La cessione dei prodotti agricoli e alimentari
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La cessione dei prodotti agricoli e alimentari

About this book

Il "Decreto Liberalizzazioni" ha introdotto nuove regole per le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari. In particolare è stato introdotto l'obbligo della forma scritta per i contratti di cessione ed il termine di pagamento dei corrispettivi entro 30 o 60 giorni, a seconda che si tratti di merci deteriorabili o meno.
Le novità si applicano ai contratti stipulati dal 24 ottobre 2012 mentre, per quelli in essere a tale data, è previsto l'obbligo di adeguamento alle nuove regole entro il 31 dicembre 2012.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 19 ottobre 2012 ha emanato un provvedimento di natura regolamentare finalizzato a chiarire i principali aspetti applicativi della norma.
Il presente lavoro si propone di illustrare le novità dando particolare rilievo alle questioni più controverse, alla luce anche delle novità introdotte con la conversione in legge del d.l. 179 del 18 ottobre 2012 ("Decreto Sviluppo 2.0"), intervenuta con legge 221 del 17 dicembre 2012.
Novità di rilievo sono state introdotte con la Delibera dell'AGCM (Autorità garante per la concorrenza ed il mercato) del 6 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 58 del 9 marzo 2013, che ha definito le procedure istruttorie in materia di controlli sulla corretta applicazione dell'articolo 62 in questione.
In quest'ambito, l'articolo 30-bis del "Decreto del Fare" (d.l. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge 98 del 9 agosto 2013), senza intervenire sulla disciplina di cui all'articolo 62 in oggetto, prevede che l'imprenditore agricolo possa diventare protagonista diretto della filiera agroalimentare, con la possibilità di effettuare attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, senza determinare un cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e potendo esercitare la vendita su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

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Information

1. L’obbligo della forma scritta
1.1 Il contratto
La forma scritta del contratto è prevista a pena di nullità, ed il mancato rispetto dell’obbligo è sanzionato in maniera piuttosto pesante: la violazione della norma, salvo che il fatto costituisca reato, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 516,00 a 20.000,00 euro, facendo riferimento al valore dei beni oggetto della cessione.
L’articolo 62, d.l. n. 1/2012, ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a favorire una maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare evitando, in particolare, l’utilizzo di termini di pagamento eccessivamente lunghi e l’applicazione, da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale, di condizioni contrattuali “ingiustificatamente” gravose.
Il citato articolo 62 prevede, in particolare, l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione dei prodotti agricoli/alimentari, fatta eccezione per le cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali.
L’articolo 3, comma 2, del d.m. del 19 ottobre 2012 specifica che per “forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione”.
Sono escluse dalla disciplina in esame:
• i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari effettuati alle cooperative da parte dei propri soci, ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, d.lgs. 228/2001;
• i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori, ex d.lgs. n. 102/2005, da parte dei soci delle organizzazioni stesse;
• i conferimenti di prodotti ittici effettuati tra imprenditori ittici, ex articolo 4, d.lgs. 4/2012;
• le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.
Ai sensi del comma 1 del citato articolo 62 i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono, a pena di nullità essere stipulati in forma scritta.
Al riguardo, l’articolo 2, del d.m. del 19 ottobre 2012 (emanato dal Ministero delle Politiche agricole), ha dato le seguenti definizioni:
• prodotti agricoli: i prodotti dell’allegato I di cui all’articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
• prodotti alimentari: i prodotti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
• prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all’articolo 62, comma 4. La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore;
• cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana.
Si richiama l’attenzione sul concetto di “cessione dei prodotti agricoli e alimentari”, dove viene precisato che con esso si intende il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana. In effetti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha precisato che il contratto si perfeziona nel luogo di consegna della merce, e se questa avviene in Italia le norme di cui all’articolo 62 citato sono sena dubbio applicabili.
Sul punto, l’articolo 36, comma 6-bis del d.l.179 del 2012 ha previsto che non costituiscono cessioni, e quindi sono da intendersi escluse dagli obblighi di cui all’articolo 62 del d.l. 1 del 2012, i contratti conclusi tra imprenditori agricoli. Di conseguenza, in tale ambito non è previsto l’obbligo di forma scritta e non vigono i termini di pagamento dei 30 o 60 giorni (su cui si dirà nel prossimo capitolo).
1.2 Il contenuto obbligatorio
I contratti sono informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni.
Precisamente, in base all’articolo 62, d.l. 1/2012, il contratto deve riportare:
• la durata;
• le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
• il prezzo;
• le modalità di consegna;
• le modalità di pagamento.
L’articolo 36-bis del d.l. 179 del 2012 ha introdotto una “salvaguardia”, in base alla quale si è previsto che la mancata indicazione nel contratto delle clausole qui sopra elencate non comporta la nullità del contratto, bensì l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 62 in oggetto: salvo che il fatto costituisca reato, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 516,00 a 20.000,00 euro, facendo riferimento al valore dei beni oggetto della cessione.
1.3 Le deroghe
L’articolo 3, comma 2, del d.m. del 19 ottobre 2012 (emanato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in attuazione dell’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) prevede che gli elementi essenziali del contratto (pur con le deroghe introdotte dal d.l. 179/2012: vedi sopra) possono essere contenuti sia:
• nei contratti o accordi scritti appositamente redatti;
• nei documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura o negli ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
In questo secondo caso, i documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, vanno integrati con la dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ma soprattutto è necessario che essi contengano l’indicazione precisa di quanto richiesto dalla legge ivi compreso il prezzo (oltreché la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, le modalità di consegna nonché quelle di pagamento).
Nei casi diversi da quelli previsti dalla norma, e qui sopra elencati, non sono possibili deroghe alla norma, anche in caso di accordo tra le parti, e ciò in coerenza alle regole previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”). In questo senso si è espresso il Ministero delle Politiche agricole e forestali, in risposta ad uno specifico quesito sul tema.
1.4 Le pratiche s...

Table of contents

  1. Sintesi
  2. Premessa
  3. 1. L’obbligo della forma scritta
  4. 2. I termini di pagamento
  5. 3. Regime sanzionatorio
  6. Casi Risolti
  7. Appendice normativa