La guida descrive dal punto di vista normativo ed operativo la Tares, ossia il nuovo tributo comunale in vigore dal prossimo 1° gennaio 2013 e destinato a sostituire Tarsu, Tia1 e Tia2. à descritto in modo molto dettagliato l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del tributo. Un approfondimento è riservato alle fattispecie di esenzione e riduzioni obbligatorie e facoltative di tariffa. à strutturata con tabelle esplicative e contiene anche un fac simile di Regolamento Tares e delle esemplificazioni di modelli di denunce Tares.La legge di stabilità 2013 apporta delle deroghe in materia del primo versamento, che solo per tale anno sarà eseguito entro il mese di aprile, salva la facoltà dell'ente locale di posticipare la scadenza. L'articolo 1-bis del decreto legge 14 gennaio 2013, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, ha posticipato la scadenza del primo versamento al mese di luglio.Il presente lavoro, mediante l'utilizzo di schemi e tabelle si propone l'obiettivo di far comprendere al lettore gli adempimenti operativi connessi all'entrata del citato tributo.

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Tares 2013
Aggiornato con la Legge n. 11/2013, che ha prorogato la scadenza del primo versamento a luglio 2013
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Aggiornato con la Legge n. 11/2013, che ha prorogato la scadenza del primo versamento a luglio 2013
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Law Theory & PracticeIndex
Law1. Tares: definizione
Secondo lâarticolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 â convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 (c.d. Manovra Salva Italia o anche decreto Monti) a decorrere dal 1° gennaio 2013 sarĂ applicato in tutti i Comuni del territorio nazionale il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares detto anche RES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto dai Comuni in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili degli stessi enti (1).
Lâentrata in vigore della Tares avverrĂ al di lĂ dellâemanazione del decreto attuativo. Ciò è stato confermato dal Dipartimento delle Finanze che ha negato la richiesta di differimento del nuovo tributo (2).
Lâimpianto normativo della Tares, ha sottolineato il Dipartimento, è costruito in modo da assicurare, comunque, lâistituzione e lâoperativitĂ del nuovo tributo.
âI comuni devono abbandonare ogni speranza di ottenere un rinvio per lâapplicazione della Tares a partire dal prossimo anno. Anche se non verrĂ emanato il regolamento attuativo. Alla richiesta di differimento dellâistituzione del tributo si oppongono problemi di finanza pubblica (âŚ). Ă la risposta che ha fornito il sottosegretario Vieri Cerini in un question time alla Camera dei deputati il 31 ottobre scorsoâ (3).
Giova ricordare che lâart. 14 del d.l. 201/2011 nellâistituire il nuovo tributo Tares accorperĂ in una sola tassa le diverse fasi della gestione dei rifiuti; di conseguenza, verranno aboliti, a far data dal 1° gennaio 2013, la tariffa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu â d.lgs. 507/1993), la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 49 del d.lgs. n. 22/1997), piĂš conosciuta come Tariffa di igiene ambientale o Tia1 laddove questâultima viene applicata, nonchĂŠ la Tariffa integrata ambientale o Tia2 introdotta dal Testo Unico Ambiente (art. 238 del d.lgs. 152/2006) (4).
Ă indubbio che la preannunciata sostituzione dei tributi attuali sulla gestione dei rifiuti sia da ritenere positiva, poichĂŠ deve essere vista nellâottica di semplificazione del sistema fiscale.
Va da sĂŠ che per lâanno 2012 detti tributi continueranno ad essere applicati e solo dal 2013, dovrĂ essere assolto il nuovo tributo unico.

Il legislatore ha optato, dunque, per lâintroduzione di unâunica entrata tributaria. Va al riguardo detto che le motivazioni di tale scelta sono state dettate da quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 24.7.2009, n. 238 (5) nella quale la stessa ha ribadito, con riferimento alla Tia1 che sino a quando non vi sarĂ una corrispondenza biunivoca tra la misura del prelievo e quella del servizio che fruisce il cittadino, sarĂ qualificata tra i tributi (6).
Ne discende che anche al nuovo balzello Tares andranno ad essere applicate tutte le norme in materia di sanzioni, contenzioso tributario, acquiescenza allâaccertamento.
Non solo: tale scelta ha come effetto la riaffermazione del potere di riscossione solo ed esclusivamente in capo allâente locale.
2. Soggetti incisi dal tributo
2.1. Soggetti passivi
Lâacronimo Tares letteralmente va letto come Tassa sui rifiuti e sui servizi. Ă opportuno rilevare che quando il legislatore parla di questo ânuovo balzelloâ lo qualifica come âtributoâ prescindendo dal nomen iuris attribuito (tassa sui rifiuti e sui servizi); tantâè, che lo stesso legislatore parla di âtributoâ e non di âtassaâ o di âimpostaâ. Per quanto concerne in special modo lâespressione âTaresâ non si può non osservare, in proposito, che lâelemento che caratterizza il nuovo tributo è la sua doppia natura.
Infatti, al suo interno coesistono due tributi:
â il primo, individuabile in una tassa, finalizzata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
â il secondo, con caratteristiche proprie di una imposta, ha lâobiettivo di finanziare i âservizi indivisibiliâ dei Comuni.
Difatti la parte relativa alla copertura dei servizi indivisibili ha assunto la veste della maggiorazione.
Con riferimento alla tassa si può rilevare che la stessa ha assorbito le norme della Tarsu ma per quanto riguarda la determinazione tecnica sono state estese quelle previste dallâarticolo 49 del decreto legislativo n. 22/1997 riferite alla Tia1.
Lâarticolo 14, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 individua i soggetti passivi del nuovo tributo stabilendo che: âil tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbaniâ.
Il tributo è, dun...
Table of contents
- Sintesi
- Premessa
- 1. Tares: definizione
- Fac-simile di regolamento comunale esemplificazioni di denunce ai fini Tares
- Bibliografia/sitografia per approfondimenti
Frequently asked questions
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