1. ASPETTI GENERALI
1. COSâĂ IL MOD. F24 E PRIME ISTRUZIONI GENERALI
Come detto in premessa, lâF24 è necessario per versare tutti i tributi e contributi dovuti allo Stato e ad altri enti pubblici. Esso si presenta nella seguente forma:
Le istruzioni fornite nel sito www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/f24/modello+e+istruzioni+f24/indice+modello+f24 illustrano quanto segue:
IL MODELLO VA USATO PER PAGARE
- Imposte sui redditi e ritenute alla fonte;
- IVA;
- IMU;
- TARES;
- Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dellâIVA (ad esempio imposte del regime ex minimi);
- Irap;
- Addizionale regionale o comunale allâIrpef;
- Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI;
- Diritti camerali;
- Interessi in caso di pagamento rateale delle imposte scaturenti da dichiarazione dei redditi.
Viene inoltre utilizzato per pagare (compresi interessi e sanzioni) somme derivanti da rapporti di contenzioso con lâAgenzia delle entrate o altri enti:
- Liquidazione e controllo formale della dichiarazione;
- Avviso di accertamento;
- Atto di contestazione delle sanzioni o Avviso di irrogazione sanzioni;
- Accertamento con adesione (concordato);
- Conciliazione giudiziale;
- Ravvedimento.
COME SI PAGA
Ă possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando piĂš modelli, quando ad esempio le somme da versare non possono, perchĂŠ le righe sono insufficienti, essere contenute in un unico modello.
Il versamento, per i soggetti titolari di partita IVA, deve essere effettuato con modalitĂ di pagamento telematica, come previsto dallâart. 37, comma 49 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, ad eccezione dei casi dâesenzione previsti.
In tali casi, il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali:
- in contanti;
- con carte PagoBancomat, presso gli sportelli abilitati;
- con carta Postamat, Postepay, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati emessi allâordine dello stesso contribuente e girati per lâincasso alla banca o a Poste. In ogni caso lâassegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui lâassegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste lâoperazione dovrĂ essere eseguita allâufficio postale ove è intrattenuto il conto;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
| | Nel caso in cui lâassegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. |
COME VA COMPILATO IL MODELLO
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.
Il âCodice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentareâ, deve essere compilato unitamente al âCodice identificativoâ, desumibile dalla tabella âCodici identificativiâ pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, (es.: genitore/tutore = 02; curatore fallimentare = 03; erede = 07), con il codice fiscale del:
- coobbligato;
- erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare il modello.
Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e lâanno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2002).
Per i versamenti con cadenza periodica nel campo rateazione/regione/provincia/mese rif., andrĂ indicato il mese di riferimento (es: per ritenute lavoro dipendente di novembre occorre scrivere 0011).
Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma giĂ versata.
I soggetti il cui periodo dâimposta non coincide con lâanno solare, devono barrare lâapposita casella ed indicare nella colonna âanno di riferimentoâ il primo dei due anni solari interessati.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero.
In presenza di piĂš cifre decimali occorre procedere allâarrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, lâarrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, lâarrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76).
Si richiama lâattenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nellâipotesi in cui lâimporto sia espresso in unitĂ di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).
Si precisa, inoltre, che i commi 2 e 3 dellâart. 51 d.lgs. 213/1998 dispongono in materia di conversione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative quanto segue:
1. a decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattat...