1. Il sistema fiscale italiano e lâimposta sulle rendite finanziarie
Ă caratteristico del nostro sistema tributario il non voler includere la quasi totalitĂ dei redditi che provengono dallâinvestimento di attivitĂ finanziarie percepiti dai soggetti Irpef (quando al di fuori dellâesercizio di attivitĂ di impresa) nella âbase imponibileâ.
Del resto, in tutti i Paesi del mondo, la politica tributaria, quando ha riguardato la tassazione delle rendite finanziarie, ha dovuto tener conto del processo di liberalizzazione in atto nei movimenti di capitale. Ne consegue la necessitĂ di dotarsi di un sistema di imposizione al passo coi tempi, magari mutuandolo da altri regimi di imposizione giĂ affermatisi in alcuni Stati europei, come quello che, nel Nord Europa viene adottato giĂ intorno al 1990, distinguendo il reddito personale in due componenti: reddito da capitale; altri redditi.
Sui redditi di capitale viene applicata unâimposta proporzionale, come quella applicata alle societĂ , ma con unâaliquota piĂš bassa della minima tra le aliquote marginali progressive applicate al reddito della persona fisica.
1. Principi costituzionali
Lâarticolo 23 della nostra Costituzione stabilisce che â... nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge...â.
Si ha, in tal caso, una vera e propria âriservaâ di legge, nel senso che ogni imposizione tributaria (anche se solo negli elementi essenziali) può essere posta in essere soltanto mediante lâemanazione di una legge.
Inoltre, lâarticolo 53, nello stabilire che â... tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacitĂ contributivaâŚâ sottolinea il carattere universale dellâimposta, prescrivendo una tassazione â... informata a criteri di progressivitĂ âŚâ nel senso di una tassazione basata sulla progressione delle aliquote, in ragione della capacitĂ contributiva di ognuno. Di fatto, la scelta del nostro e di altri legislatori, in materia di rendite finanziarie, è caduta su un sistema di assoggettamento delle rendite finanziarie a un prelievo unico, basato su unâunica aliquota (al limite due) uguale per tutti, prescindendo dalla capacitĂ contributiva del soggetto Irpef. Solo in qualche caso e solo poche rendite finanziarie, vengono tassate in sede di dichiarazione dei redditi (dove le rendite finiscono per fare cumulo con gli altri redditi Irpef o Ires).
2. I soggetti passivi: persone fisiche e persone giuridiche
Cerchiamo di comprendere meglio chi sono i soggetti ai quali si rivolge il sistema di imposizione oggetto della nostra analisi.
In tal senso sarĂ opportuno fare un primo richiamo a una categoria di lavoratori cui appartengono quei professionisti âtradizionaliâ (quali avvocati, commercialisti, periti, ecc.) che usualmente sono ricompresi nellâalveo del cosiddetto lavoro autonomo, tanto diffuso quanto scarsamente considerato, addirittura allâinterno delle stesse analisi economiche.
Quando parliamo di reddito di impresa, occorre tener presente che in tale nozione rientrano non soltanto i profitti derivanti dalla vendita di beni e servizi, ma anche i proventi derivanti da attivitĂ finanziarie, redditi di terreni e fabbricati e qualsiasi guadagno in conto capitale (e le variazioni intervenute nel valore delle attivitĂ patrimoniali, delle quali si tiene conto allorchĂŠ si faccia riferimento alle plusvalenze o minusvalenze ottenute su tale ammontare). Ă altresĂŹ doveroso accennare ai diversi istituti giuridici che contraddistinguono questâarea. CosĂŹ potremo e dovremo tener conto di figure alquanto diverse che, proprio per questo, vengono incise in modo diverso dalle tre forme di imposizione che conosciamo: Irpef (per le persone fisiche), Ires (per le persone giuridiche) e Isos (Imposta sostitutiva).
Per maggior chiarezza espositiva sarĂ opportuno rammentare che le imprese possono avere forma individuale o quella di associazione. Nelle societĂ di persone (come le societĂ in accomandita semplice, quelle in nome collettivo o le societĂ semplici) il reddito viene attribuito alla singola persona e, quindi, tassato in sede di dichiarazione come tutti gli altri redditi personali. Nelle societĂ di capitali (societĂ per azioni, in accomandita per azioni o nelle societĂ a responsabilitĂ limitata) i redditi subiscono la tassazione Ires (imposta sul reddito delle societĂ ), salvo poi, nel caso gli utili vengano distribuiti ai singoli soci, subire unâulteriore tassazione in capo a questi ultimi.
Per le persone fisiche, che non esercitano attivitĂ di impresa, il nostro legislatore ha deciso giĂ dal 1974 che i redditi delle attivitĂ finanziarie (titoli di Stato â TdS â, obbligazioni, azioni, strumenti finanziari derivati, interessi sui depositi in conto corrente) vengano esclusi dallâIrpef e siano sottoposti a imposta sostitutiva (Isos) di tipo proporzionale (ossia con aliquota fissa). Questa imposta sostitutiva può essere trattenuta direttamente dallâemittente dello strumento finanziario sottostante (in tal caso si parla di ritenuta alla fonte) e libera il soggetto da qualsiasi ulteriore incombenza tributaria (il soggetto non deve dichiarare tali redditi sul suo modello Unico). Negli altri casi, il calcolo dellâimposta (una volta che il soggetto abbia optato per il regime amministrato o quello del risparmio gestito) viene effettuato a cura dellâintermediario finanziario e anche in tal caso la ritenuta avviene a titolo di imposta (definitiva) e libera il soggetto da ulteriori incombenze. In casi particolari il soggetto Irpef è tenuto a riportare tali redditi in dichiarazione (per esempio nel caso di partecipazioni qualificate o quando lâimposta pagata abbia carattere di acconto).
Del resto, per ribadire quanto giĂ ricordato allâinizio, lâadozione di imposte sostitutive, che non richiedono di identificare il percettore dei redditi ma lo incidono, attraverso ritenute alla fonte (applicate dallo stesso emittente del prodotto finanziario) o attraverso gli intermediari finanziari delegati al calcolo (che applicano lâimposta sostitutiva), consente di dare una risposta, seppur in modo parziale, alla consistente mobilitĂ dei capitali finanziari. Tale mobilitĂ risente della concorrenza anche fiscale che i diversi Paesi del mondo possono esercitare per attrarre gli investimenti dei risparmiatori.
Ă commerciale lâente che ha per oggetto, esclusivo o principale, lo svolgimento di unâattivitĂ di natura commerciale, ossia unâattivitĂ che determina reddito di impresa ai sensi dellâart. 51 del Tuir.
Per esercizio di imprese commerciali sâintende lâesercizio delle seguenti attivitĂ : esercizio anche non esclusivo delle attivitĂ elencate dallâart. 2195 del codice civile (attivitĂ dirette alla produzione o allo scambio di beni e servizi; attivitĂ di intermediazione nella circolazione di beni; attivitĂ ausiliarie alle precedenti, ecc.).
Costituiscono attivitĂ non commerciali: i compensi corrisposti per la prestazione resa che vanno a remunerare solo le spese sostenute e non danno utile allâente che eroga la prestazione (vedi enti no-profit).
3. Residenza fiscale e valutaria
La territorialitĂ dellâimposta è di particolare rilevanza per un Paese. Infatti, dalla statuizione di quale sia il luogo deputato a incamerare il provento riveniente dalla tassazione possono discendere importanti implicazioni di carattere economico.
Se il parametro utilizzato è quello della residenza, si tenderĂ a tassare il soggetto âresidenteâ per i redditi da questo prodotti in qualsiasi parte del mondo.
Se il parametro è quello della âfonte di provenienzaâ, verranno incisi tutti i redditi prodotti nel territorio di quel Paese.
Nel caso di un reddito prodotto da un soggetto residente in altro Stato possono sorgere dei problemi di imputazione, nel senso che piĂš Stati potrebbero cercare di percepire, in concorso tra loro, imposte sullo stesso reddito, a spese del percettore.
Secondo quanto indicato dal d.P.R. 917/1986, ai fini delle imposte sul reddito si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni) sono iscritte alle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
Si considerano, altresĂŹ, residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati (nel tempo) con decreto del Ministero dellâeconomia e delle finanze (Mef).
Qualora la persona fisica italiana risieda in un âparadiso fiscaleâ (c.d. Paesi âblack listâ), si presume (salvo prova contraria) che risieda fiscalmente nel nostro Paese.
Per quanto riguarda le societĂ commerciali, si considerano aventi sede legale o amministrativa in Italia, qualora il territorio italiano sia stato luogo dellâoggetto principale della loro attivitĂ , per la maggior parte del periodo dâimposta.
Si considerano fiscalmente non residenti tutti i non residenti che presentino la autocertificazione prevista dal dec...