1. La riforma del catasto
Dal vano al metro quadro come unità di misura, per correggere le sperequazioni presenti nell’attuale sistema di calcolo delle rendite catastali aggiornate, per l’ultima volta, quasi un quarto di secolo fa. Le nuove modalità previste per determinare il valore degli immobili, secondo le linee guida dettate dall’articolo 2 della legge di delega fiscale, dovranno essere legate agli ambiti territoriali del mercato, e allo stato della costruzione in riferimento al contesto urbanistico nel quale si trova. La riforma non dovrà comunque portare ad un aumento della tassazione complessiva sul comparto immobiliare ma esclusivamente ad una sua redistribuzione con criteri più equi. Salvaguardate in ogni caso gli immobili posseduti come prima casa e le fasce più deboli. Previsto il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti.
1.1. Gli obiettivi dichiarati
Attualmente l’attribuzione delle rendite catastali si basa sul modello di classamento rivisitato nel 1990, quando venne attuata l’ultima revisione delle tariffe d’estimo. Si tratta di un sistema che presenta delle zone censuarie particolarmente ampie e una sostanziale inadeguatezza delle categorie alla luce della situazione attuale, con la conseguenza che le rendite non riflettono in alcun modo gli effettivi valore di mercato. Con l’introduzione dell’IMU e l’aumento del valore dei moltiplicatori rispetto all’ICI di fatto si è accentuata questa iniquità. Uno stato di cose che si intende ora correggere con la delega. La revisione dovrà quindi giungere a:
- attribuire un valore patrimoniale medio ordinario determinato, per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza e una serie di funzioni statistiche per esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni;
- determinare una rendita media ordinaria attraverso un processo estimativo volto ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche dei beni per ciascuna destinazione catastale ed ambito territoriale.
Per volontà dello stesso legislatore la riforma dovrà avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell’ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell’ISEE. Proprio per fotografare la situazione reale degli appartamenti viene anche semplificato il contraddittorio con i contribuenti che avranno la possibilità di fornire informazioni aggiuntive a fronte di un classamento che non dovesse rispettare la realtà dei fatti, quindi intervenire prima che le nuove rendite diventino operative.
1.2. Le microzone comunali e la revisione delle rendite
Peraltro tentativi di allineare il valore delle rendite catastali a quelli di mercato sono stati fatti negli ultimi anni, a partire dal d.P.R. n. 138 del 1998, che ha disposto la revisione delle zone censuarie, e l’articolazione del territorio comunale in microzone, ossia territori omogenei dal punto di vista delle caratteristiche di posizione, urbanistiche, storico ambientali, socio-economiche, della dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. Sulla materia è poi intervenuto l’articolo 1, comma 335 e seguenti della legge finanziaria 2005, disponendo che, in caso di unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’ICI si discostasse significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, fosse prevista la revisione parziale del loro classamento a cura degli Uffici provinciali dell’Agenzia (allora) del territorio. Operazione avviata con molto ritardo e oggetto di non poche contestazioni e ricorsi giudiziari.
1.3. Il coinvolgimento dei comuni
Anche in considerazione delle problematiche emerse in passato la delega attribuisce ai comuni uno ruolo determinante nel nuovo sistema. Gli enti locali dovranno contribuire sia nel determinare i parametri di riferimento necessari per avviare il nuovo modello matematico necessario per il calcolo delle rendite, sia per portare alla luce gli immobili che ancora sfuggono al catasto. Per la lotta agli immobili fantasma in particolare punterà a prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell’Agenzia delle entrate, atti a facilitare l’individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita. In quest’ambito particolare attenzione dovrà essere posta all’individuazione non solo agli immobili abusivi ma anche alle identificazione dei terreni edificabili accatastati come agricoli. L’intervento dei comuni sarà espressamente incentivato dalla legge. Già oggi, peraltro, i comuni hanno diritto ad incamerare l’intero maggior gettito fiscale individuato in tutti i casi in cui fanno emergere immobili in precedenza non censiti. Per questo peraltro è già consentito ai singoli comuni, l’accesso ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nonché a qualsiasi altra banca dati pubblica limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell’evasione erariale o di tributi locali.
Sempre per rendere più puntuale la rilevazione delle case fantasma sarà dato un ulteriore impulso alle rilevazioni aeree, consentendo inoltre a tutti gli interessati, e non più soltanto ai tecnici o ai proprietari dei terreni oggetto di rilevazione, un accesso diretto alle mappe così realizzate, con l’obiettivo di avere un immediato riscontro ed eventuali ulteriori segnalazioni.
I comuni dovranno collaborare poi con l’Agenzia delle entrate a definire gli ambiti territoriali di riferimento, ossia le zone urbanistiche che faranno da base per la determinazione del nuovo valore degli immobili.
1.4. La determinazione dei valori
Per quel che riguarda l’effettiva valorizzazione degli immobili, il primo passo sarà quello di definire le metodologie statistiche da utilizzare. Dovranno essere adottati sistemi riconosciuti a livello scientifico in grado di individuare le funzioni statistiche volte a determinare il valore patrimoniale medio ordinario, ossia le tariffe d’estimo, e la rendita media ordinaria. Il modello matematico prescelto dovrà essere reso pubblico.
Per quel che riguarda le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, il valore patrimoniale medio ordinario, dovrà essere determinato con le seguenti modalità:
- utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell’unità immobiliare;
- utilizzando funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all’interno di uno stesso comune.
Nel caso invece delle unità immobiliari a destinazione catastale speciale dovranno essere applicati metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale. Nel caso in cui invece non fosse possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, si dovrà utilizzare:
- il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale;
- il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l’aspetto prevalente.
1.5. La determinazione delle rendite
Una volta rivisti gli estimi, la rendita media ordinaria per ciascun immobile dovrà quindi essere definita:
- qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni: utilizzando funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale;
- qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni: applicando ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega.
Una valorizzazione a sé, poi, riguarderà per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio. In questo caso il provvedimento prevede di...