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About this book
La cartella di pagamento è di gran lunga l'atto impositivo piÚ conosciuto e diffuso. Quando viene notificata un senso di sgomento e di paura pervade il contribuente. Che cosa fare? Pagare o resistere? E, poi, Equitalia che cosa farà ? Queste sono le domande piÚ frequenti. Il testo vuole aiutare non solo il contribuente ma anche il professionista a capire le ragioni della pretesa, a muoversi nei meandri di una procedura complessa (resa ancora piÚ difficile dal 1° aprile 2012 per effetto dell'attivazione della procedura di reclamo-mediazione per le liti di valore non superiore a 20.000 euro, che, guarda caso, costituiscono la parte prevalente degli atti impositivi) e a conoscere le procedure per contestare la cartella di pagamento. Il testo è aggiornato con il c.d. "minicondono" per i debiti di ridotto ammontare e la "sospensione della riscossione" da richiedere direttamente all'agente della riscossione, provvedimenti contenuti nella legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.
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Information
La cartella di pagamento
| Il contenuto del ruolo (art. 1, comma 1 del d.m. 3 settembre 1999, n. 321) |
| a) Lâente creditore b) La specie del ruolo c) Il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori d) Il codice di ogni componente di credito (denominato anche articolo di ruolo) e) Il codice dellâambito f) Lâanno e il periodo di riferimento del credito g) Lâimporto di ogni articolo di ruolo h) Il totale degli importi iscritti a ruolo i) Il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, lâimporto di ciascuna di esse e la scadenza delle stesse j) La data di consegna al concessionario (attualmente denominato agente della riscossione) |
| Avvertenze 1. Per ciascun debitore, nellâelenco è contenuta anche lâindicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata lâiscrizione a ruolo; se lâiscrizione a ruolo consegue ad un atto precedentemente notificato (ad esempio, un avviso di accertamento), devono essere indicati anche gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica (art. 1, comma 2). 2. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dellâufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo. 3. Per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna allâagente della riscossione si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi fra il giorno 16 e lâultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo (art. 4). 4. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui allâart. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono calcolati come segue per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto: a) cartaceo pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 10 del terzo mese successivo; se successivamente, fino al giorno 25 del terzo mese successivo; b) informatico pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 25 del secondo mese successivo; se, successivamente, fino al giorno 10 del terzo mese successivo (art. 3). |
| I termini procedurali per la riscossione | |
| Fattispecie | Termine |
| LâattivitĂ di controllo (d.P.R. 29 sette... | |
Table of contents
- Sintesi
- Premessa
- Parte I - Lâiscrizione a ruolo
- Parte II - La cartella di pagamento
- Parte III - La contestazione della cartella di pagamento
- Parte IV - La riscossione coattiva