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Accertamenti tributari e spese di sponsorizzazione
Con giurisprudenza e prassi dell'amministrazione finanziaria
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Accertamenti tributari e spese di sponsorizzazione
Con giurisprudenza e prassi dell'amministrazione finanziaria
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E-Book rivolto agli sponsor per la difesa da accertamento tributario delle spese di sponsorizzazione, contenente la giurisprudenza e prassi dell'amministrazione finanziaria, nonchè il prontuario di difesa con formula contrattuale, memoria e ricorso.
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Information
1.
Premessa: qualifica ai fini fiscali delle spese di sponsorizzazione, differenza sussistente tra pubblicitĂ e rappresentanza: norma, prassi e giurisprudenza di legittimitĂ
Premessa: qualifica ai fini fiscali delle spese di sponsorizzazione, differenza sussistente tra pubblicitĂ e rappresentanza: norma, prassi e giurisprudenza di legittimitĂ
1. Qualifica tributaria delle spese di sponsorizzazione
La pubblicità è unâattivitĂ indirizzata a informare i consumatori finali circa lâesistenza dei beni prodotti da una determinata azienda, dando specifica evidenza della capacitĂ di questâultimi a soddisfarne i relativi bisogni. Ai fini delle II.DD. lâart. 108, comma 2, del T.u.i.r. dispone che
âLe spese di pubblicitĂ e di propaganda sono deducibili nellâesercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nellâesercizio stesso e nei quattro successiviâ.
Con riguardo allo specifico argomento lâAmministrazione finanziaria ha formulato, seppur in documento risalente, un principio generale ritenendo che
âle somme corrisposte a societĂ sportive possono essere considerate di natura pubblicitaria â e come tali inerenti alla produzione del reddito â solo se abbiano come scopo unico quello di reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi e sempre che ai contributi faccia riscontro in tal senso una somma di obblighi contrattuali, anche in fatto osservati, a carico delle societĂ percipienti. Qualora non ricorressero le suindicate condizioni, le somme erogate â pur se nominalmente a titolo di pubblicitĂ â non potrebbero essere considerate diversamente dalle mere elargizioni a titolo di liberalitĂ e, in quanto tali, come oneri non deducibili dal reddito di impresaâ (ris. n. 2/1016 del 5 novembre 1974).
Nel piĂš recente documento di prassi, ris. 137/E dellâ8 settembre 2000, lâAmministrazione finanziaria sostiene che
âtra i criteri da seguire per poter distinguere tra spese di pubblicitĂ e spese di rappresentanza, si rivela sempre meno efficace quello incentrato sul collegamento diretto tra pubblicitĂ del prodotto e ricavo, dal momento che, come visto, il prodotto ha cessato di essere lâunico obiettivo della pubblicitĂ stessa, per cedere il posto ad altre strategie commerciali legate allâimmagine âsocialeâ di unâazienda. Del resto, ciò che rileva ai fini della corretta interpretazione dellâarticolo 74 del T.u.i.r. è riaffermare un criterio â che pur nella evoluzione delle strategie di mercato â sia conforme allo spirito ed al contenuto antielusivo delle disposizioni introdotte dal d.l. n. 69/1989. E, in tal senso, un criterio valido è quello piĂš volte ribadito dalla scrivente in base al quale sono da considerare di pubblicitĂ le spese che prevedono a carico dellâaltra parte impegni a fare o permettere oppure obbligazioni derivanti da accordi contrattuali anche nuovi e complessiâ.
Nella piĂš recente circ. 34/E/2009 â al fine di tratteggiare una distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicitĂ , anche ai fini della relativa deducibilitĂ dei sottostanti componenti negativi di reddito â lâAgenzia delle entrate evidenzia
âche con riferimento ai criteri distintivi delle spese di pubblicitĂ rispetto a quelle di rappresentanza, aveva giĂ enunciato un principio di carattere generale in base al quale caratteristica delle spese di rappresentanza è la âgratuitĂ â dellâerogazione di un bene o un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti. Le spese di pubblicitĂ , invece, sono caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nellâobbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare â a fronte della percezione di un corrispettivo â il marchio e/o il prodotto dellâimpresa al fine di stimolarne la domandaâ.
Ciò chiarito non sono mancate delle prese di posizione, da parte della giurisprudenza di vertice, in merito allâinclusione delle sponsorizzazioni tra le spese di rappresentanza, anzichĂŠ tra quelle di pubblicitĂ , sulla base di sospetti avvalorati dallâestraneitĂ delle iniziative sponsorizzate al âbusinessâ dello sponsor. La decisione, ancorchĂŠ sostanzialmente corretta nel caso concreto, si fonda però su di una motivazione quantomeno discutibile sul piano teorico-sistematico (Corte di Cassazione ord. n. 3433 del 5 marzo 2012). Invero nellâordinanza il Collegio evidenzia un criterio discretivo ai fini della distinzione tra spesa di rappresentanza e spesa di pubblicitĂ :
âIn definitiva, si ritiene debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicitĂ o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un incremento, piĂš o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali. Il criterio discretivo va, dunque, individuato nella diversitĂ , anche strategica, degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita dâimmagine ed il maggior prestigio nonchĂŠ con il potenziamento delle possibilitĂ di sviluppo della societĂ ; laddove, per le spese di pubblicitĂ o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalitĂ promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto. Alla luce di tale principio le spese di sponsorizzazione in questione, in quanto idonee al piĂš ad accrescere il prestigio dellâimpresa (...), vanno ritenute spese di rappresentanza, deducibili nei limiti di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2â. Nella specie, la Soc. contribuente, operante nel diversissimo settore dellâimpiantistica per imballaggi, non ha allegato e provato qualsivoglia âdiretta aspettativa al ritorno commercialeâ che potesse essere ragionevolmente riconducibile allâattivitĂ di un pilota professionista e allâapposizione sulla vettura da corsa della scritta âMarfin Packaging Machines Italyâ. NĂŠ ha spiegato, neppure in memoria, quale potesse essere la concreta finalitĂ dâincremento commerciale, concernente la produzione dâimpiantistica per imballaggi, nel contesto delle corse automobilistiche. La sentenza dâappello si è discostata dagli enunciati principi e va, dunque, cassata anche con riferimento al contenzioso sullâIVA, atteso che non è ammessa in detrazione lâimposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per un costo unitario non superiore a euro 25,82 (d.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis1, lett. h)â.
LâASSONIME nellâapprofondimento n. 6 del 2013, affronta le due rilevanti e controverse problematiche riguardanti la distinzione tra spese di pubblicitĂ e di rappresentanza, nonchĂŠ la riconducibilitĂ delle spese per le sponsorizzazioni allâuna o allâaltra categoria. Le prese di posizione dellâAmministrazione finanziaria e della Corte di Cassazione che si sono succedute al riguardo non sono state sempre univoche e convergenti tra di loro e sono, di conseguenza, sorti diversi dubbi, in merito alla disciplina da applicare. LâASSONIME ha correttamente osservato che lâelemento distintivo tra le due tipologie di spese va ricercato nella presenza o meno di un obbligo sinallagmatico da parte del soggetto beneficiario e che quelle relative alle sponsorizzazioni rientrano tra le spese di pubblicitĂ , trattandosi di contratti a prestazioni corrispettive. Si ritiene che nellâesame della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella quale è stato affermato, in contrasto con i documenti di prassi dellâAgenzia delle entrate, che le spese di sponsorizzazione sarebbero da qualificare quali spese di rappresentanza, vada tenuto presente che tale caso ha riguardato periodi dâimposta anteriori a quello a partire dal quale ha trovato applicazione la vigente disciplina delle spese di rappresentanza, nellâambito della quale è stato affermato con chiarezza che il carattere essenziale delle spese di rappresentanza è costituito dalla gratuitĂ , ovvero, dalla mancanza di un corrispettivo o di uno specifico obbligo di fare o dare (controprestazione) a carico dei destinatari dei beni e servizi erogati. Inoltre le affermazioni della Suprema Corte vanno contestualizzate con riguardo ai casi affrontati nelle sentenze di merito, nei quali poteva sorgere il sospetto di una retrocessione, in tutto o in parte, allo sponsor del corrispettivo da parte del soggetto sponsorizzato, circostanza che non era stata, però, provata in sede di giudizio. La qualificazione tra le spese di rappresentanza, sembrerebbe, quindi, il ÂŤrimedioÂť escogitato dalla Corte per contrastare tale fenomeno. A parere di ASSONIME lâinterpretazione della S.C. non ha, però,
âmai pienamente convinto. In effetti, la distinzione fra promozione del prodotto e promozione dellâimmagine dellâazienda al fine di attribuire allâuna la natura di spesa di pubblicitĂ e allâaltra quella di spesa di rappresentanza pone, di per sĂŠ, un confine molto labile ed arbitrario; si dovrebbe, piuttosto, fare riferimento alla natura della spesa e in particolare agli interessi delle parti cosĂŹ come individuati e tutelati nellâassetto contrattuale. Può infatti affermarsi in linea generale che le caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza sono costituite dalla natura gratuita delle erogazioni effettuate e dalla finalitĂ promozionale o di pubbliche relazioni, elementi questi che certamente risultano carenti nella fattispecie del contratto di sponsorizzazioneâ.
LâASSONIME ha ribadito, al riguardo, lâorientamento precedentemente formulato nella circolare n. 50 del 23 aprile 1990, secondo il quale le spese di sponsorizzazione sono riconducibili nel novero delle spese di pubblicitĂ , inserendosi, diversamente dalle spese di rappresentanza, in un contratto sinallagmatico di prestazione di servizio. Tale orientamento è stato confermato anche dallâAmministrazione finanziaria, che ne ha riconosciuto la finalitĂ di far conseguire maggiori ricavi allo sponsor. In particolare, sempre secondo ASSONIME,
ÂŤdevono ritenersi ricomprese, a motivo della sostanziale identitĂ dello scopo perseguito, tra le spese di pubblicitĂ , e non tra quelle di rappresentanza, non solo le spese sostenute per reclamizzare prodotti dellâazienda ma anche quelle di pubblicizzazione del marchio dâimpresaÂť;
facendo poi riferimento alla citata circolare n. 34/E/2009, si afferma che le spese di sponsorizzazione, per risultare deducibili come spese di pubblicitĂ , devono:
- a) avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome o il marchio dellâimpresa;
- b) essere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico del soggetto beneficiario.
Analogamente sembra statuire, seppur con unâoriginale tecnica normativa, il decreto del Ministro per i beni e le attivitĂ culturali del 19 dicembre 2012, contenente le norme tecniche e le linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali. In questo provvedimento, infatti, nellâallegato A è espressamente riconosciuto che
âla causa del negozio atipico di sponsorizzazione è il fine di pubblicitĂ per il quale lo sponsor si impegna a finanziare lo sponsee e a provvedere alle attivitĂ richieste da questâultimoâ.
Lâelemento distintivo del contratto di sponsorizzazione, se genuino, rispetto a quello di pubblicitĂ vero e proprio, a ben vedere, è rinvenuto proprio nella maggiore idoneitĂ di ritorno pubblicitario del primo rispetto al secondo, per il suo maggior legame tra sponsor e soggetto sponsorizzato; rileva, infatti, il suddetto decreto che
âmentre per i contratti di pubblicità ⌠lâevento pubblicizzato è mera occasione di manifestazione del messaggio divulgativo, e funge da mero contenitore e s...
Table of contents
- Premessa
- 1. Premessa: qualifica ai fini fiscali delle spese di sponsorizzazione, differenza sussistente tra pubblicitĂ e rappresentanza: norma, prassi e giurisprudenza di legittimitĂ
- 2. Spese di sponsorizzazione e verifiche fiscali
- 3. Verificatori e verificati: origine dei rilievi e possibili strategie difensive
- 4. LâattivitĂ difensiva: il ricorso
- Conclusioni
- Appendice A
- Appendice B