L'Organismo Italiano di contabilità (OIC) ha completato una profonda revisione dei principi contabili nazionali durante il 2014. Essi si applicano dai bilanci chiusi alla fine del 2014 e coinvolge tutti gli operatori del settore.La pubblicazione è avvenuta in due parti: - la prima nel mese di luglio (OIC 15, OIC 20, OIC 21);- la seconda nel mese di agosto per diciotto principi.In tutto sono stati rivisti diciannove principi, mentre il ventesimo (OIC n. 24) è atteso entro fine anno. Non sono interessati da questa revisione l'OIC 7, l'OIC 8 relativi ai certificati verdi e alle quote di emissione di gas ed effetto serra (già pubblicati nel 2013 in nuova versione) e i principi relativi alle operazioni straordinarie (OIC n. 3).Non sono stati rivisti OIC 27 sull'introduzione dell'Euro e OIC N 31 sui bilanci intermedi.Per i principi revisionati le novità sono diverse. Si parte da una nuova veste grafica, una numerazione per ogni paragrafo che ne facilita l'identificazione, la lettura e la ricerca, l'eliminazione di ogni riferimento ad interferenze di tipo fiscale ed un generale adattamento alle norme in vigore, Una revisione ormai urgente e necessaria!
I vari documenti sono stati suddivisi in sezioni suddivise in via generale per finalitĂ e scopo del documento;
ambito di applicazione;
definizioni;
principi di classificazione e contenuto delle voci;
principi di rilevazione;
principi di valutazione;
informativa da includere in nota integrativa o relazione sulla gestione.
La revisione operata da OIC rende i principi nazionali un po' piĂš vicini a quelli internazionali, pur nella interpretazione e rispetto delle nostre norme civilistiche che restano tali e costituiscono la cornice quadro in cui tutto il resto si muove. La revisione ha effetto sul bilancio, sulla nota integrativa e, se del caso sulla relazione sulla gestione ed essendo applicabili con la fine di questo esercizio vanno conosciuti e valutati per tempo gli effetti relativi.

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I nuovi principi contabili emanati nel 2014
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Subtopic
Law Theory & PracticeIndex
LawOIC 9
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle attivitĂ materiali e immateriali
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle attivitĂ materiali e immateriali
Il nuovo principio propone il modello basato sullâattualizzazione dei flussi di cassa come lâaspetto concettuale di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio di universale accettazione e adottato dagli organismi contabili internazionali piĂš autorevoli.
Nella definizione della regola contabile, tuttavia, si è modificata lâapplicazione del modello sulla base delle dimensioni della societĂ per consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dallâadozione di tecniche complesse. In questo senso va letta la previsione di consentire alle societĂ di minori dimensioni di utilizzare lâapproccio semplificato basato sulla capacitĂ di ammortamento.
1. Profili generali
LâOIC 9 si basa sul concetto fondamentale che, se il valore recuperabile di unâimmobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, lâimmobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.
Ad esempio se il valore di una immobilizzazione fosse 130 euro ed il suo fondo ammortamento 30 euro, si confronta il valore contabile (al netto dellâammortamento) di euro 100 con il valore recuperabile che si immagina sia di 80 euro. Se il valore recuperabile è inferiore al valore contabile (come in questo caso), si svaluta il valore contabile di 20 euro dato dalla differenza tra 100 euro e 80 euro.
è inoltre importante ricordare che âil valore recuperabileâ è inteso come il maggior valore tra il valore dâuso del bene dato dai flussi di cassa attesi dallâattivitĂ e lâammontare ottenibile dalla vendita di una attivitĂ in un libero mercato â âvalore equoâ.
Ad esempio il valore recuperabile di 80 euro di cui prima potrebbe emergere dal confronto tra un valore dâuso del bene di 80 euro e un possibile valore di cessione di 70 euro. In tal caso di considera lâimporto maggiore cioè 80 euro e lo si paragona al valore contabile.
Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la societĂ determina il valore recuperabile dellâunitĂ generatrice di flussi di cassa alla quale lâimmobilizzazione appartiene. Ciò si verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni.
2. Indicatori di potenziali perdite di valore
Il problema che si pone riguarda anche il fatto di riconoscere se vi sono indicatori di potenziali perdite di valore.
Bisogna valutare a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che una immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore dovesse sussistere, si deve procedere alla stima del valore recuperabile dellâimmobilizzazione ed effettuare una svalutazione soltanto nel caso in cui questâultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.
In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile.
Nel valutare se esiste unâindicazione che unâattivitĂ possa aver subito una perdita durevole di valore, la societĂ considera, come minimo, i seguenti indicatori:
- a) il valore di mercato di unâattività è diminuito significativamente durante lâesercizio, piĂš di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con lâuso normale dellâattivitĂ in oggetto;
- b) durante lâesercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la societĂ nellâambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la societĂ opera o nel mercato cui unâattività è rivolta;
- c) nel corso dellâesercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore dâuso di unâattivitĂ e riducano il valore equo;
- d) il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
- e) lâobsolescenza o il deterioramento fisico di unâattivitĂ risulta evidente;
- f) nel corso dellâesercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla societĂ , oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui unâattivitĂ viene utilizzata o ci si attende sarĂ utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:
- - lâattivitĂ diventa inutilizzata;
- - piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale lâattivitĂ appartiene;
- - piani di dismissione dellâattivitĂ prima della data prevista;
- - la ridefinizione della vita utile dellâimmobilizzazione;
- - dallâinformativa interna risulta evidente che lâandamento economico di unâattività è, o sarĂ peggiore di quanto previsto.
Se esiste unâindicazione che unâattivitĂ possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.
3. Determinazione del valore recuperabile
Il valore recuperabile di unâattività è il maggiore tra il suo valore equo e il suo valore dâuso. Se non è possibile stimare lâimporto recuperabile di una singola attivitĂ in quanto non produce flussi di cassa autonomi rispetto alle altre immobilizzazioni, i riferimenti a âuna attivitĂ â devono essere letti come riferimenti anche a âunâunitĂ generatrice di flussi di cassa (UGC)â.
Non è sempre necessario determinare sia il valore equo di unâattivitĂ sia il suo valore dâuso. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, lâattivitĂ non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare lâaltro importo. Se vi è motivo di ritenere che il valore equo approssimi il valore dâuso non è necessario procedere alla stima di questâultimo.
Ad esempio se il valore netto contabile di una immobilizzazione fosse 100 euro, ed il valore d âuso fosse di 120 euro è inutile procedere alla determinazione del valore equo, in quanto il valore dâuso è giĂ superiore al valore netto contabile.
4. Determinazione del valore equo (fair value)
Il valore equo è lâammontare che si potrebbe ottenere dalla vendita di unâattivitĂ in una transazione ordinaria tra operatori di ...
Table of contents
- Sintesi
- Premessa
- OIC 9 Svalutazione per perdite durevoli di valore delle attivitĂ materiali e immateriali
- OIC 10 Rendiconto finanziario
- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio dâesercizio
- OIC 13 Rimanenze
- OIC 14 DisponibilitĂ liquide
- OIC 15 I crediti
- OIC 16 Le immobilizzazioni materiali
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 18 Ratei e risconti
- OIC 19 Debiti
- OIC 20 Titoli di debito
- OIC 21 Partecipazione ed azioni proprie
- OIC 22 Conti dâordine
- OIC 23 Lavori in corso di esecuzione
- OIC 25 Imposte sul reddito
- OIC 26 Operazioni, attivitĂ e passivitĂ in valuta estera
- OIC 28 Il patrimonio netto
- OIC 29 Cambiamenti di principi, di stime contabili, correzione di errori
- OIC 31 I fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto
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