Comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti
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Comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti

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Comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti

About this book

L'invio della comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti Ú possibile fino al 31 gennaio 2014 a seguito di un Comunicato dell'Agenzia delle Entrate in data 6 dicembre 2013, a ridosso della scadenza fissata per il 12 dicembre. Il testo dell'ebook di 85 pagine, offre una bussola utile a districarsi nell'adempimento con un ampia casistica di esempi pratici. Aggiornato con le istruzioni al modello di comunicazione pubblicate dall'Agenzia delle entrate (27 novembre 2013).Il presente E-Book offre una bussola utile a districarsi nell'adempimento della comunicazione dei beni concessi in uso ai soci e loro familiari, nonché della comunicazione dei finanziamenti o apporti da questi eseguiti in favore della società.A tal fine, dopo aver analizzato la connessa disciplina del reddito diverso in capo all'utilizzatore, e della indeducibilità dei costi per la società, vengono approfonditi gli aspetti legati all'adempimento della comunicazione (chi la deve fare, quando, quali valori devono essere indicati, ecc.) con una serie di casi pratici ed esempi di compilazione. Ampio spazio viene dato ai chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate nei vari documenti di prassi.

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Information

1. La concessione in uso dei beni ai soci
1. Entrata in vigore e acconti per il 2012
Sotto il profilo dell’entrata in vigore della disciplina, il comma 36-duodevicies dell’art. 2 del d.l. 138/2011 prevede che “le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies”.
Pertanto, essendo entrata in vigore la legge di conversione in data 18 settembre 2011, le disposizioni contenute nei commi in esame si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal periodo d’imposta 2012.
Per i soggetti aventi esercizio non coincidente con l’anno solare, le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Esempio
Per un soggetto con esercizio 1° luglio 2011-30 giugno 2012, le nuove norme trovano applicazione dal 1° luglio 2012.
Per quanto concerne la determinazione degli acconti, sulla base di quanto disposto dal citato comma 36-duodevicies, sia il soggetto concedente che il soggetto utilizzatore devono calcolarli assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame.
PiĂč precisamente, il soggetto che ha adottato il metodo storico, doveva calcolare gli acconti dovuti per l’imposta relativa al 2012, rideterminando la base imponibile del periodo d’imposta 2011 tenendo conto delle nuove disposizioni. Ovviamente gli acconti determinati con il c.d. metodo previsionale sono naturalmente influenzati dalle predette norme applicabili dal periodo di imposta 2012 e dunque non era necessario eseguire alcun ricalcolo.
Tuttavia, tenuto conto delle novità introdotte e delle obiettive condizioni di incertezza circa l’applicazione della disciplina dei beni in godimento, la circolare 24/E/2012 ha chiarito come il contribuente che non ha applicato correttamente le disposizioni in esame in sede di determinazione del primo acconto 2012, poteva sanare l’eventuale omesso versamento in sede di secondo acconto 2012, da versare entro il 30 novembre 2012, senza l’applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento, ma con la sola maggiorazione degli interessi nella misura del 4 per cento annuo (d.m. 21 maggio 2009) prevista per i pagamenti rateali di cui all’articolo 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
2. A chi si applica la disciplina
L’art. 2, comma 36-terdecies, del d.l. 138/2011 ha disposto che la “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore” costituisce reddito diverso da tassare in capo al soggetto utilizzatore del bene.
Il successivo comma 36-quaterdecies del decreto stabilisce che “I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile”.
Destinatari delle disposizioni introdotte sono, pertanto, sia i soggetti che concedono in godimento i beni (concedenti), sia quelli che li ricevono (utilizzatori).
In particolare, gli utilizzatori che rientrano nell’ambito applicativo della norma sono i soggetti che beneficiano dei beni relativi all’impresa nella propria sfera privata.
Come chiarito dalla circolare 24/E/2013, sono interessati dalla disposizione in esame, sempre che si verifichino le condizioni previste dalla citata normativa, i seguenti soggetti.
SOGGETTI CONCEDENTI
Per quanto concerne i concedenti, sono da includere nell’ambito applicativo della disciplina in esame, purchĂ© residenti, i soggetti di cui alla seguente tabella, in quanto titolari di reddito di impresa, comprese le c.d. “societĂ  di comodo”.
A chi si applica la disciplina (indeducibilitĂ  dei costi)
imprenditore individuale;
societĂ  di persone (societĂ  in nome collettivo e societĂ  in accomandita semplice);
societĂ  di capitali (societĂ  per azioni, societĂ  a responsabilitĂ  limitata, societĂ  in accomandita per azioni);
societĂ  cooperative;
stabili organizzazioni di societĂ  non residenti;
enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
Sono invece esclusi dall’applicazione della norma i seguenti soggetti, in quanto non titolari di reddito di impresa.
Soggetti esclusi
societĂ  semplici;
enti non commerciali che non svolgono attività d’impresa;
esercenti attivitĂ  agricole produttive di reddito agrario;
societĂ  non residenti prive di stabile organizzazione in Italia;
titolari di reddito di lavoro autonomo.
UTILIZZATORI DEI BENI
Dal punto di vista dei soggetti a cui viene concesso in godimento il bene, in linea di principio, la disciplina in esame trova applicazione nei confronti delle persone fisiche che, in quanto tali, possono essere titolari della nuova fattispecie di reddito diverso appositamente introdotta dal d.l. 138/2011 nell’art. 67, lett. h-ter), Tuir.
Si tratta in particolare dei soggetti di seguito riportati, con l’avvertenza che, riguardo ai soci, ricorrendo i presupposti della disciplina in esame, la stessa trova applicazione a prescindere dall’entità della quota di partecipazione (che potrebbe essere anche molto modesta).
A chi si applica la disciplina (tassazione del reddito diverso)
a) i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di societĂ  e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attivitĂ  commerciale;
b) i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato;
c) il soggetto (residente o non residente) che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato*;
d) i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui alla lettera a);
e) i soci e loro familiari che ri...

Table of contents

  1. Sintesi
  2. Premessa
  3. 1. La concessione in uso dei beni ai soci
  4. 2. La comunicazione dei beni ai soci
  5. 3. La comunicazione di finanziamenti e apporti alla societĂ 
  6. Appendice normativa e prassi