L'invio della comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti Ú possibile fino al 31 gennaio 2014 a seguito di un Comunicato dell'Agenzia delle Entrate in data 6 dicembre 2013, a ridosso della scadenza fissata per il 12 dicembre. Il testo dell'ebook di 85 pagine, offre una bussola utile a districarsi nell'adempimento con un ampia casistica di esempi pratici. Aggiornato con le istruzioni al modello di comunicazione pubblicate dall'Agenzia delle entrate (27 novembre 2013).Il presente E-Book offre una bussola utile a districarsi nell'adempimento della comunicazione dei beni concessi in uso ai soci e loro familiari, nonché della comunicazione dei finanziamenti o apporti da questi eseguiti in favore della società .A tal fine, dopo aver analizzato la connessa disciplina del reddito diverso in capo all'utilizzatore, e della indeducibilità dei costi per la società , vengono approfonditi gli aspetti legati all'adempimento della comunicazione (chi la deve fare, quando, quali valori devono essere indicati, ecc.) con una serie di casi pratici ed esempi di compilazione. Ampio spazio viene dato ai chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate nei vari documenti di prassi.

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Comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti
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Information
Subtopic
Law Theory & PracticeIndex
Law1. La concessione in uso dei beni ai soci
1. Entrata in vigore e acconti per il 2012
Sotto il profilo dellâentrata in vigore della disciplina, il comma 36-duodevicies dellâart. 2 del d.l. 138/2011 prevede che âle disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo dâimposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdeciesâ.
Pertanto, essendo entrata in vigore la legge di conversione in data 18 settembre 2011, le disposizioni contenute nei commi in esame si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con lâanno solare, a decorrere dal periodo dâimposta 2012.
Per i soggetti aventi esercizio non coincidente con lâanno solare, le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo dâimposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
| Esempio Per un soggetto con esercizio 1° luglio 2011-30 giugno 2012, le nuove norme trovano applicazione dal 1° luglio 2012. |
Per quanto concerne la determinazione degli acconti, sulla base di quanto disposto dal citato comma 36-duodevicies, sia il soggetto concedente che il soggetto utilizzatore devono calcolarli assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame.
PiĂč precisamente, il soggetto che ha adottato il metodo storico, doveva calcolare gli acconti dovuti per lâimposta relativa al 2012, rideterminando la base imponibile del periodo dâimposta 2011 tenendo conto delle nuove disposizioni. Ovviamente gli acconti determinati con il c.d. metodo previsionale sono naturalmente influenzati dalle predette norme applicabili dal periodo di imposta 2012 e dunque non era necessario eseguire alcun ricalcolo.
Tuttavia, tenuto conto delle novitĂ introdotte e delle obiettive condizioni di incertezza circa lâapplicazione della disciplina dei beni in godimento, la circolare 24/E/2012 ha chiarito come il contribuente che non ha applicato correttamente le disposizioni in esame in sede di determinazione del primo acconto 2012, poteva sanare lâeventuale omesso versamento in sede di secondo acconto 2012, da versare entro il 30 novembre 2012, senza lâapplicazione delle sanzioni per ritardato pagamento, ma con la sola maggiorazione degli interessi nella misura del 4 per cento annuo (d.m. 21 maggio 2009) prevista per i pagamenti rateali di cui allâarticolo 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
2. A chi si applica la disciplina
Lâart. 2, comma 36-terdecies, del d.l. 138/2011 ha disposto che la âdifferenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dellâimpresa a soci o familiari dellâimprenditoreâ costituisce reddito diverso da tassare in capo al soggetto utilizzatore del bene.
Il successivo comma 36-quaterdecies del decreto stabilisce che âI costi relativi ai beni dellâimpresa concessi in godimento a soci o familiari dellâimprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibileâ.
Destinatari delle disposizioni introdotte sono, pertanto, sia i soggetti che concedono in godimento i beni (concedenti), sia quelli che li ricevono (utilizzatori).
In particolare, gli utilizzatori che rientrano nellâambito applicativo della norma sono i soggetti che beneficiano dei beni relativi allâimpresa nella propria sfera privata.
Come chiarito dalla circolare 24/E/2013, sono interessati dalla disposizione in esame, sempre che si verifichino le condizioni previste dalla citata normativa, i seguenti soggetti.
SOGGETTI CONCEDENTI
Per quanto concerne i concedenti, sono da includere nellâambito applicativo della disciplina in esame, purchĂ© residenti, i soggetti di cui alla seguente tabella, in quanto titolari di reddito di impresa, comprese le c.d. âsocietĂ di comodoâ.
| A chi si applica la disciplina (indeducibilitĂ dei costi) |
| imprenditore individuale; |
| societĂ di persone (societĂ in nome collettivo e societĂ in accomandita semplice); |
| societĂ di capitali (societĂ per azioni, societĂ a responsabilitĂ limitata, societĂ in accomandita per azioni); |
| societĂ cooperative; |
| stabili organizzazioni di societĂ non residenti; |
| enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. |
Sono invece esclusi dallâapplicazione della norma i seguenti soggetti, in quanto non titolari di reddito di impresa.
| Soggetti esclusi |
| societĂ semplici; |
| enti non commerciali che non svolgono attivitĂ dâimpresa; |
| esercenti attivitĂ agricole produttive di reddito agrario; |
| societĂ non residenti prive di stabile organizzazione in Italia; |
| titolari di reddito di lavoro autonomo. |
UTILIZZATORI DEI BENI
Dal punto di vista dei soggetti a cui viene concesso in godimento il bene, in linea di principio, la disciplina in esame trova applicazione nei confronti delle persone fisiche che, in quanto tali, possono essere titolari della nuova fattispecie di reddito diverso appositamente introdotta dal d.l. 138/2011 nellâart. 67, lett. h-ter), Tuir.
Si tratta in particolare dei soggetti di seguito riportati, con lâavvertenza che, riguardo ai soci, ricorrendo i presupposti della disciplina in esame, la stessa trova applicazione a prescindere dallâentitĂ della quota di partecipazione (che potrebbe essere anche molto modesta).
| A chi si applica la disciplina (tassazione del reddito diverso) |
| a) i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di societĂ e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attivitĂ commerciale; |
| b) i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dellâimprenditore individuale residente nel territorio dello Stato; |
| c) il soggetto (residente o non residente) che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato*; |
| d) i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui alla lettera a); |
| e) i soci e loro familiari che ri... |
Table of contents
- Sintesi
- Premessa
- 1. La concessione in uso dei beni ai soci
- 2. La comunicazione dei beni ai soci
- 3. La comunicazione di finanziamenti e apporti alla societĂ
- Appendice normativa e prassi
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