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Disciplina commerciale e regime fiscale

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Disciplina commerciale e regime fiscale

About this book

Questo e-book analizza la nuova disciplina del mercato dell'oro, fornendo informazioni utili ad imprenditori e professionisti per l'apertura e la gestione delle attività di compravendita di oro denominati anche "compro oro".In tempi di crisi tendono a moltiplicarsi le attività commerciali che acquistano e vendono oro, offrendo la possibilità di recuperare denaro contante attraverso la cessione dei propri gioielli. Il commercio dell'oro è regolamentato dalla legge 7/2000 – "Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998". Si esaminano nel dettaglio le varie tipologie di attività fornendo informazioni più precise per l'apertura e la gestione delle attività di "Compro oro".

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Information

Publisher
Fisco e Tasse
Year
2013
eBook ISBN
9788868050344
Topic
Law
Index
Law
1. Il commercio dell’oro
1. L’Attuale disciplina legislativa: la legge 17 gennaio 2000, n. 7
La disciplina legislativa e fiscale nel settore del commercio dell’oro è stata riscritta dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7, contenente la “Nuova disciplina del mercato dell’oro, in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000 ed in vigore dal 5 febbraio di quell’anno. Il legislatore italiano, nel recepire le prescrizioni comunitarie, ha introdotto nel nostro ordinamento un regime Iva specifico per le transazioni in oro. L’obiettivo primario era l’equiparazione ad altre forme di investimento finanziario, almeno sotto il profilo Iva, delle operazioni concernenti l’oro da investimento oltre che la garanzia, a favore degli operatori del settore, del diritto di detrarre l’Iva sugli acquisti di altri beni e servizi, l’introduzione di obblighi formali minimi al fine di impedire frodi e l’applicazione del reverse charge nelle operazioni inerenti oro ad uso prevalentemente industriale in forma non di prodotto finito.
Da un punto di vista non limitato al profilo specificamente fiscale, finalità della legge del 2000, in attuazione della direttiva 98/80/CE, era quella di sostituire il regime di monopolio nel commercio dell’oro, sino ad allora attribuito al vecchio Ufficio Italiano Cambi (UIC, ora gestito dalla Banca d’Italia) e al Ministero del Commercio con l’estero (che autorizzava i residenti a vendere ed acquistare all’estero l’oro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere o rottami da destinare alla produzione di beni in Italia) nonché di introdurre specifici oneri a carico degli operatori professionali nel mercato dell’oro liberalizzato.
Il termine “oro”, cui si fa qui riferimento, include le due categorie, dell’oro da investimento e dell’oro industriale, descritte dal comma 1 dell’art. 1 con analitica formulazione inserita nel contesto degli artt. 10 e 17 del decreto Iva.
Non rientrano nella definizione i prodotti finiti, destinati alla vendita senza ulteriori assemblaggi, modifiche o trasformazioni, per il commercio dei quali, pertanto, non vige l’obbligo di dichiarazione.
L’obbligo di dichiarazione vale anche per gli operatori professionali come definiti dal successivo comma 3, ovverosia coloro che esercitano “in via professionale il commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi”, mentre sono in ogni caso escluse le operazioni effettuate dalla Banca d’Italia.
Sono operatori professionali nel mercato dell’oro coloro che sono autorizzati ad esercitare in via professionale il commercio dell’oro: le banche nonchè, previa comunicazione alla Banca d’Italia, qualunque altro soggetto che possieda i seguenti tre requisiti: la forma giuridica di società di capitali (società per azioni, o società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa dotate di un capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni), un oggetto sociale che, coerentemente, comporti il commercio di oro, e infine “il possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.
La definizione normativa di operatore professionale non comprende gli operatori che acquistano oro per destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale: costoro non sono destinatari dell’obbligo di comunicazione, pur soggiacendo a quello di dichiarazione disposto dal citato comma 2 dell’articolo 1.
2. Le attivitĂ  non commerciali in oro
L’articolo 4, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che “non sono ... considerate attività commerciali: le operazioni relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi”.
Il dettato normativo così risulta a seguito delle modifiche recate dall’art. 3, comma 1, della legge n. 7/2000, che ha previsto la sostituzione della citata locuzione effettuate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi alla preesistente di cui siano parti la Banca d’Italia, l’Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti.
È stato così eliminato il riferimento alle “banche agenti”, che comportava, come chiarito dal Ministero delle finanze (circolare n. 127/E del 15 maggio 1996), l’esclusione da Iva di tutte le cessioni di oro effettuate da questi soggetti, anche se effettuate nei confronti di soggetti diversi dalla Banca d’Italia, dall’Ufficio italiano cambi e da altre banche agenti.
Ne è derivata una riduzione della sfera di esclusione dal tributo attraverso una precisa delimitazione della previsione di esclusione del presupposto soggettivo Iva alle sole operazioni effettuate dalla Banca d’Italia e dall’UIC, ed in via di riflesso vi è stata l’attrazione nella sfera di applicazione del tributo delle operazioni in oro effettuate dagli istituti di credito.
Per completezza è poi opportuno riportare il nuovo testo del n. 9 dell’art. 10 del d.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale “le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni … relative all’oro… effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell’articolo 4, comma 5” decreto Iva, costituiscono operazioni esenti.
I termini dell’esenzione sono stati modificati dall’art. 3, comma 3, lett. a), della legge n. 7/2000 che, nel perseguire un unitario disegno di riforma, ha eliminato il precedente riferimento alle “banche agenti”.
Tali prestazioni, connesse ad operazioni effettuate da aziende di credito, sembrerebbero, a prima vista, transitare dal regime di esenzione a quello di imponibilità. Tuttavia si può già in questa sede rilevare che le ipotesi di imponibilità Iva risultano, in ogni caso circoscritte dal disposto del successivo n. 11) dell’art. 10 del decreto Iva, che conferma il trattamento di esenzione per le intermediazioni relative alle cessioni di “oro da investimento” e alle operazioni finanziarie in oro, transazioni che di norma coinvolgono anche gli istituti di credito.
Ne consegue che transitano verso il regime di imponibilità le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative ad operazioni in oro “industriale” nonché le prestazioni di mandato, da chiunque effettuate, afferenti operazioni in oro da investimento poste in essere da banche ovvero da ogni altro soggetto diverso dalla Banca d’Italia e dall’UIC.
3. La definizione di oro da investimento e oro industriale
L’art. 1, comma 1, della legge n. 7/2000 definisce il termine “oro” ai fini delle legge stessa, ricomprendendosi in tale categoria: l’oro da investimento, di cui alla lettera a) e l’oro diverso dall’oro da investimento, di cui alla successiva lettera b).
L’oro da investimento, la cui definizione è stata inserita nel corpo dell’art. 10, comma 11, del d.P.R. n. 633/1972, contenente l’esenzione oggettiva da Iva per le operazioni relative, è definito come “l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché l...

Table of contents

  1. Sintesi
  2. Premessa
  3. 1. Il commercio dell’oro
  4. 2. Disciplina fiscale per attivitĂ di compravendita/produzionedi oggetti preziosi
  5. 3. Adempimenti amministrativi per l’avvio dell’attività di commercio/produzionedi oro come prodotto finito usato
  6. Conclusioni
  7. Appendice normativa e Prassi