1. Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
della riforma
Occorre che consumatori e professionisti tengano ben presente che le nuove regole introdotte dalla riforma del 2014 si applicano solo ai contratti di vendita di beni e servizi a distanza o fuori dei locali commerciali che siano conclusi dopo la data del 13 giugno 2014, e solo ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore; includendo in essi anche i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricitĂ (anche ad opera di prestatori pubblici), quando non sono messi in vendita in volume limitato o in quantitĂ determinata (si pensi alle bombole, alle bottiglie e alle pileâŚ) . A questâultimi vanno equiparati anche i contratti di teleriscaldamento, intendendo con essi i contratti stipulati per la fornitura di calore, anche sotto forma di vapore o acqua calda, da una fonte centrale di produzione verso una pluralitĂ di edifici tramite un sistema di trasmissione e distribuzione, al fine di riscaldarli .
Occorre rilevare, peraltro, che le disposizioni introdotte dalla riforma hanno carattere di legge generale, dal momento che esse soccombono dinanzi a disposizioni specifiche recate da atti dellâUnione Europea che disciplinano settori specifici: queste ultime, come lex specialis, prevalgono sulle disposizioni introdotte dalla riforma .
Occorre rilevare anche come venga fatto salvo il principio dellâautonomia contrattuale, nulla vietando la possibilitĂ , da parte dei professionisti, di poter offrire ai consumatori condizioni contrattuali e tutele piĂš favorevoli rispetto a quelle sancite dalla riforma .
1. Le nozioni di âconsumatoreâ e âprofessionistaâ
Quelli che vengono in evidenza, ai fini dellâapplicazione soggettiva delle nuove disposizioni dettate dalla riforma, sono quindi, come detto, i rapporti di consumo tra un professionista ed un consumatore, i c.d. B2C (business-to-consumer), sigla che viene utilizzata soprattutto allorquando lâinterazione tra i soggetti avvenga attraverso internet e cioè nel caso del commercio elettronico; vengono quindi esclusi dallâapplicazione i contratti tra professionista e professionista, i c.d. B2B (business-to-business) e quelli tra consumatore e consumatore, i c.d. C2C (consumer-to-consumer) ai quali continua ad applicarsi altra disciplina .
Orbene, applicandosi la riforma ai soli contratti stipulati tra un consumatore e un professionista, emerge, a questo punto, la necessitĂ di delineare brevemente le nozioni di consumatore e professionista. Riguardo alla prima nozione, è lo stesso legislatore a dare una definizione di portata generale, valevole quindi anche per i contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali di cui qui si discute, definendo âconsumatoreâ o âutenteâ âla persona fisica che agisce per scopi estranei allâattivitĂ imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svoltaâ . Ciò che emerge da questa definizione è innanzitutto unâequiparazione tra consumatore di beni e utente di servizi, per la fin troppo ovvia considerazione che lâatto negoziale può riguardare tanto il consumo di un bene quanto la fruizione di un servizio.
La definizione data è caratterizzata da un duplice requisito. Il primo requisito restringe la nozione alla sola persona fisica: il legislatore assume ovvero una posizione netta nel negare, senza possibilitĂ di interpretazione contraria, la qualifica di consumatore ai soggetti metaindividuali, cioè ad enti e persone giuridiche (quali ad esempio unâassociazione di volontariato, un ente no-profitâŚ). La ratio di questa esclusione è da rinvenirsi, presumibilmente, nel fatto che questâultime, rispetto alla persona fisica, quando si procurano beni e servizi utili alla loro attivitĂ , sarebbero dotate di maggior forza contrattuale e quindi non agirebbero in veste di parte debole del rapporto (come accade per la persona fisica), ma anche nel fatto che, perseguendo lo scopo sociale previsto statutariamente, agirebbero esse sempre in una veste professionale . Il binomio consumatore-persona fisica accolto dal legislatore ha trovato una sola apertura in materia di condominio: è stato ovvero ritenuto consumatore il condominio, bypassando la non fisicitĂ dello stesso, giudicandolo privo di personalitĂ giuridica distinta da quella dei singoli condomini e, in quanto tale, quindi, privo anche della qualitĂ di parte contrattuale, attribuibile invece allâamministratore nella sua veste di mandatario dei singoli condomini .
Occorre, poi, e questo è il secondo requisito (di ordine negativo), lâestraneitĂ dello scopo, avuto di mira da questa persona fisica, allâattivitĂ imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta dalla stessa; la questione che emerge diventa quella di individuare un parametro alla cui stregua poter definire lo scopo perseguito dalla persona fisica come estraneo allâattivitĂ di impresa o professionale. E tale parametro assume una connotazione di tipo certamente oggettivo, soprattutto per evitare improbe e nebulose ricerche giurisprudenziali sul motivo che induce il consumatore a compiere lâatto; in altri termini, il giudizio, volto a stabilire lâestraneitĂ dello scopo avuto di mira allâattivitĂ di impresa o professionale eventualmente svolta dalla persona, deve essere un giudizio ex post di tipo oggettivo, deve cioè essere un giudizio che tenga conto di alcuni elementi e circostanze oggettivi, quali possono essere, ad esempio, le modalitĂ di pagamento o anche il luogo in cui si procede allâacquisto: cosĂŹ, ad esempio, un avvocato che proceda allâacquisto online di un computer utilizzando la partita iva, o acquistando lo stesso o altri prodotti multimediali (come banche dati giuridiche) fuori da locali commerciali (come ad esempio in convegni forensi cui egli partecipa e magari attraverso convenzioni stipulate tra la ditta fornitrice e il proprio consiglio dellâordine), è estremamente dubbio che possa essere considerato consumatore, dovendosi presumere che tali acquisti, proprio per le modalitĂ di acquisto, non siano estranei alla propria attivitĂ professionale.
Per sgombrare tuttavia il campo da possibili equivoci, va rilevato comunque che la qualifica di consumatore non può di certo essere esclusa a priori per determinate categorie, potendo essere considerati consumatori anche dei professionisti (lâavvocato del nostro esempio) allorquando lâatto di acquisto del prodotto sia rivolto alla soddisfazione di scopi estranei alla loro attivitĂ professionale (è, riprendendo lâesempio fatto, il classico caso in cui lâavvocato acquista un computer destinato ad essere utilizzato nella propria abitazione per le esigenze personali e familiari); lâalternativa diventa allora quella tra fini professionali e fini attinenti alla propria sfera privata (personale e familiare): per ricevere la tutela prevista dal Codice del consumo, occorre che lâattivitĂ del consumatore o utente sia rivolta al soddisfacimento di fini del secondo tipo.
Non si può nascondere il fatto che il parametro oggettivo di destinazione del bene o del servizio al soddisfacimento di fini professionali o meno diventi di difficile applicazione in alcuni casi; e tale difficoltà è tanto piĂš evidente soprattutto quando ci si trovi di fronte ai c.d. atti promiscui, intendendosi con questi gli atti posti in essere dalla persona fisica in parte per unâutilizzazione relativa alla sua attitivĂ professionale e in parte per unâutilizzazione estranea ad essa: è, per riprendere sempre il caso del nostro avvocato, lâipotesi in cui questi utilizzi il computer acquistato sia nel proprio ufficio, ovviamente per redigere gli atti relativi alla sua professione, sia nella propria abitazione per fini personali e familiari. Come dovrĂ essere considerato in tal caso il nostro avvocato? La risposta dirimente la dĂ la Corte di Giustizia, la quale adotta il criterio della prevalenza, ritenendo che i contratti conclusi âper un uso relativo in parte alla sua attivitĂ professionale e solo in parte estraneo a questâultimoâ non possano usufruire della tutela di protezione prevista per il consumatore, a meno che âil nesso tra il detto contratto e lâattivitĂ professionale dellâinteressato fosse talmente modesto da divenire marginale ed avesse quindi solo un ruolo trascurabile nel contesto dellâoperazioneâŚâ .
Ciò detto, per sommi capi (la questione è complessa), sulla figura del consumatore, resta da esaminare quella meno problematica relativa al soggetto a lui contrapposto e cioè quella del professionista , e anche qui soccorre il legislatore, definendo âprofessionistaâ âla persona fisica o giuridica che agisce nellâesercizio della propria attivitĂ imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediarioâ .
Ciò che emerge subito con evidenza da tale nozione è che, rispetto alla nozione di consumatore, la figura non riguarda solo le persone fisiche, ma anche quelle giuridiche che svolgano unâattivitĂ di impresa o pro...