L’Imposta municipale unica è stata definitivamente cancellata sulla prima casa dopo la coda della mini-IMU introdotta dal decreto che ha abolito la seconda rata dell’imposta per il 2013.
Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità il puzzle è stato completato e complessivamente ridefinito il quadro comportando anche ritocchi in materia fiscale, alcuni, peraltro, a vantaggio dei proprietari di immobili locati.
Torna infatti l’Irpef, anche se in misura parziale, sulle case non locate che si trovano nello stesso Comune nel quale si possiede l’immobile dichiarato come abitazione principale, mentre per gli immobili dati in locazione è dovuta solo l’IMU. Penalizzate dalla tassazione sul reddito anche le case date in uso gratuito ai familiari, se non sono state “assimilate” dal Comune alla prima casa.
Nel complesso, comunque, un intreccio di norme che si rincorrono nei diversi provvedimenti e sulle quali questo e-book ha l’obiettivo di fare chiarezza.
1. L’imposta sulla prima casa
1.1. Addio all’IMU sulla prima casa
Con la conversione in legge del decreto 133/2013, che ha abolito la seconda rata e imposto il pagamento della mini IMU e con l’entrata in vigore della Legge di stabilità, è scattata la complessiva revisione dell’imposta che a partire da quest’anno sarà applicata esclusivamente sugli immobili diversi dall’abitazione principale. Si torna, dunque, al passato dato che il decreto in materia di federalismo fiscale aveva previsto originariamente l’esclusione dal tributo per la prima casa. Con la legge sono state poi previste procedure specifiche per consentire a chi avesse pagato più del dovuto, nella confusione che ha accompagnato i primi due anni di applicazione dell’imposta, di ottenere finalmente il rimborso. Nella stessa logica di favore verso il contribuente è stata prevista la possibilità di mettersi in regola in caso di pagamenti carenti per il 2013 saldando l’importo dovuto entro il prossimo 16 giugno senza sanzioni né interessi.
In dettaglio la Legge di stabilità assorbendo i due decreti dello scorso anno in materia di prima rata e saldo IMU:
- ha stabilito la definitiva cancellazione dell’imposta sulla prima casa;
- ha ampliato il numero degli immobili che possono godere di questa qualifica;
- ha esentato dal tributo gli immobili “merce” delle imprese di costruzione;
- ha previsto ulteriori agevolazioni per il pagamento da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli;
- ha esentato dal tributo i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ha introdotto una parziale deducibilità dell’imposta da parte delle imprese, in riferimento agli immobili strumentali a valere dai redditi del 2013.
Sempre a partire dal 2013 è stata poi reintrodotta la parziale imponibilità ai fini Irpef del reddito degli immobili non locati situati nello stesso Comune nel quale il proprietario possiede la sua prima casa.
1.2. I requisiti di appartamenti e altri immobili oggetto dell’esenzione
La Legge di stabilità nel sancire la definitiva scomparsa dell’imposta municipale sulla prima casa, conferma le caratteristiche che deve avere l’immobile per poter essere considerata abitazione principale e, quindi, godere dell’esenzione dal pagamento. Nessuna novità da questo punto di vista rispetto a quanto stabilito dai due decreti, 102/2013 e 133/2013, che hanno cancellato rispettivamente l’obbligo di pagamento per la prima e la seconda rata.
L’esenzione dal pagamento riguarda quindi le seguenti categorie di immobili:
- immobili adibiti ad abitazione principale;
- immobili delle cooperative a proprietà indivisa assegnati ai soci;
- alloggi in assegnazione di proprietà di Iacp e/o altri enti di edilizia residenziale pubblica;
- per uso abitativo;
- gli immobili di proprietà di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e della carriera prefettizia che usufruiscono di alloggi di servizio per motivi di lavoro;
- immobili assimilati alla prima casa da delibere comunali, ossia:
• immobili posseduti dagli italiani residenti all’estero e non dati in locazione;
• immobili di proprietà di anziani residenti in case di cura e non dati in locazione;
• immobili concessi in comodato a genitori o figli.
L’esenzione è estesa anche alle pertinenze.
Esclusi dall’agevolazione gli appartamenti di pregio, ossia gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per queste abitazioni continuano ad applicarsi:
- l’aliquota base dello 0,4%;
- la detrazione di 200 euro.
Non è invece più prevista la detrazione di 50 euro per i figli conviventi di età inferiore ai 26 anni, in quanto l’applicazione di questa agevolazione fiscale era stata limitata agli anni 2012 e 2013.
1.3. Una sola prima casa
Nei diversi passaggi legislativi, inoltre, non sono mai state modificate le disposizioni in riferimento alle condizioni che debbono essere rispettate dal proprietario ai fini della definizione del suo appartamento come prima casa. Per abitazione principale si intende, quindi, esclusivamente, l’immobile, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Confermata e ampliata, invece, la possibilità per i Comuni di assimilare altri immobili alla prima casa, e quindi renderli esenti dal tributo.
Il rispetto del requisito dell’utilizzo diretto e quello della residenza anagrafica sono richiesti anche in caso di alloggi assegnati dalle cooperative o di immobili Iacp. Unica eccezione, gli immobili del personale delle forze armate e della carriera prefettizia che alloggiano altrove per motivi di servizio.
1.4. I coniugi con due case
Poiché la legge prevede che ai fini IMU sia possibile avere una sola prima casa per ciascun nucleo familiare, nel caso di coniugi proprietari esclusivi di un immobile per ciascuno nello stesso Comune, con dimora abituale e residenza anagrafica ciascuno nel suo appartamento, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Quando ci si trova in questa situazione, come chiarito dalla circolare applicativa dell’IMU, la 3/DF del 18 maggio 2012, emanata dal Dipartimento delle finanze, è prevista la possibilità di scegliere quale delle due abitazioni possedute si vuol dichiarare come prima casa, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’IMU.
1.5. Il diritto di abitazione per la casa assegnata dal giudice
Diverso, invece, il caso di coniugi legalmente separati, con sentenza del tribunale, o divorziati, e immobile assegnato dal giudice. Per i coniugi separati, infatti, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Di conseguenza l’unico soggetto tenuto al versamento, e quindi ora esentato dallo stesso, è il coniuge assegnatario, a prescindere dalla proprietà o dalla quota di proprietà dell’immobile. Questo comporta che il reale proprietario dell’immobile, o gli altri comproprietari (ad esempio nel caso di appartamento di proprietà dei genitori dell’altro coniuge, assegnato in diritto di abitazione in quanto ex casa coniugale) non hanno alcun obbligo relativamente all’imposta.
1.6. Il coniuge superstite
Tra i titolari del diritto di abitazione rientra anche il coniuge superstite ai sensi dell’art. 540, comma 2, del Codice civile. La norma stabilisce il diritto di continuare ad abitare la casa coniugale, se di propr...