1. Il contenzioso Irap
1. Contenzioso Irap: professionisti senza organizzazione e piccoli imprenditori
Sin dallâepoca dellâistituzione dellâIrap da piĂš parti sono stati sollevati dubbi in ordine alla legittimitĂ costituzionale dellâimposta stessa.
Numerosi giudizi sono stati infatti promossi avanti ai giudici tributari da lavoratori autonomi e piccoli imprenditori che hanno impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dellâimposta dagli stessi versata a mero scopo prudenziale.
Le questioni di legittimitĂ costituzionale rimesse alla Corte Costituzionale da molte Commissioni tributarie, hanno invero condotto allâormai nota sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 156/2001, ove i giudici di legittimitĂ , nel far salva lâimposta, sembrano invero aprire un varco sul concetto di organizzazione che potrebbe ipoteticamente portare allâesclusione dei professionisti (o per lo meno di alcune categorie di professionisti) dallâimposta, laddove la Corte ha statuito che ânel caso di unâattivitĂ professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazioneâŚrisulterĂ mancante il presupposto stesso dellâimposta sulle attivitĂ produttiveâ .
Lâarticolo 2 del d.lgs. 446/1997 tratta del presupposto dellâimposta Irap, individuato nellâesercizio abituale di unâattivitĂ autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
PerchĂŠ sussista il presupposto applicativo dellâimposta è necessario:
⢠che si sia in presenza di unâattivitĂ esercitata abitualmente
⢠che lâattivitĂ sia organizzata in modo autonomo con organizzazione stabile
⢠che sia diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
Quindi, per esclusione, non dovrebbe essere soggetto Irap il professionista e piccolo imprenditore:
⢠privo di autonoma organizzazione
⢠indispensabile allâattivitĂ medesima
⢠che esercita in assenza di capitale e lavoro altrui.
Al contrario delle tesi ministeriali la giurisprudenza ammette lâesistenza di unâattivitĂ professionale abituale che può essere svolta anche in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, in quanto incentrata sulla figura del professionista, elemento senza il quale lâintera attivitĂ verrebbe a mancare e non potendosi definire âattivitĂ con organizzazioneâ non vi può essere lâassoggettamento allâIrap.
2. Panorama dellâevoluzione del contenzioso Irap: le principali sentenze e risoluzioni
2.1. Sentenza Corte Costituzionale n. 156/2001 e risoluzione Agenzia delle entrate n. 32/E/2002
La questione si è aperta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001. In tale occasione la Corte ha respinto le eccezioni di incostituzionalitĂ dellâIrap, ma contemporaneamente ha ravvisato che gli estremi per lâapplicazione del tributo non possono esservi in modo âautomaticoâ sulla base del solo esercizio di unâattivitĂ di impresa o di lavoro autonomo, bensĂŹ possono esservi esclusivamente quando sussiste in maniera concreta quellâorganizzazione di beni per lâesercizio delle predette attivitĂ che (esclusivamente questa) costituisce lâeffettivo presupposto di imponibilitĂ del tributo.
LâAgenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E del 31.1.2002 esprime il proprio opposto parere evidenziando che intende continuare a ritenere âautomaticamenteâ applicabile lâIrap in capo a tutti i lavoratori autonomi, a prescindere quindi dallâesistenza o dallâentitĂ dellâorganizzazione sottostante lâattivitĂ . Nella citata risoluzione lâAgenzia delle entrate in sede di interpello affronta un caso specifico con riferimento al quale ritiene sussistano gli estremi di applicazione dellâIrap, nonostante il lavoratore autonomo che aveva proposto lâinterpello non risultasse titolare di alcun cespite, nĂŠ avesse alcun dipendente o collaboratore.
Art. 2, d.lgs. 446/1997 | Corte Costituzionale sentenza n. 156/2001 | Ris. Agenzia delle entrate 31.1.2002, n. 32/E |
Presupposto Irap: esercizio abituale di unâattivitĂ autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi | Lâapplicazione del tributo non può essere âautomaticaâ sulla base del solo esercizio di unâattivitĂ di impresa o di lavoro autonomo, bensĂŹ gli estremi di applicazione del tributo possono esservi solo quando sussiste in maniera concreta quellâorganizzazione di beni per lâesercizio delle predette attivitĂ che costituisce lâeffettivo presupposto imponibile del tributo | Ritiene âautomaticamenteâ applicabile lâIrap in capo a tutti i lavoratori autonomi, a prescindere quindi dallâesistenza o dallâentitĂ dellâorganizzazione sottostante lâattivitĂ |
Per effetto dellâapertura da parte della Corte Costituzionale moltissimi lavoratori autonomi e piccoli imprenditori hanno presentato istanze di rimborso per lâIrap versata a decorrere dal 1998 e ânon dovutaâ ove manchi il requisito dellâorganizzazione sottostante allâattivitĂ svolta. Lâamministrazione dal canto suo non ha preso in considerazione dette istanze e quindi ai contribuenti, decorsi i novanta giorni dalla data di presentazione dellâistanza di rimborso (silenzio-diniego) non è rimasta altra strada che quella di avviare il contenzioso per il recupero di detti importi. (v. tabella sottostante).
Iter per presentare lâistanza di rimborso Irap |
a) lâistanza di rimborso deve essere inviata (entro 48 mesi dal pagamento) allâAgenzia delle entrate territorialmente competente b) dal perfezionarsi del rifiuto senza atto espresso di diniego del rimborso si hanno dieci anni per presentare il ricorso N.B.: nel caso in cui invece lâAgenzia notifichi un atto espresso di diniego al rimborso, il provvedimento va impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica |
Sullâapplicazione o meno dellâimposta la maggioranza delle pronunce della giurisprudenza di merito si è dimostrata favorevole ai contribuenti evidenziando i seguenti elementi discriminanti per valutare la sussistenza o meno dellâorganizzazione sottostante che sono:
⢠volume dei cespiti impiegati nellâattivitĂ
⢠utilizzo di dipendenti e collaboratori esterni.
Nella sostanza le pronunce escludono da Irap le attivitĂ di lavoro autonomo svolte con lâutilizzo di pochi cespiti e senza lâausilio di dipen...