I diritti del consumatore nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e nei contratti a distanza
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I diritti del consumatore nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e nei contratti a distanza

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I diritti del consumatore nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e nei contratti a distanza

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Utile e-book che analizza, alla luce del d.lgs. 21/2014 di riforma del Codice del consumo, i vari diritti di cui il consumatore dispone nella negoziazione di due particolari tipi contrattuali: i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e i contratti a distanza, in particolare focalizzando l'attenzione sul diritto all'informativa precontrattuale e sul diritto di recesso.La guida analizza, alla luce del d.lgs. 21/2014 di riforma del Codice del consumo, i vari diritti di cui il consumatore dispone nella negoziazione di due particolari tipi contrattuali: i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e i contratti a distanza. In particolare la guida focalizza la propria attenzione sul diritto all'informativa precontrattuale e sul diritto di recesso, passando poi ad analizzare la tutela amministrativa e giudiziale del consumatore, per concludere infine con l'analisi dell'impatto della riforma sui contratti per l'energia elettrica e il gas naturale.Nella guida è incluso anche il modulo-tipo di recesso introdotto dalla riforma.

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Information

Publisher
Fisco e Tasse
Year
2014
eBook ISBN
9788868050917
Topic
Law
Index
Law
1. Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
della riforma
Occorre che consumatori e professionisti tengano ben presente che le nuove regole introdotte dalla riforma del 2014 si applicano solo ai contratti di vendita di beni e servizi a distanza o fuori dei locali commerciali che siano conclusi dopo la data del 13 giugno 2014, e solo ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore; includendo in essi anche i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità (anche ad opera di prestatori pubblici), quando non sono messi in vendita in volume limitato o in quantità determinata (si pensi alle bombole, alle bottiglie e alle pile…) 14. A quest’ultimi vanno equiparati anche i contratti di teleriscaldamento, intendendo con essi i contratti stipulati per la fornitura di calore, anche sotto forma di vapore o acqua calda, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici tramite un sistema di trasmissione e distribuzione, al fine di riscaldarli 15.
Occorre rilevare, peraltro, che le disposizioni introdotte dalla riforma 16 hanno carattere di legge generale, dal momento che esse soccombono dinanzi a disposizioni specifiche recate da atti dell’Unione Europea che disciplinano settori specifici: queste ultime, come lex specialis, prevalgono sulle disposizioni introdotte dalla riforma 17.
Occorre rilevare anche come venga fatto salvo il principio dell’autonomia contrattuale, nulla vietando la possibilità, da parte dei professionisti, di poter offrire ai consumatori condizioni contrattuali e tutele più favorevoli rispetto a quelle sancite dalla riforma 18.
1. Le nozioni di “consumatore” e “professionista”
Quelli che vengono in evidenza, ai fini dell’applicazione soggettiva delle nuove disposizioni dettate dalla riforma, sono quindi, come detto, i rapporti di consumo tra un professionista ed un consumatore, i c.d. B2C (business-to-consumer), sigla che viene utilizzata soprattutto allorquando l’interazione tra i soggetti avvenga attraverso internet e cioè nel caso del commercio elettronico; vengono quindi esclusi dall’applicazione i contratti tra professionista e professionista, i c.d. B2B (business-to-business) 19 e quelli tra consumatore e consumatore, i c.d. C2C (consumer-to-consumer) 20 ai quali continua ad applicarsi altra disciplina 21.
Orbene, applicandosi la riforma ai soli contratti stipulati tra un consumatore e un professionista, emerge, a questo punto, la necessità di delineare brevemente le nozioni di consumatore e professionista. Riguardo alla prima nozione, è lo stesso legislatore a dare una definizione di portata generale, valevole quindi anche per i contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali di cui qui si discute, definendo “consumatore” o “utente” “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” 22. Ciò che emerge da questa definizione è innanzitutto un’equiparazione tra consumatore di beni e utente di servizi, per la fin troppo ovvia considerazione che l’atto negoziale può riguardare tanto il consumo di un bene quanto la fruizione di un servizio.
La definizione data è caratterizzata da un duplice requisito. Il primo requisito restringe la nozione alla sola persona fisica: il legislatore assume ovvero una posizione netta nel negare, senza possibilità di interpretazione contraria, la qualifica di consumatore ai soggetti metaindividuali, cioè ad enti e persone giuridiche (quali ad esempio un’associazione di volontariato, un ente no-profit…). La ratio di questa esclusione è da rinvenirsi, presumibilmente, nel fatto che quest’ultime, rispetto alla persona fisica, quando si procurano beni e servizi utili alla loro attività, sarebbero dotate di maggior forza contrattuale e quindi non agirebbero in veste di parte debole del rapporto (come accade per la persona fisica), ma anche nel fatto che, perseguendo lo scopo sociale previsto statutariamente, agirebbero esse sempre in una veste professionale 23. Il binomio consumatore-persona fisica accolto dal legislatore ha trovato una sola apertura in materia di condominio: è stato ovvero ritenuto consumatore il condominio, bypassando la non fisicità dello stesso, giudicandolo privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini e, in quanto tale, quindi, privo anche della qualità di parte contrattuale, attribuibile invece all’amministratore nella sua veste di mandatario dei singoli condomini 24.
Occorre, poi, e questo è il secondo requisito (di ordine negativo), l’estraneità dello scopo, avuto di mira da questa persona fisica, all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta dalla stessa; la questione che emerge diventa quella di individuare un parametro alla cui stregua poter definire lo scopo perseguito dalla persona fisica come estraneo all’attività di impresa o professionale. E tale parametro assume una connotazione di tipo certamente oggettivo, soprattutto per evitare improbe e nebulose ricerche giurisprudenziali sul motivo che induce il consumatore a compiere l’atto; in altri termini, il giudizio, volto a stabilire l’estraneità dello scopo avuto di mira all’attività di impresa o professionale eventualmente svolta dalla persona, deve essere un giudizio ex post di tipo oggettivo, deve cioè essere un giudizio che tenga conto di alcuni elementi e circostanze oggettivi, quali possono essere, ad esempio, le modalità di pagamento o anche il luogo in cui si procede all’acquisto: così, ad esempio, un avvocato che proceda all’acquisto online di un computer utilizzando la partita iva, o acquistando lo stesso o altri prodotti multimediali (come banche dati giuridiche) fuori da locali commerciali (come ad esempio in convegni forensi cui egli partecipa e magari attraverso convenzioni stipulate tra la ditta fornitrice e il proprio consiglio dell’ordine), è estremamente dubbio che possa essere considerato consumatore, dovendosi presumere che tali acquisti, proprio per le modalità di acquisto, non siano estranei alla propria attività professionale.
Per sgombrare tuttavia il campo da possibili equivoci, va rilevato comunque che la qualifica di consumatore non può di certo essere esclusa a priori per determinate categorie, potendo essere considerati consumatori anche dei professionisti (l’avvocato del nostro esempio) allorquando l’atto di acquisto del prodotto sia rivolto alla soddisfazione di scopi estranei alla loro attività professionale (è, riprendendo l’esempio fatto, il classico caso in cui l’avvocato acquista un computer destinato ad essere utilizzato nella propria abitazione per le esigenze personali e familiari); l’alternativa diventa allora quella tra fini professionali e fini attinenti alla propria sfera privata (personale e familiare): per ricevere la tutela prevista dal Codice del consumo, occorre che l’attività del consumatore o utente sia rivolta al soddisfacimento di fini del secondo tipo.
Non si può nascondere il fatto che il parametro oggettivo di destinazione del bene o del servizio al soddisfacimento di fini professionali o meno diventi di difficile applicazione in alcuni casi; e tale difficoltà è tanto più evidente soprattutto quando ci si trovi di fronte ai c.d. atti promiscui, intendendosi con questi gli atti posti in essere dalla persona fisica in parte per un’utilizzazione relativa alla sua attitivà professionale e in parte per un’utilizzazione estranea ad essa: è, per riprendere sempre il caso del nostro avvocato, l’ipotesi in cui questi utilizzi il computer acquistato sia nel proprio ufficio, ovviamente per redigere gli atti relativi alla sua professione, sia nella propria abitazione per fini personali e familiari. Come dovrà essere considerato in tal caso il nostro avvocato? La risposta dirimente la dà la Corte di Giustizia, la quale adotta il criterio della prevalenza, ritenendo che i contratti conclusi “per un uso relativo in parte alla sua attività professionale e solo in parte estraneo a quest’ultimo” non possano usufruire della tutela di protezione prevista per il consumatore, a meno che “il nesso tra il detto contratto e l’attività professionale dell’interessato fosse talmente modesto da divenire marginale ed avesse quindi solo un ruolo trascurabile nel contesto dell’operazione…” 25.
Ciò detto, per sommi capi (la questione è complessa), sulla figura del consumatore, resta da esaminare quella meno problematica relativa al soggetto a lui contrapposto e cioè quella del professionista 26, e anche qui soccorre il legislatore, definendo “professionista” “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” 27.
Ciò che emerge subito con evidenza da tale nozione è che, rispetto alla nozione di consumatore, la figura non riguarda solo le persone fisiche, ma anche quelle giuridiche che svolgano un’attività di impresa o pro...

Table of contents

  1. Sintesi
  2. Premessa
  3. 1. Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della riforma
  4. 2. Il diritto all’informativa precontrattuale
  5. 3. Requisiti di forma
  6. 4. Il diritto di recesso
  7. 5. Altri diritti del consumatore
  8. 6. Tutela del consumatore
  9. 7. La riforma e i contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale
  10. Appendice normativa