Appendice normativa
Codice Civile (estratto)
Libro Secondo - Delle successioni
Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni
Capo I - Dellâapertura della successione, della delazione e dellâacquisto dellâereditĂ
Art. 456. - Apertura della successione.
1. La successione si apre al momento della morte, nel luogo dellâultimo domicilio del defunto.
Art. 457. - Delazione dellâereditĂ .
1. LâereditĂ si devolve per legge o per testamento.
2. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
3. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
Art. 458. - Divieto di patti successori.
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. à del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Art. 459. - Acquisto dellâereditĂ .
1. LâereditĂ si acquista con lâaccettazione. Lâeffetto dellâaccettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
Art. 460. - Poteri del chiamato prima dellâaccettazione.
1. Il chiamato allâereditĂ può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
2. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dallâautoritĂ giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
3. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dellâereditĂ a norma dellâarticolo 528.
Art. 461. - Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.
1. Se il chiamato rinunzia alla ereditĂ , le spese sostenute per gli atti indicati dallâarticolo precedente sono a carico dellâereditĂ .
Capo II - Della capacitĂ di succedere
Art. 462. - CapacitĂ delle persone fisiche.
1. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dellâapertura della successione.
2. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dellâapertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
3. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benchĂŠ non ancora concepiti.
[.....]
Capo IV - Della rappresentazione
Art. 467. - Nozione.
1. La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare lâereditĂ o il legato.
2. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui lâistituto non possa o non voglia accettare lâereditĂ o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Art. 468. - Soggetti.
1. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato allâereditĂ della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
2. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato allâereditĂ della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Art. 469. - Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione.
1. La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
2. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicitĂ di stirpe.
3. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
4. Se uno stipite ha prodotto piĂš rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
Capo V - Dellâaccettazione dellâereditĂ
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 470. - Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio dâinventario.
1. LâereditĂ può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio dâinventario.
1. Lâaccettazione col beneficio dâinventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.
Art. 471. - EreditĂ devolute a minori o interdetti.
1. Non si possono accettare le ereditĂ devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio dâinventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.
Art. 472. - EreditĂ devolute a minori emancipati o a inabilitati.
1. I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le ereditĂ , se non col beneficio dâinventario, osservate le disposizioni dellâarticolo 394.
Art. 473. - EreditĂ devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.
1. Lâaccettazione delle ereditĂ devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio dâinventario.
2. Il presente articolo non si applica alle societĂ .
Art. 474. - Modi di accettazione.
1.Lâaccettazione può essere espressa o tacita.
Art. 475. - Accettazione espressa.
1. Lâaccettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato allâereditĂ ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
2. Ă nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
3. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità .
Art. 476. - Accettazione tacita.
1. Lâaccettazione è tacita quando il chiamato allâereditĂ compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontĂ di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualitĂ di erede.
Art. 477. - Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.
1. La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato allâereditĂ faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dellâereditĂ .
Art. 478. - Rinunzia che importa accettazione.
1. La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.
Art. 479. - Trasmissione del diritto di accettazione.
1. Se il chiamato allâereditĂ muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
2. Se questi non sono dâaccordo per accettare o rinunziare, colui che accetta lâereditĂ acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
3. La rinunzia allâereditĂ propria del trasmittente include rinunzia allâereditĂ che al medesimo è devoluta.
Art. 480. - Prescrizione.
1. Il diritto di accettare lâereditĂ si prescrive in dieci anni.
2. Il termine decorre dal giorno dellâapertura della successione e, in caso dâistituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
3. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
Art. 481. - Fissazione di un termine per lâaccettazione.
1. Chiunque vi ha interesse può chiedere che lâautoritĂ giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia allâereditĂ . Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, i...