Dichiarazione di successione
eBook - ePub

Dichiarazione di successione

Le novitĂ  dopo il decreto sulle semplificazione fiscale (D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175)

  1. English
  2. ePUB (mobile friendly)
  3. Available on iOS & Android
eBook - ePub

Dichiarazione di successione

Le novitĂ  dopo il decreto sulle semplificazione fiscale (D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175)

About this book

Le semplificazioni in materia fiscale hanno toccato anche il settore delle successioni.Sparito l'obbligo di allegare i documenti catastali, con l'approvazione del d.lgs. 175/2014 in materia di semplificazioni fiscali, in vigore dal 13 dicembre 2014, è arrivata l'autocertificazione per tutta la documentazione da allegare alla dichiarazione da presentare all'Agenzia delle entrate.È stato poi portato da 25.000 a 100.000 euro il tetto al di sopra del quale scatta l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione in caso di eredità devoluta a coniuge e figli quando non ci sono immobili. In materia di immobili confermate le imposte in cifra fissa dovute per l'atto e il passaggio di proprietà, insieme ai nuovi criteri per la definizione di prima casa che, ora, si basa esclusivamente sulle risultanze catastali.
Dall'apertura della successione alle agevolazioni di legge riconosciute in materia di imposta per i soggetti tutelati dalla legittima. Dalle modalitĂ  di accettazione dell'ereditĂ  alle conseguenze dell'accettazione con beneficio d'inventario in caso di presenza di debiti del defunto. E ancora le modalitĂ  di compilazione della dichiarazione di successione in merito agli obblighi degli eredi, nell'ebook tutti gli aggiornamenti anche in riferimento alla legge che ha previsto l'equiparazione di tutti i figli, nati dentro o fuori il matrimonio, dal punto di vista ereditario.

Frequently asked questions

Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
  • Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
  • Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
Both plans are available with monthly, semester, or annual billing cycles.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Dichiarazione di successione by Antonella Donati in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Diritto & Teoria e pratica del diritto. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Appendice normativa
Codice Civile (estratto)
Libro Secondo - Delle successioni
Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni
Capo I - Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità
Art. 456. - Apertura della successione.
1. La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Art. 457. - Delazione dell’eredità.
1. L’eredità si devolve per legge o per testamento.
2. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
3. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
Art. 458. - Divieto di patti successori.
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Art. 459. - Acquisto dell’eredità.
1. L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
Art. 460. - Poteri del chiamato prima dell’accettazione.
1. Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
2. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
3. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528.
Art. 461. - Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.
1. Se il chiamato rinunzia alla eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità.
Capo II - Della capacitĂ  di succedere
Art. 462. - CapacitĂ  delle persone fisiche.
1. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.
2. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
3. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benchĂŠ non ancora concepiti.
[.....]
Capo IV - Della rappresentazione
Art. 467. - Nozione.
1. La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
2. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Art. 468. - Soggetti.
1. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
2. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Art. 469. - Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione.
1. La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
2. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicitĂ  di stirpe.
3. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
4. Se uno stipite ha prodotto piĂš rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
Capo V - Dell’accettazione dell’eredità
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 470. - Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario.
1. L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario.
1. L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.
Art. 471. - EreditĂ  devolute a minori o interdetti.
1. Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.
Art. 472. - EreditĂ  devolute a minori emancipati o a inabilitati.
1. I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni dell’articolo 394.
Art. 473. - EreditĂ  devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.
1. L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.
2. Il presente articolo non si applica alle societĂ .
Art. 474. - Modi di accettazione.
1.L’accettazione può essere espressa o tacita.
Art. 475. - Accettazione espressa.
1. L’accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
2. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
3. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Art. 476. - Accettazione tacita.
1. L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Art. 477. - Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.
1. La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità.
Art. 478. - Rinunzia che importa accettazione.
1. La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.
Art. 479. - Trasmissione del diritto di accettazione.
1. Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
2. Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
3. La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta.
Art. 480. - Prescrizione.
1. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni.
2. Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
3. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
Art. 481. - Fissazione di un termine per l’accettazione.
1. Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, i...

Table of contents

  1. Sintesi
  2. Premessa
  3. Domande&Risposte
  4. Appendice normativa
  5. Modulistica