La nuova tassazione sugli immobili dal 2014.
IMU e MINI-IMU, IUC (TARI E TASI), Regolamento comunale, Adempimenti del contribuente: dichiarazione e versamento, Accertamento e riscossione, Sanzioni, Principi applicabili, Ravvedimento Operoso, Rimborso e compensazione e Casi pratici.
L'articolo 1, comma 639 della legge di stabilità 2014 ha introdotto, con decorrenza dallo scorso 1° gennaio 2014, la IUC. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

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Dall'IMU alla IUC. La nuova tassazione sugli immobili dal 2014
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Law1. IMU: novitĂ dal 2014
LâIMU costituisce il primo modulo della IUC. Occorre, precisare, che la IUC lascia salva la disciplina che regola lâIMU. Pertanto, è necessario integrare la IUC con quanto previsto dalla legge di stabilitĂ 2014 in materia di IMU.
Principalmente, lâIMU esce definitivamente di scena per le abitazioni principali e le pertinenze qualificate non di lusso, mentre si continuerĂ ad applicare sulle abitazioni principali classificate di lusso e appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 vale a dire a quelle signorili, ai villini e ai castelli e palazzi storici (1).
Tuttavia in queste ipotesi sarĂ applicata lâaliquota ridotta e la detrazione di euro 200.
Difatti, lâarticolo 1 comma 707 modifica lâarticolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (2).
Nellâambito della loro potestĂ regolamentare, i Comuni, potranno considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
⢠lâimmobile posseduto a titolo di proprietĂ e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza negli istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti affittato;
⢠lâimmobile posseduto da un cittadino italiano residente allâestero a titolo di proprietĂ o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato;
⢠lâimmobile concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che lo utilizzano come abitazione principale, prevedendo che lâagevolazione spetti o limitatamente alla quota di rendita che risulta al catasto che non ecceda il valore di euro 500 oppure nella sola ipotesi in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. Qualora vi siano piĂš immobili lâagevolazione può essere applicata solo per un immobile.
Sono in ogni caso esenti da IMU:

Rimangono invece assoggettati ad IMU gli immobili diversi dallâabitazione principale per i quali i Comuni nella determinazione dellâaliquota dovranno attenersi al rispetto dellâaliquota massima del 10,6 per mille.
Quanto allâambio soggettivo va ricordato che lâIMU, come noto, grava sui proprietari o su chi è titolare di un diritto reale di godimento sullâimmobile, quale, ad esempio, lâusufrutto, mentre non colpisce lâinquilino.
1.1. Fabbricati rurali strumentali, terreni agricoli
La legge di stabilitĂ 2014 apporta delle rilevanti novitĂ con riferimento ai fabbricati rurali strumentali, di cui allâarticolo 13, comma 8 del decreto legge sopra citato, prevedendone, con decorrenza dal 2014, lâesenzione dallâIMU.
I terreni agricoli, anche se non coltivati, ma posseduti e condotti da coltivatori diretti e da soggetti IAP pagano lâIMU su una base imponibile ridotta, in quanto per il 2014, il moltiplicatore si riduce da 110 a 75, mentre per tutti gli altri terreni il moltiplicatore è di 130. Pertanto la base imponibile sarĂ pari al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1.2. Immobili delle imprese e immobili sfitti
Finalmente, con un comma ad hoc, tale è il comma 715 della legge di stabilitĂ , arriva, anche se non in misura totale, ma solo in quella ridotta del 20%, la deducibilitĂ IMU dal reddito dâimpresa e da quello di lavoro autonomo; lâIMU non è deducibile ai fini IRAP. La deducibilitĂ dellâIMU dal reddito dâimpresa e da quello di lavoro autonomo ha effetto a decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2013 e solo per tale periodo la misura è elevata al 30 per cento.
Il successivo comma 717 prevede che gli immobili non affittati, ubicati nel Comune dove si trova lâabitazione principale concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali nella misura del 50 per cento.
1.3. Mini IMU
Il 24 gennaio 2014 rappresenta il primo appuntamento per il versamento della mini IMU sullâabitazione principale, cui sono tenuti i soggetti possessori di prima casa nellâipotesi in cui il Comune abbia deliberato unâaliquota superiore a quella di base dello Stato del 4 per mille. In tal caso dovrĂ essere versato il 40 per cento della differenza (3). Dal punto di vista operativo il contribuente prima determinerĂ lâIMU applicando lâaliquota fissata dal Comune e detrarrĂ quella determinata in base al 4 per mille. Su tale differenza calcolerĂ il 40 per cento ed effettuerĂ il versamento mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 3912, o mediante il bollettino postale.
2. TARI: definizione
La TARI sostituisce la vecchia TARES. Nella legge di stabilitĂ 2014 questa cambia solo di nome ma rimane uguale per quanto riguarda i presupposti impositivi, i soggetti, ecc.
2.1. Ambito soggettivo
Lâacronimo TARI letteralmente va letto come Tassa sui rifiuti. Ă opport...
Table of contents
- Sintesi
- Premessa
- 1. IMU: novitĂ dal 2014
- Conclusioni
- Casi pratici
- Bibliografia/sitografia per approfondimenti
- Facsimile di regolamento comunale IUC
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