistico, dagli articoli da 14 a 42 del codice civile. In particolare, gli articoli da 14 a 35 c.c. disciplinano le persone giuridiche private: le associazioni riconosciute e le fondazioni, vale a dire gli enti con personalitĆ  giuridica a seguito di riconoscimento dello Stato, in cui prevale l’aspetto personale (gli associati nelle associazioni) o quello patrimoniale (il patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo nelle fondazioni).
Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della personalitĆ  giuridica ĆØ disciplinato dal d.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 che ha semplificato questo procedimento ed ha limitato, ma non annullato, la discrezionalitĆ  amministrativa nel riconoscimento della personalitĆ  giuridica ad un ente privato.
Gli articoli da 36 a 42 c.c. disciplinano, invece, le associazioni non riconosciute (quelle senza personalitĆ  giuridica) ed i comitati (organizzazioni di cittadini che perseguono un unico scopo in un tempo limitato).
Il fondamento costituzionale della legislazione ordinaria sulle organizzazioni non profit ĆØ il comma 1 dell’art. 18 della Costituzione che riconosce e garantisce la libertĆ  di associazione dei cittadini per fini che non sono loro vietati dalla legge penale, senza che sia necessaria una qualsiasi autorizzazione.
Ricordiamo, infine, che le persone giuridiche private, vale a dire disciplinate dal diritto privato e che perseguono scopi di natura privata, vanno distinte dalle persone giuridiche pubbliche, di cui all’articolo 11 del codice civile, che sono tutti gli enti pubblici che acquisiscono la personalitĆ  giuridica in forza delle leggi che li istituiscono, perseguono fini pubblici di interesse generale e godono dei diritti derivanti dalle norme del diritto pubblico.
La grande maggioranza delle associazioni esistenti ĆØ costituita nella forma di associazione non riconosciuta, prevista e disciplinata negli artt. 36, 37 e 38 del codice civile.
Queste associazioni vengono definite ā€œnon riconosciuteā€ in quanto sono prive di personalitĆ  giuridica.
Sebbene la legge consenta di dare vita ad un’associazione non riconosciuta anche per mezzo di un semplice accordo verbale, la pratica invalsa, per intuibili ragioni di funzionalitĆ , fa sƬ che l’associazione non riconosciuta si costituisca, di solito, a mezzo di un atto scritto (contratto di associazione), basato, di solito, su due componenti: l’atto costitutivo, che dĆ  vita all’associazione identificandone e fissandone gli elementi di avvio e di riferimento e lo statuto, destinato a regolare il funzionamento dell’associazione (art. 16 c.c., norma che vale però solo per le associazioni riconosciute e le fondazioni).
Il contratto associativo delle associazioni non riconosciute non richiede forme particolari. ƈ sufficiente una scrittura privata semplice, senza la necessitĆ  di ricorrere all’intervento di un notaio; non occorre che essa contenga specifici elementi, se non quelli richiesti dalla normativa fiscale.
Le associazioni riconosciute, previste e disciplinate dagli artt. 14-24 del codice civile, devono, invece, costituirsi con atto pubblico comprendente l’atto costitutivo e lo statuto (artt. 14, comma 1, e 16, comma 1, c.c.) e, successivamente, chiedere ed ottenere il riconoscimento della personalitĆ  giuridica secondo il procedimento previsto dal d.P.R. n. 361/2000.
Il riconoscimento della personalitĆ  giuridica, che consiste nell’attribuzione della piena capacitĆ  giuridica (cioĆØ della idoneitĆ  ad instaurare rapporti giuridici e quindi di essere titolare di diritti e di obblighi) ad un ente diverso dalla persona fisica, assicura, come principale conseguenza, il beneficio della limitazione della responsabilitĆ  per le obbligazioni assunte al solo patrimonio dell’associazione (artt. 31, comma 3, 38, 41 e 2740 c.c.), senza che per esse debbano rispondere gli associati coi loro beni. Si dice, pertanto, che le associazioni riconosciute e tutte le altre persone giuridiche hanno una ā€œautonomia patrimoniale perfettaā€, in quanto il patrimonio di esse rimane nettamente distinto dal patrimonio delle persone fisiche associate. Inoltre, le associazioni riconosciute possono acquistare beni immobili o mobili registrati, essere titolari di diritti reali ed accettare ereditĆ  (ma solo con beneficio di inventario, ai sensi dell’art. 473 c.c.), legati o donazioni.
Per le fondazioni (chiamate anche istituzioni), disciplinate dagli articoli da 14 a 35 del codice civile, valgono le medesime regole per ottenere il riconoscimento della personalitĆ  giuridica esaminate per le associazioni riconosciute. A differenza delle associazioni, le fondazioni sono sempre persone giuridiche. Esse si costituiscono per atto pubblico o per disposizione testamentaria (art. 14, comma 2, c.c.). La particolare struttura di questi enti non rende infatti necessaria l’esistenza o la permanenza, al loro interno, del soggetto o dei soggetti ā€œfondatoriā€. La struttura giuridica della fondazione non prevede la figura dell’associato, o di altre figure ad esso assimilabili.
Il metodo ordinario con cui si costituisce una fondazione ĆØ quello del lascito, da parte di uno o più fondatori, di un patrimonio vincolato al perseguimento di determinati scopi non lucrativi, ma di natura sociale, culturale, solidaristica. L’attivitĆ  della fondazione ĆØ finanziata dal patrimonio conferito o lasciato dal o dai fondatori e dagli eventuali frutti di esso. L’amministrazione di essa ĆØ soggetta al controllo ed alla vigilanza dell’AutoritĆ  governativa (Prefettura o Regione).
I...

Table of contents

  1. 1. La disciplina fiscale delle organizzazioni non profit previste dal codice civile e definite enti non commerciali dal testo unico delle imposte sui redditi
  2. 2. Il regime fiscale agevolato delle Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilitĆ  sociale
  3. 3. Il regime fiscale agevolato delle organizzazioni di volontariato
  4. 4. I diversi aspetti della disciplina fiscale agevolata delle coope-rative sociali
  5. 5. Le agevolazioni fiscali previste per le associazioni di promozione sociale e le startup innovative a vocazione sociale
  6. Appendice Le principali norme legislative e regolamentari sul regime fiscale agevolato delle organizzazioni non profit