1. Durc
1. Nozione e natura giuridica del Durc
Il Documento unico di regolaritĂ contributiva (Durc), entrato in vigore il 2 gennaio 2006, è il certificato che attesta contestualmente la regolaritĂ di unâimpresa nellâadempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi Inps, Inail e Casse edili, ed eventualmente, di altri enti previdenziali che abbiano sottoscritto unâapposita convenzione con lâInps o lâInail.
Lo scopo dellâintroduzione del Durc è quello da un lato di garantire lâaffidamento di appalti solo ad imprese in regola nellâadempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi e dallâaltro comporta una rilevante semplificazione per i soggetti richiedenti, potendo gli stessi ottenere un certificato valido nei confronti di tutti gli enti previdenziali che vi abbiano interesse.
Quanto alla natura giuridica del Durc, lo stesso viene considerato da costante giurisprudenza come dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della Pubblica Amministrazione, nonchĂŠ facenti fede fino a querela di falso â in capo alle stazioni appaltanti non residuano margini di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso riportati e non incombe, quindi, un obbligo di svolgere unâapposita istruttoria per verificare lâeffettiva entitĂ e gravitĂ delle irregolaritĂ contributive attestate (Tar Campania, 8 marzo 2012, n. 1198).
2. Evoluzione normativa in materia di Durc
Il Durc, come anticipato nel paragrafo che precede, nasce dallâesigenza di approntare uno strumento, una certificazione obbligatoria per poter prendere parte ad appalti pubblici o per lâesecuzione di lavori pubblici e privati nellâedilizia o per accedere a benefici normativi e contributivi.
Il tutto nasce con il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, il cui art. 3, comma 8, prevedeva testualmente lâobbligo di richiedere da parte del committente o del responsabile dei lavori allâimpresa unâattestazione di regolaritĂ contributiva rilasciata dallâInps, dallâInail o dalle Casse edili, in mancanza della quale i lavori stessi non potevano essere eseguiti. In seguito, il d.l. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266, allâart. 2, commi 1 e 1-bis ha espressamente statuito che la certificazione di regolaritĂ contributiva debba essere presentata alla stazione appaltante da parte delle imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico, a pena di revoca dellâaffidamento; inoltre, il Durc deve essere presentato anche dalle imprese che gestiscono servizi ed attivitĂ in convenzione o concessione con lâente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione.
Con lâentrata in vigore, del d.lgs. 10 settembre 2003, n . 276, è stato introdotto lâobbligo, anche in caso di lavori privati, di richiedere, da parte del committente o del responsabile dei lavori, il certificato attestante la regolaritĂ contributiva, prevedendo come sanzione la sospensione dellâefficacia del provvedimento abilitativo.
PiĂš tardi, con lâentrata in vigore del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allâart. 90, comma 9, si stabilisce che: âil committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad unâunica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica lâidoneitĂ tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidareâ. Altre norme disciplinanti la materia sono il d.m. 24 ottobre 2007, nel quale è stabilito che il Durc è richiesto ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nellâambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture ed il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione, il quale ultimo dĂ la seguente definizione di Durc: âcertificato che attesta contestualmente la regolaritĂ di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail, nonchĂŠ Cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimentoâ. Da ultimo, è intervenuto a disciplinare la materia lâart. 31 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del Fare) che ha introdotto alcune novitĂ in materia di Durc. Lâarticolo 31 del d.l. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, in particolare, riporta le semplificazioni in materia di Durc, in relazione al Codice Appalti, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: alcune modifiche riguardano lâarticolo 38 comma 3, accertamenti relativi alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Inoltre, il nuovo articolo 118 (Subappalto), comma 6, prevede al terzo periodo che ai fini del pagamento delle prestazioni rese nellâambito dellâappalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce dâufficio il Documento unico di regolaritĂ contributiva in corso di validitĂ relativo allâaffidatario e a tutti i subappaltatori. Il decreto n. 69/2013 prevede che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui allâarticolo 3, comma 1, lett. b) ovvero, amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti acquisiscono dâufficio, attraverso strumenti informatici, il Documento unico di regolaritĂ contributiva (Durc) in corso di validitĂ :
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui allâarticolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per lâaggiudicazione del contratto ai sensi dellâarticolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformitĂ , lâattestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
Il Durc rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validitĂ di centoventi giorni dalla data di emissione. Dopo la stipula del contratto, i soggetti sopra citati acquisiscono il Durc ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalitĂ proposte alle lettere d) ed e), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria lâacquisizione di un nuovo Durc.
In caso di ottenimento del Durc nelle ipotesi sopra prospettate che segnali unâinadempienza contributiva relativa a uno o piĂš soggetti impiegati nellâesecuzione del contratto, i soggetti richiedenti trattengono dal pagamento lâimporto corrispondente allâinadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Durc è disposto dai soggetti pubblici direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Gli stessi soggetti possono acquisire dâufficio il Documento unico di regolaritĂ contributiva (Durc) in corso di validitĂ relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dellâautorizzazione di cui allâarticolo 118, comma 8, del Codice Appalti, nonchĂŠ nei casi previsti al comma 4, lettere d) del decreto citato.
Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal Documento unico di regolaritĂ contributiva (Durc) anche in formato elettronico.
Ai fini della verifica per il rilascio del Durc, in caso di mancanza dei requisiti, gli enti preposti al rilascio, prima dellâemissione del Durc o dellâannullamento del documento giĂ rilasciato, dovranno invitare lâinteressato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonchĂŠ degli altri soggetti di cui allâarticolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolaritĂ .
NovitĂ sono state introdotte in materia di Durc dallâart. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34. Le modifiche dovrebbero entrare in vigore da luglio. OccorrerĂ un decreto attuativo da emanarsi dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti Inps e Inail, e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Infatti, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalitĂ esclusivamente telematiche ed in tempo reale, la regolaritĂ contributiva nei confronti dellâInps, dellâInail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dellâedilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dellâinterrogazione avrĂ validitĂ di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento unico di regolaritĂ contributiva (Durc). Con il decreto attuativo verranno individuati e definiti i requisiti di regolaritĂ , i contenuti e le modalitĂ della verifica nonchĂŠ le ipotesi di esclusione. In particolare, il nuovo decreto sul lavoro elimina lâobbligo di richiedere il Durc tramite il servizio Avcpass gestito dallâAutoritĂ . Si potrĂ partecipare alle gare senza Durc.
Ulteriore novitĂ , collegata sempre al decreto attuativo riguarderĂ la verifica della regolaritĂ in tempo reale dei pagamenti scaduti sino allâultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata. Attualmente, invece, unâimpresa si considera in regola quando ha versato i contributi e le somme dovute, compresi quelli relativi allâultimo mese per il quale è scaduto lâobbligo del versamento. Quindi le imprese dovrebbero avere piĂš tempo per i pagamenti.
La verifica avviene tramite unâunica interrogazione presso gli archivi dellâInps, dellâInail e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
Il decreto attuativo da emanarsi può essere aggiornato annualmente sulla base di modifiche normative o dellâevoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolaritĂ contributiva.
3. Ambito di applicazione
Il Durc trova applicazione nellâambito dei contratti pubblici, in quanto atto a garantire la regolaritĂ contributiva degli operatori economici nei contratti pubblici sia di lavoro, sia di servizi che di forniture. La nozione di âcontratto pubblicoâ è data dallâart. 3, commi 3, 6, 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 163/2006. In particolare, sono contratti pubblici i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto lâacquisizione di servizi, o di forniture, ovvero lâesecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori o dai soggetti aggiudicatori. Per appalti pubblici si intendono quei contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o piĂš operatori economici, aventi per oggetto lâesecuzione di lavori, la fornitura dei prodotti, la prestazione di servizi; per appalti di lavori si intendono appalti pubblici aventi per oggetto lâesecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e lâesecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e lâesecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nellâallegato I del Codice dei contratti pubblici (lavori comprendenti attivitĂ di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere), oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, lâesecuzione, con qualsiasi mezzo, di unâopera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dallâente aggiudicatore; gli appalti pubblici di forniture, invece, sono appalti pubblici che hanno per oggetto lâacquisto, la locazione finanziaria, la locazione o lâacquisto a riscatto, con o senza opzione per lâacquisto, di prodotti; infine, per appalti pubblici di servizi si intendono quei contratti aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui allâallegato II del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, il Durc deve essere richiesto per tutti i contratti pubblici, anche in caso di acquisti in economia o di modesta entitĂ ; infatti, la circolare Inps del 28 marzo 2011, n. 59, conferma che âla regolaritĂ contributiva si riferisce a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavoro, di servizi o di forniture. Tale assunto, conferma gli indirizzi espressi nellâinterpello n. 10 del 20 febbraio 2009 della Direzione generale dellâattivitĂ ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato previsto che il Durc deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e dunque, anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entitĂ . è compito della Pubblica Amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi ,se debba essere acquisito il Durcâ.
Comunque, il Durc non è necessario per: i contratti pubblici conferiti in base a norme internazionali o aventi ad oggetto lâacquisto o la locazione dei terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali immobili, oppure riguardanti lâacquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e concernenti il tempo di trasmissione; ancora, i contratti pubblici riguardanti i servizi di arbitrato e di conciliazione o quei contratti riguardanti servizi finanziari relativi allâemissione, allâacquisto, alla vendita e a...