Imu e abolizione seconda rata
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Imu e abolizione seconda rata

Cosa, come e quando pagare dopo il D.L. 30 Novembre 2013, N. 133

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Imu e abolizione seconda rata

Cosa, come e quando pagare dopo il D.L. 30 Novembre 2013, N. 133

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L'Imposta municipale unica con il 2013 non va in soffitta come annunciato ma avrà una "coda" nel 2014 anche se con il decreto che abolisce la seconda rata e la legge di stabilità, per le imposte sulla casa si ridefinisce il quadro. Ma il complesso dei decreti che hanno cancellato l'IMU ha comportato anche ritocchi in materia fiscale, alcuni, peraltro, a vantaggio dei proprietari di immobili locati. Inoltre è stata prevista una rimodulazione della Tares, la tassa sui servizi che riguarderà proprietari e inquilini e sarà parte integrante della Iuc, l'Imposta unica comunale che dal prossimo anno prenderà il posto dell'IMU.

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Information

Publisher
Fisco e Tasse
Year
2013
eBook ISBN
9788868050566
Topic
Law
Index
Law
Premessa
IMU, imposta senza pace. Nel testo originario della legge sul federalismo in realtà le prime case di base erano escluse dall’imposta. Con il decreto Salva Italia la norma è stata poi rivoluzionata.
L’Imposta municipale unica con il 2013 non va in soffitta come annunciato ma avrà una “coda” nel 2014 anche se con il decreto che abolisce la seconda rata e la legge di stabilità, per le imposte sulla casa si ridefinisce il quadro. Ma il complesso dei decreti che hanno cancellato l’IMU ha comportato anche ritocchi in materia fiscale, alcuni, peraltro, a vantaggio dei proprietari di immobili locati. Inoltre è stata prevista una rimodulazione della Tares, la tassa sui servizi che riguarderà proprietari e inquilini e sarà parte integrante della Iuc, l’Imposta unica comunale che dal prossimo anno prenderà il posto dell’IMU.
E se le misure fiscali previste da un lato, agevolano i proprietari, dall’altra penalizzano chi ha sottoscritto polizze sulla vita per le quali è prevista la riduzione dell’importo premio detraibile. In caso di mancato gettito aggiuntivo, poi, è prevista la possibilità di ritoccare l’importo dell’acconto delle imposte che gravano sulle società, ossia Ires e Irap.
1. L’imposta sulla prima casa
1.1. Rata di giugno e rata di dicembre
Con la definitiva conversione in legge del decreto 102/2013, il governo ha avviato la riforma dell’IMU sulla prima casa. Definitivamente cancellata la rata di giugno, sono anche aumentate le esenzioni dal pagamento della seconda rata, in quanto sono state anticipate a quest’anno le disposizioni in favore dei dipendenti delle Forze armate, che potranno, quindi, evitare di pagare l’IMU se non possono abitare nell’appartamento di proprietà per motivi di servizio, poiché ai fini del riconoscimento della prima casa non è più richiesto il requisito della residenza.
Con il decreto n. 133/2013, in riferimento alla seconda rata, cambia però ancora una volta il panorama di coloro che sono chiamati a versare la seconda rata. E poi, come detto, a questa novità si aggiunge l’obbligo del pagamento del conguaglio nel gennaio del 2014 se le disposizioni saranno confermate dall’esame parlamentare. Ma iniziamo a vedere le novità per la prossima scadenza del 16 dicembre.
1.2. I requisiti di appartamenti e altri immobili oggetto dell’esenzione
Il decreto n. 102 e il nuovo decreto n. 133 richiamano entrambi le disposizioni del decreto n. 54 che aveva disposto il rinvio del pagamento dell’IMU per la prima casa, senza modificare le condizioni previste per godere dell’agevolazione.
L’esenzione dal pagamento riguarda quindi le seguenti categorie di immobili:
- immobili adibiti ad abitazione principale, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- immobili delle cooperative a proprietà indivisa assegnati ai soci;
- alloggi in assegnazione di proprietà di Iacp e/o altri enti di edilizia residenziale pubblica;
- per uso abitativo;
- fabbricati rurali strumentali.
L’esenzione è estesa anche alle pertinenze.
Rivisti, invece, come vedremo oltre, gli obblighi di pagamento in riferimento ai terreni agricoli.
1.3. Una sola prima casa
Il decreto 133, come detto, non ha modificato le disposizioni in riferimento alle condizioni che debbono essere rispettate dal proprietario ai fini della definizione del suo appartamento come prima casa rispetto a quanto previsto dalle norme in materia di IMU che hanno reso più stringente il concetto. Per abitazione principale si intende, quindi, esclusivamente, l’immobile, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Il rispetto del requisito dell’utilizzo diretto e quello della residenza anagrafica sono richiesti anche in caso di alloggi assegnati dalle cooperative o di immobili Iacp.
1.4. I coniugi con due case
Poiché la legge prevede che ai fini IMU sia possibile avere una sola prima casa per ciascun nucleo familiare, nel caso di coniugi proprietari esclusivi di un immobile per ciascuno nello stesso Comune, con dimora abituale e residenza anagrafica ciascuno nel suo appartamento, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Quando ci si trova in questa situazione, come chiarito dalla circolare applicativa dell’IMU, la 3/DF del 18 maggio 2012, emanata dal Dipartimento delle finanze, è prevista la possibilità di scegliere quale delle due abitazioni possedute si vuol dichiarare come prima casa, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’IMU.
1.5. Il diritto di abitazione per la casa assegnata dal giudice
Diverso, invece, il caso di coniugi legalmente separati, con sentenza del tribunale, o divorziati, e immobile assegnato dal giudice. Per i coniugi separati, infatti, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Di conseguenza l’unico soggetto tenuto al versamento, e quindi ora esentato dallo stesso, è il coniuge assegnatario, a prescindere dalla proprietà o dalla quota di proprietà dell’immobile. Questo comporta che il reale proprietario dell’immobile, o gli altri comproprietari (ad esempio nel caso di appartamento di proprietà dei genitori dell’altro coniuge, assegnato in diritto di abitazione in quanto ex casa coniugale) non hanno alcun obbligo relativamente all’imposta.
1.6. Il coniuge superstite
Tra i titolari del diritto di abitazione rientra anche il coniuge superstite ai sensi dell’art. 540, comma 2, del Codice civile. La norma stabilisce il diritto di continuare ad abitare la casa coniugale, se di proprietà Comune o del coniuge deceduto, anche in presenza di altri eredi, e anche in caso di rinuncia all’eredità. L’obbligo di pagamento, e quindi ora l’esenzione dall’IMU, spetta a patto che il diritto stesso sia realmente esercitato. Quindi poiché era il coniuge superstite che doveva pagare l’intera IMU, indipendentemente dal fatto che contitolari del diritto di proprietà sulla casa in questione fossero anche altri eredi, come ad esempio i figli, ora è esentato dal pagamento dell’IMU se continua ad abitare nell’immobile. Se invece lascia l’abitazione l’IMU sarà divisa in base alle quote di possesso dell’immobile.
1.7. Le regole per la comproprietà
L’esenzione dal pagamento per la prima casa si applica solo per il periodo nel quale sono rispettati requisiti previsti in riferimento all’abitazione principale. In caso di più proprietari l’agevolazione riguarda solo coloro che rispettano entrambi i requisiti previsti. Di conseguenza l’esenzione dal pagamento:
- spetta solo in riferimento al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;
- in caso di più proprietari non tutti residenti è riconosciuta solo a chi utilizza l’immobile come abitazione principale.
2. Le agevolazioni per le forze armate
2.1. Niente più vincolo di residenza
Sparisce l’obbligo di pagamento della seconda rata dell’IMU anche per il personale delle Forze armate, in tutti i casi di residenza per motivi di servizio in immobili diversi da quelli di proprietà. Secondo quanto stabilisce il comma 5 dell’articolo 2 del decreto modificato dal Parlamento, infatti, è stata anticipata l’entrata in vigore delle norme originarie che prevedevano l’equiparazione a prima casa per l’immobile posseduto anche in caso di residenza altrove per motivi di servizio a partire dal prossimo anno. Dall’agevolazione però, anche in questo caso sono esclusi gli immobili considerati di lusso, ossia quelli inscritti nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9.
Il comma 5 prevede in dettaglio che, ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU in riferimento alla prima casa, non sia più necessario il rispetto delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile. La stessa agevolazione riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale appartenente alla carriera prefettiz...

Table of contents

  1. Sintesi
  2. Premessa
  3. Domande e risposte
  4. Appendice normativa