Premessa
La legge di riforma ha reso in molti casi la vita piĂš semplice allâinterno della compagine condominiale grazie al fatto di aver dato valore di legge a molti dei principi consolidati grazie alle sentenze della Cassazione.
PiĂš facile lâuso per fini privati delle proprietĂ comuni, che può essere negato dallâassemblea solo di fronte a criticitĂ obbiettive. Resa piĂš trasparente la gestione grazie alle nuove garanzie di professionalitĂ che deve presentare lâamministratore e allâobbligo di apertura del conto corrente condominiale.
E ancora, semplificato il ricorso al decreto ingiuntivo che diventa obbligatorio in caso di morositĂ e resa inefficace la possibilitĂ di appellarsi alla privacy di fronte agli altri proprietari che intendono verificare lo stato dei conteggi.
Una gestione complessivamente semplificata anche per quel che riguarda le assemblee, sia per la riduzione del quorum per la seconda convocazione in caso di assemblee ordinarie, sia per la possibilitĂ di approvare con la sola maggioranza semplice la gran parte delle delibere in materia di innovazione. Infine, il ritorno alla mediazione obbligatoria, requisito necessario prima del ricorso al giudice.
Nellâebook diamo conto delle novitĂ , anche alla luce delle disposizioni del Garante della privacy emanate alla luce della riforma.
1. Abbaini, finestre e lucernari
Anche se il tetto fa parte dei beni comuni elencati dallâart. 1117 c.c., i condomini proprietari degli appartamenti allâultimo piano hanno la possibilitĂ di aprire sul tetto abbaini, finestre e lucernari per dare aria e luce alle mansarde, senza che gli altri condomini possano imporre divieti. Lâunico vincolo è il rispetto della normativa edilizia comunale e il generale decoro architettonico, ossia lâestetica complessiva dellâedificio. A dettare legge in questo caso è lâart. 1102 c.c. in base al quale è riconosciuto a tutti i condomini il diritto ad un uso piĂš intenso delle parti comuni, a patto di non limitare i diritti altrui sugli stessi beni e non modificarne la destinazione dâuso.
Con la riforma, però, diventa obbligatorio comunicare allâamministratore le proprie intenzioni. E poichĂŠ si tratta della modifica di un bene di proprietĂ comune, lâassemblea ha la facoltĂ di bloccare i lavori se ci sono i presupposti, ossia se lâintervento lede effettivamente i diritti comuni, può provocare danni o mettere a rischio la sicurezza del palazzo.
Quesiti&Risposte
D. Il condomino che intenda aprire delle finestre sul tetto deve comunicare le sue intenzioni allâassemblea o allâamministratore per ottenere lâautorizzazione?
R. SĂŹ, il nuovo testo dellâart. 1112 stabilisce che per tutte le opere sulle proprietĂ , comuni e private, è necessario informare lâamministratore anche se non è richiesta lâautorizzazione dellâassemblea. Qusta, invece, nel caso di interventi sulle proprietĂ comuni ha la facoltĂ di bloccare i lavori con la maggioranza qualificata purchĂŠ ne esistano i motivi.
D. Nel caso di apertura di nuove finestre, occorrono invece autorizzazioni in riferimento alla possibilitĂ di affaccio sulle proprietĂ altrui?
R. No. Lâapertura di nuove finestre rientra in linea di principio negli interventi ammessi, purchĂŠ autorizzata dal comune in relazione allâaspetto estetico dellâimmobile, senza ulteriori vincoli da rispettare.
âLâapertura di finestre ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai condomini ai sensi dellâart. 1102 c.c. tenuto conto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalitĂ di dare aria e luce agli immobili circostanti, ben sono fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta anche la facoltĂ di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietĂ esclusivaâ (sent. 23459/2004).
D. La manutenzione del lucernario di una mansarda ad uso esclusivo è sempre a carico del proprietario in caso di infiltrazioni dâacqua? Oppure in quanto parte del tetto la sua manutenzione può essere a carico di tutti i condomini?
R. I lucernari delle mansarde sono di proprietĂ privata esattamente come qualunque altra finestra e, per questo, non rientrano nellâelenco delle proprietĂ comuni indicate dallâart. 1117 c.c. Il fatto che si trovino fisicamente sul tetto non ha alcuna influenza dato che la loro unica funzione è, appunto, quella di dare aria e luce alle proprietĂ private che si trovano nel sottotetto. Le relative spese, quindi, sono a carico dei soli proprietari della mansarda.
D. Ristrutturazione del tetto comune con creazione di lucernari (a vantaggio dei proprietari dellâultimo piano). Come ripartire le spese per gli altri condomini?
R. Lâapertura di lucernari sul tetto per dare luce e aria alle mansarde sottostanti non è un intervento che riguarda il condominio, anche se effettuato su un bene comune come il tetto, ma solo dei proprietari interessati. Quindi le spese per questa specifica tipologia di lavori saranno a carico dei soli proprietari delle mansarde.
2. Accesso agli atti
La legge di riforma del condominio ha dato valore di legge alle sentenze della Cassazione in materia di accesso agli atti relativi alla gestione del condominio. Previsto, con lâart. 1130-bis lâobbligo per lâamministratore di fornire copia di tutti i documenti, dai giustificativi di spesa ai rendiconti bancari, su semplice richiesta dei condomini. Le spese sono a carico dei richiedenti. Inoltre i condomini hanno il diritto di informarsi sullo stato dei pagamenti degli altri proprietari e su eventuali morositĂ .
D. Lâamministratore è tenuto a fornire copia dellâestratto conto in formato elettronico, oppure si deve necessariamente pagare per le copie cartacee?
R. Lâamministratore può consegnare al condomino il documento nel formato che ritiene piĂš opportuno. La legge non impone di fornire un file piuttosto che un documento cartaceo, nĂŠ che stabilisce il diritto dei condomini a pretendere una forma piuttosto che unâaltra.
D. è possibile ottenere dallâamministratore informazioni sui pagamenti degli altri codomini?
R. SĂŹ, la richiesta è lecita e lâamministratore è tenuto a fornire le indicazioni sugli inadempimenti degli altri condomini, sia al momento del rendiconto annuale, sia facendone richiesta. A prevalere, in questo caso, è il principio della trasparenza nella gestione condominiale: lâeventuale richiamo alla privacy per impedire la conoscenza di queste informazioni è fuori luogo. (Garante privacy 10/2013).
D. è necessario il consenso degli interessati per comunicare questo tipo di informazioni?
R. No. Per ottenere le informazioni relative alla gestione del condominio non è necessario il consenso dei proprietari interessati (Garante privacy 10/2013).
D. In caso di usufrutto e nuda proprietĂ , ha diritto di accesso agli atti anche lâusufruttuario o solo il nudo proprietario?
R. Ha diritto ad avere le informazioni relative alla gestione del condominio anche lâsufruttuario. Lo prevede espressamente lâart. 1130-bis in base al quale anche i titolari di diritti reali sulle unitĂ immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Questo vale, ovviamente, anche nel caso di dati relativi alle morositĂ in quanto lâusufruttuario è comunque un condomino.
D. Gli inquilini possono prendere visione solo dei dati relativi alle spese condominiali o anche di quelli relativi alle morositĂ ?
R. I condomini hanno diritto di accesso agli atti esclusivamente per quel che riguarda i documenti relativi alle spese del condominio. Non possono, invece, richiedere i dati sulle morositĂ in quanto questi sono a disposizione dei soli condomini in quanto unici soggetti obbligati al pagamento (Garante privacy 10/2013).
D. Chi è interessato allâacquisto di un appartamento ha la possibilitĂ di ottenere dallâaministratore una certificazione dello stato dei pagamenti del venditore per evitare morositĂ e avere informazioni su eventuali liti pendenti?
R. Il futuro acquirente non può accedere direttamente ai dati condominiali. Ha però la possibilitĂ di richiedere le informazioni al venditore che a sua volta ha diritto ad avere la certificazione dallâamministratore anche per quel che riguarda eventuali contenziosi in corso, come espressamente previsto dal p...