Il DURC dopo il Decreto lavoro
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Quest'opera di 85 pagine, rivolta agli operatori degli enti pubblici, alle imprese, ai commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro e a tutti coloro che sono interessati e che intendono approfondire la materia, si pone l'obiettivo di analizzare uno degli strumenti introdotti negli ultimi anni dal legislatore per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e l'evasione contributiva in Italia, dilagante in special modo nel mondo del lavoro edile e degli appalti pubblici, si tratta del Durc (Documento unico di regolaritĂ  contributiva); Aggiornato dopo il D.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito in Legge 16 maggio 2014, n. 78.
Una delle innovazioni introdotte in Italia per osteggiare il fenomeno del lavoro sommerso, è rappresentata dal cosiddetto Durc (Documento unico di regolarità contributiva) che rappresenta un importante passo avanti nella contrasto alle varie forme di evasione contributiva. I soggetti economici interessati a fruire di determinati benefici normativi e contributivi possono accedervi solo se risultano essere in regola con gli obblighi in tema di contribuzione previdenziale e assicurativa relativi ai propri lavoratori dipendenti. Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc ) è il certificato che prova contestualmente la regolarità dell'impresa rispetto agli obblighi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili.
Quest'opera, rivolta agli operatori degli enti pubblici, alle imprese, ai commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro e a tutti coloro che sono interessati e che intendono approfondire la materia, si pone l'obiettivo di analizzare uno degli strumenti introdotti negli ultimi anni dal legislatore per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e l'evasione contributiva in Italia, dilagante in special modo nel mondo del lavoro edile e degli appalti pubblici. Si tratta del Durc (Documento unico di regolaritĂ  contributiva) nato per attestare, contestualmente, la regolaritĂ  dell'impresa rispetto agli obblighi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili.
Il lavoro, dopo una breve premessa, inizia trattando della natura e dell'evoluzione normativa susseguitasi nel tempo in materia di Durc, per passare, poi, ai soggetti obbligati a richiedere e rilasciare il documento, soffermandosi, inoltre, sul contenuto del certificato di regolarità contributiva, sulla nozione di "regolarità contributiva", sulle cause ostative e non al rilascio del documento e sull'efficacia dello stesso. È presente, inoltre, un capitolo tutto dedicato al Durc ai fini dell'accesso a determinati benefici normativi e contributivi. Nello specifico, si è approfondito anche il ruolo e la necessità del certificato di regolarità contributiva nel settore dell'edilizia privata, in agricoltura al fine di ottenere determinati benefici normativi e contributivi e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Infine è stato inserito un capitolo dedicato all'attività ispettiva. In appendice è stato incluso un facsimile di modello telematico di richiesta del Durc ed una dichiarazione sostitutiva in materia. L'opera, infine, presenta una cospicua e articolata sezione contenente la normativa principale sull'argomento, una ricca selezione di prassi amministrativa ed una rassegna giurisprudenziale.

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Information

Publisher
Fisco e Tasse
Year
2014
eBook ISBN
9788868050832
Topic
Law
Index
Law
1. Durc
1. Nozione e natura giuridica del Durc
Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), entrato in vigore il 2 gennaio 2006, è il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un’impresa nell’adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi Inps, Inail e Casse edili, ed eventualmente, di altri enti previdenziali che abbiano sottoscritto un’apposita convenzione con l’Inps o l’Inail.
Lo scopo dell’introduzione del Durc è quello da un lato di garantire l’affidamento di appalti solo ad imprese in regola nell’adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi e dall’altro comporta una rilevante semplificazione per i soggetti richiedenti, potendo gli stessi ottenere un certificato valido nei confronti di tutti gli enti previdenziali che vi abbiano interesse.
Quanto alla natura giuridica del Durc, lo stesso viene considerato da costante giurisprudenza come dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della Pubblica Amministrazione, nonché facenti fede fino a querela di falso – in capo alle stazioni appaltanti non residuano margini di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso riportati e non incombe, quindi, un obbligo di svolgere un’apposita istruttoria per verificare l’effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive attestate (Tar Campania, 8 marzo 2012, n. 1198).
2. Evoluzione normativa in materia di Durc
Il Durc, come anticipato nel paragrafo che precede, nasce dall’esigenza di approntare uno strumento, una certificazione obbligatoria per poter prendere parte ad appalti pubblici o per l’esecuzione di lavori pubblici e privati nell’edilizia o per accedere a benefici normativi e contributivi.
Il tutto nasce con il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, il cui art. 3, comma 8, prevedeva testualmente l’obbligo di richiedere da parte del committente o del responsabile dei lavori all’impresa un’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’Inps, dall’Inail o dalle Casse edili, in mancanza della quale i lavori stessi non potevano essere eseguiti. In seguito, il d.l. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266, all’art. 2, commi 1 e 1-bis ha espressamente statuito che la certificazione di regolarità contributiva debba essere presentata alla stazione appaltante da parte delle imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico, a pena di revoca dell’affidamento; inoltre, il Durc deve essere presentato anche dalle imprese che gestiscono servizi ed attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione.
Con l’entrata in vigore, del d.lgs. 10 settembre 2003, n . 276, è stato introdotto l’obbligo, anche in caso di lavori privati, di richiedere, da parte del committente o del responsabile dei lavori, il certificato attestante la regolarità contributiva, prevedendo come sanzione la sospensione dell’efficacia del provvedimento abilitativo.
Più tardi, con l’entrata in vigore del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, all’art. 90, comma 9, si stabilisce che: ”il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare”. Altre norme disciplinanti la materia sono il d.m. 24 ottobre 2007, nel quale è stabilito che il Durc è richiesto ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture ed il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione, il quale ultimo dà la seguente definizione di Durc: “certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail, nonché Cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”. Da ultimo, è intervenuto a disciplinare la materia l’art. 31 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del Fare) che ha introdotto alcune novità in materia di Durc. L’articolo 31 del d.l. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, in particolare, riporta le semplificazioni in materia di Durc, in relazione al Codice Appalti, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: alcune modifiche riguardano l’articolo 38 comma 3, accertamenti relativi alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Inoltre, il nuovo articolo 118 (Subappalto), comma 6, prevede al terzo periodo che ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. Il decreto n. 69/2013 prevede che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b) ovvero, amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
Il Durc rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data di emissione. Dopo la stipula del contratto, i soggetti sopra citati acquisiscono il Durc ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità proposte alle lettere d) ed e), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo Durc.
In caso di ottenimento del Durc nelle ipotesi sopra prospettate che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, i soggetti richiedenti trattengono dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Durc è disposto dai soggetti pubblici direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Gli stessi soggetti possono acquisire d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del Codice Appalti, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) del decreto citato.
Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal Documento unico di regolaritĂ  contributiva (Durc) anche in formato elettronico.
Ai fini della verifica per il rilascio del Durc, in caso di mancanza dei requisiti, gli enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del Durc o dell’annullamento del documento già rilasciato, dovranno invitare l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
Novità sono state introdotte in materia di Durc dall’art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34. Le modifiche dovrebbero entrare in vigore da luglio. Occorrerà un decreto attuativo da emanarsi dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti Inps e Inail, e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Infatti, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell’interrogazione avrà validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Con il decreto attuativo verranno individuati e definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione. In particolare, il nuovo decreto sul lavoro elimina l’obbligo di richiedere il Durc tramite il servizio Avcpass gestito dall’Autorità. Si potrà partecipare alle gare senza Durc.
Ulteriore novità, collegata sempre al decreto attuativo riguarderà la verifica della regolarità in tempo reale dei pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata. Attualmente, invece, un’impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e le somme dovute, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo del versamento. Quindi le imprese dovrebbero avere più tempo per i pagamenti.
La verifica avviene tramite un’unica interrogazione presso gli archivi dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
Il decreto attuativo da emanarsi può essere aggiornato annualmente sulla base di modifiche normative o dell’evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.
3. Ambito di applicazione
Il Durc trova applicazione nell’ambito dei contratti pubblici, in quanto atto a garantire la regolarità contributiva degli operatori economici nei contratti pubblici sia di lavoro, sia di servizi che di forniture. La nozione di “contratto pubblico” è data dall’art. 3, commi 3, 6, 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 163/2006. In particolare, sono contratti pubblici i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori o dai soggetti aggiudicatori. Per appalti pubblici si intendono quei contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura dei prodotti, la prestazione di servizi; per appalti di lavori si intendono appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I del Codice dei contratti pubblici (lavori comprendenti attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere), oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore; gli appalti pubblici di forniture, invece, sono appalti pubblici che hanno per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti; infine, per appalti pubblici di servizi si intendono quei contratti aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, il Durc deve essere richiesto per tutti i contratti pubblici, anche in caso di acquisti in economia o di modesta entità; infatti, la circolare Inps del 28 marzo 2011, n. 59, conferma che “la regolarità contributiva si riferisce a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavoro, di servizi o di forniture. Tale assunto, conferma gli indirizzi espressi nell’interpello n. 10 del 20 febbraio 2009 della Direzione generale dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato previsto che il Durc deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e dunque, anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità. è compito della Pubblica Amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi ,se debba essere acquisito il Durc”.
Comunque, il Durc non è necessario per: i contratti pubblici conferiti in base a norme internazionali o aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione dei terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali immobili, oppure riguardanti l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e concernenti il tempo di trasmissione; ancora, i contratti pubblici riguardanti i servizi di arbitrato e di conciliazione o quei contratti riguardanti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e a...

Table of contents

  1. Sintesi
  2. Premessa
  3. 1. Durc
  4. 2. Soggetti
  5. 3. Contenuto del Durc
  6. 4. Durc e accesso ai benefici normativi e contributivi
  7. 5. Aspetti pratici sul Durc
  8. 6. AttivitĂ  ispettiva
  9. Appendice