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La riforma del condominio. Cosa cambia dopo la legge 21 febbraio 2014, n. 9
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La riforma del condominio. Cosa cambia dopo la legge 21 febbraio 2014, n. 9
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Utile e-book di 63 pagine sulla Riforma del Condominio dopo la Legge del 21 Febbraio 2014, N. 9 (Conversione del Decreto "Destinazione Italia").
Amministratore: obblighi e requisiti - Multe per i condòmini - Animali domestici - Morosità e distacco da impianti comuni - Convocazione dell'assemblea - Impugnazione delle delibere - Interventi di innovazione - Parcheggi - energia verde - Impianti satellitari e per internet - Videosorveglianza degli spazi comuni - Cambi di destinazione d'uso - Modifica delle tabelle di spesa - Spese per l'ascensore - Uso dei bei comuni - Installazione dei pannelli solari - Distacco dal riscaldamento centralizzato - Gestione del supercondominio
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Yes, you can access La riforma del condominio. Cosa cambia dopo la legge 21 febbraio 2014, n. 9 by Antonella Donati in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Law & Law Theory & Practice. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1. Lâamministratore
Lâamministratore è obbligatorio solo quando i proprietari sono piĂš di otto. Per i condomini piĂš piccoli è possibile scegliere uno dei condomini che non dovrĂ rispettare le nuove caratteristiche di professionalitĂ e i nuovi obblighi imposti dalla riforma, ma svolgerĂ funzioni analoghe a quelle dellâamministratore.
1.1. Nomina obbligatoria solo per i condomini con almeno nove proprietari
La carica di amministratore, come delineata dalla riforma del condominio, ha sempre piĂš le caratteristiche di una vera e propria professione. Sono, infatti, previsti requisiti specifici di onorabilitĂ per poter essere nominati, e il possesso del diploma di scuola superiore. Viene introdotta anche la possibilitĂ dellâassemblea di richiedere ai candidati la sottoscrizione di una polizza professionale. Di fatto, quindi, per lâamministrazione condominiale si prefigura un futuro caratterizzato da costi piĂš elevati per la gestione, in considerazione dei diversi requisiti ora richiesti. Per questo motivo la riforma fa scattare lâobbligo di nomina solo a fronte della presenza di nove condomini, e non piĂš solo di cinque come previsto finora, con la modifica introdotta allâart. 1129. Al di sotto della soglia minima la nomina di un amministratore professionista resta, dunque, volontaria e non obbligatoria. Possibile infatti al suo posto delegare un condomino che avrĂ il compito di svolgere funzioni analoghe a quelle dellâamministratore, ma al quale non sono richiesti i requisiti professionali previsti per la carica formale. Per i condomini di dimensioni piĂš limitate, quindi, câè la possibilitĂ di risparmiare sui costi di gestione, posto che comunque chi svolge i compiti nellâinteresse comune dovrĂ garantire il rispetto delle stesse regole di trasparenza.
1.2. I requisiti per la nomina
A dettare le caratteristiche che obbligatoriamente dovrĂ avere da ora in poi chi intende candidarsi al ruolo di amministratore è un articolo aggiuntivo introdotto al testo delle nome di attuazione del codice civile, lâart. 71-bis. In base a quanto stabiliscono queste disposizioni lâamministratore deve rispettare specifici requisiti di onorabilitĂ e professionalitĂ . Non potranno, infatti, svolgere la carica di amministratore coloro che hanno ricevuto condanne per reati contro il patrimonio, i protestati e coloro che non godono dei diritti civili. Secondo il nuovo articolo di legge la carica di amministratore è dunque riservata a coloro che:
a) hanno il godimento dei diritti civili;
b) non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, lâamministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nellâelenco dei protesti cambiari;
f) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) abbiano seguito corsi di formazione iniziale e continua in materia di amministrazione condominiale.
1.3. In caso di opzione per una societĂ
Le nuove disposizioni stabiliscono espressamente che la carica di amministratore può essere svolta anche da soggetti diversi dai privati, ossia dalle societĂ , qualunque sia la loro forma giuridica. In questo caso il rispetto dei requisiti previsti è richiesto sia da parte dei soci e dei rappresentanti della societĂ , sia da parte dei singoli dipendenti designati a svolgere lâattivitĂ di amministratore. Se lâassemblea opta per la societĂ , infatti, i requisiti di onorabilitĂ e professionalitĂ devono essere posseduti:
- dai soci illimitatamente responsabili;
- dagli amministratori;
- dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la societĂ presta i servizi.
1.4. Se ci sono condanne
I nuovi requisiti di onorabilitĂ debbono essere garantiti per tutta la durata del mandato. In presenza di successive condanne o di protesti, scatta infatti la cessazione dallâincarico. In questo caso ciascun condomino può convocare senza formalitĂ lâassemblea per la nomina del nuovo amministratore.
1.5. I requisiti professionali per gli amministratori giĂ in attivitĂ
I requisiti di onorabilitĂ sono indispensabili per tutti coloro che si vogliano candidare allâamministrazione di un condominio, anche se si tratta di nomina non formale per la gestione di un condominio con meno di nove proprietari. Per quel che riguarda invece il diploma di scuola superiore e la formazione continua, la legge fa due eccezioni. Lâattestato non è richiesto:
- qualora lâamministratore sia nominato tra i condomini dello stabile;
- a quanti hanno svolto attivitĂ di amministrazione di condominio per almeno un anno, nellâarco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge.
Nel primo caso, ossia quando viene designato un condomino del palazzo, non occorre neppure aver seguito e/o impegnarsi a seguire corsi di formazione.
Per gli amministratori chiamati dallâesterno, invece, resta salvo lâobbligo di formazione periodica.
A questo proposito, il decreto Destinazione Italia prevede il varo di un prossimo regolamento del Ministro della giustizia per determinare i requisiti necessari per esercitare lâattivitĂ di formazione degli amministratori di condominio. Nel regolamento anche i criteri, i contenuti e le modalitĂ di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista.
1.6. La polizza contro danni
A maggior tutela dei condomini, e soprattutto di quelli dei condomini di piĂš ampie dimensioni, è stato introdotto un ulteriorie obbligo per lâamministratore, ossia quello di dotarsi di una polizza contro i rischi professionali, se lâassemblea la ritiene necessaria. La nomina, infatti, come stabilisce il testo dellâart. 1129, può essere subordinata alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilitĂ civile per gli atti compiuti nellâesercizio del mandato. Se la richiesta è presentata e la polizza sottoscritta, lâamministratore è tenuto altresĂŹ ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico vengono deliberati dallâassemblea lavori straordinari.
Lâadeguamento non deve essere inferiore allâimporto di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente allâinizio dei lavori. La polizza, inoltre, deve essere integrata con una dichiarazione dellâimpresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio. è evidente che la sottoscrizione della polizza è una garanzia aggiuntiva ma c...
Table of contents
- Sintesi
- Premessa
- 1. Lâamministratore
- Domande&Risposte
- Appendice normativa