1. Il commercio dellâoro
1. LâAttuale disciplina legislativa: la legge 17 gennaio 2000, n. 7
La disciplina legislativa e fiscale nel settore del commercio dellâoro è stata riscritta dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7, contenente la âNuova disciplina del mercato dellâoro, in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998â, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000 ed in vigore dal 5 febbraio di quellâanno. Il legislatore italiano, nel recepire le prescrizioni comunitarie, ha introdotto nel nostro ordinamento un regime Iva specifico per le transazioni in oro. Lâobiettivo primario era lâequiparazione ad altre forme di investimento finanziario, almeno sotto il profilo Iva, delle operazioni concernenti lâoro da investimento oltre che la garanzia, a favore degli operatori del settore, del diritto di detrarre lâIva sugli acquisti di altri beni e servizi, lâintroduzione di obblighi formali minimi al fine di impedire frodi e lâapplicazione del reverse charge nelle operazioni inerenti oro ad uso prevalentemente industriale in forma non di prodotto finito.
Da un punto di vista non limitato al profilo specificamente fiscale, finalitĂ della legge del 2000, in attuazione della direttiva 98/80/CE, era quella di sostituire il regime di monopolio nel commercio dellâoro, sino ad allora attribuito al vecchio Ufficio Italiano Cambi (UIC, ora gestito dalla Banca dâItalia) e al Ministero del Commercio con lâestero (che autorizzava i residenti a vendere ed acquistare allâestero lâoro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere o rottami da destinare alla produzione di beni in Italia) nonchĂŠ di introdurre specifici oneri a carico degli operatori professionali nel mercato dellâoro liberalizzato.
Il termine âoroâ, cui si fa qui riferimento, include le due categorie, dellâoro da investimento e dellâoro industriale, descritte dal comma 1 dellâart. 1 con analitica formulazione inserita nel contesto degli artt. 10 e 17 del decreto Iva.
Non rientrano nella definizione i prodotti finiti, destinati alla vendita senza ulteriori assemblaggi, modifiche o trasformazioni, per il commercio dei quali, pertanto, non vige lâobbligo di dichiarazione.
Lâobbligo di dichiarazione vale anche per gli operatori professionali come definiti dal successivo comma 3, ovverosia coloro che esercitano âin via professionale il commercio di oro, per conto proprio o per conto di terziâ, mentre sono in ogni caso escluse le operazioni effettuate dalla Banca dâItalia.
Sono operatori professionali nel mercato dellâoro coloro che sono autorizzati ad esercitare in via professionale il commercio dellâoro: le banche nonchè, previa comunicazione alla Banca dâItalia, qualunque altro soggetto che possieda i seguenti tre requisiti: la forma giuridica di societĂ di capitali (societĂ per azioni, o societĂ in accomandita per azioni, societĂ a responsabilitĂ limitata, societĂ cooperativa dotate di un capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le societĂ per azioni), un oggetto sociale che, coerentemente, comporti il commercio di oro, e infine âil possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilitĂ previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385â.
La definizione normativa di operatore professionale non comprende gli operatori che acquistano oro per destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale: costoro non sono destinatari dellâobbligo di comunicazione, pur soggiacendo a quello di dichiarazione disposto dal citato comma 2 dellâarticolo 1.
2. Le attivitĂ non commerciali in oro
Lâarticolo 4, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che ânon sono ... considerate attivitĂ commerciali: le operazioni relative allâoro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca dâItalia e dallâUfficio italiano dei cambiâ.
Il dettato normativo cosĂŹ risulta a seguito delle modifiche recate dallâart. 3, comma 1, della legge n. 7/2000, che ha previsto la sostituzione della citata locuzione effettuate dalla Banca dâItalia e dallâUfficio italiano dei cambi alla preesistente di cui siano parti la Banca dâItalia, lâUfficio italiano dei cambi o le banche agenti.
Ă stato cosĂŹ eliminato il riferimento alle âbanche agentiâ, che comportava, come chiarito dal Ministero delle finanze (circolare n. 127/E del 15 maggio 1996), lâesclusione da Iva di tutte le cessioni di oro effettuate da questi soggetti, anche se effettuate nei confronti di soggetti diversi dalla Banca dâItalia, dallâUfficio italiano cambi e da altre banche agenti.
Ne è derivata una riduzione della sfera di esclusione dal tributo attraverso una precisa delimitazione della previsione di esclusione del presupposto soggettivo Iva alle sole operazioni effettuate dalla Banca dâItalia e dallâUIC, ed in via di riflesso vi è stata lâattrazione nella sfera di applicazione del tributo delle operazioni in oro effettuate dagli istituti di credito.
Per completezza è poi opportuno riportare il nuovo testo del n. 9 dellâart. 10 del d.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale âle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni ⌠relative allâoro⌠effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca dâItalia e dallâUfficio italiano dei cambi, ai sensi dellâarticolo 4, comma 5â decreto Iva, costituiscono operazioni esenti.
I termini dellâesenzione sono stati modificati dallâart. 3, comma 3, lett. a), della legge n. 7/2000 che, nel perseguire un unitario disegno di riforma, ha eliminato il precedente riferimento alle âbanche agentiâ.
Tali prestazioni, connesse ad operazioni effettuate da aziende di credito, sembrerebbero, a prima vista, transitare dal regime di esenzione a quello di imponibilitĂ . Tuttavia si può giĂ in questa sede rilevare che le ipotesi di imponibilitĂ Iva risultano, in ogni caso circoscritte dal disposto del successivo n. 11) dellâart. 10 del decreto Iva, che conferma il trattamento di esenzione per le intermediazioni relative alle cessioni di âoro da investimentoâ e alle operazioni finanziarie in oro, transazioni che di norma coinvolgono anche gli istituti di credito.
Ne consegue che transitano verso il regime di imponibilitĂ le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative ad operazioni in oro âindustrialeâ nonchĂŠ le prestazioni di mandato, da chiunque effettuate, afferenti operazioni in oro da investimento poste in essere da banche ovvero da ogni altro soggetto diverso dalla Banca dâItalia e dallâUIC.
3. La definizione di oro da investimento e oro industriale
Lâart. 1, comma 1, della legge n. 7/2000 definisce il termine âoroâ ai fini delle legge stessa, ricomprendendosi in tale categoria: lâoro da investimento, di cui alla lettera a) e lâoro diverso dallâoro da investimento, di cui alla successiva lettera b).
Lâoro da investimento, la cui definizione è stata inserita nel corpo dellâart. 10, comma 11, del d.P.R. n. 633/1972, contenente lâesenzione oggettiva da Iva per le operazioni relative, è definito come âlâoro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dellâoro, ma comunque superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete dâoro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dellâ80 per cento il valore sul mercato libero dellâoro in esse contenuto, incluse nellâelenco predisposto dalla Commissione delle ComunitĂ europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle ComunitĂ europee, serie C, nonchĂŠ l...