IRAP rimborsi e ricorsi
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IRAP rimborsi e ricorsi

About this book

L'ebook tratta in modo sistematico della possibilità di richiedere a rimborso l'Irap pagata per i professionisti e piccoli imprenditori (agenti e promotori finanziari in particolare) che hanno versato l'imposta in assenza di organizzazione per mezzo di un'analisi degli aspetti pratico-operativi e anche di formulari nonchÊ della copiosa giurisprudenza a favore dei contribuenti. L'ebook è rivolto ai professionisti che si occupano di dare assistenza ai professionisti e ai piccoli imprenditori per quel che attiene l'istanza/ricorso per il rimborso Irap.
Particolare attenzione è rivolta all'analisi delle sentenze che sono state raggruppate come segue: in ordine cronologico,
ordinate per CTP,
ordinate per CTR e Cassazione,
per professione svolta (commercialisti, medici, consulenti aziendali, ingegneri, consulenti tecnici, periti industriali, geometri, consulenti del lavoro, revisori contabili, liberi professionisti in generale, piccoli imprenditori)
e suddivise tra professionisti con e senza dipendenti e/o collaboratori.

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Information

Publisher
Fisco e Tasse
Year
2015
eBook ISBN
9788868051471
1. Il contenzioso Irap
1. Contenzioso Irap: professionisti senza organizzazione e piccoli imprenditori
Sin dall’epoca dell’istituzione dell’Irap da più parti sono stati sollevati dubbi in ordine alla legittimità costituzionale dell’imposta stessa.
Numerosi giudizi sono stati infatti promossi avanti ai giudici tributari da lavoratori autonomi e piccoli imprenditori che hanno impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’imposta dagli stessi versata a mero scopo prudenziale.
Le questioni di legittimità costituzionale rimesse alla Corte Costituzionale da molte Commissioni tributarie, hanno invero condotto all’ormai nota sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 156/2001, ove i giudici di legittimità, nel far salva l’imposta, sembrano invero aprire un varco sul concetto di organizzazione che potrebbe ipoteticamente portare all’esclusione dei professionisti (o per lo meno di alcune categorie di professionisti) dall’imposta, laddove la Corte ha statuito che “nel caso di un’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione…risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive” .
L’articolo 2 del d.lgs. 446/1997 tratta del presupposto dell’imposta Irap, individuato nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
Perché sussista il presupposto applicativo dell’imposta è necessario:
• che si sia in presenza di un’attività esercitata abitualmente
• che l’attività sia organizzata in modo autonomo con organizzazione stabile
• che sia diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
Quindi, per esclusione, non dovrebbe essere soggetto Irap il professionista e piccolo imprenditore:
• privo di autonoma organizzazione
• indispensabile all’attività medesima
• che esercita in assenza di capitale e lavoro altrui.
Al contrario delle tesi ministeriali la giurisprudenza ammette l’esistenza di un’attività professionale abituale che può essere svolta anche in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, in quanto incentrata sulla figura del professionista, elemento senza il quale l’intera attività verrebbe a mancare e non potendosi definire “attività con organizzazione” non vi può essere l’assoggettamento all’Irap.
2. Panorama dell’evoluzione del contenzioso Irap: le principali sentenze e risoluzioni
2.1. Sentenza Corte Costituzionale n. 156/2001 e risoluzione Agenzia delle entrate n. 32/E/2002
La questione si è aperta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001. In tale occasione la Corte ha respinto le eccezioni di incostituzionalità dell’Irap, ma contemporaneamente ha ravvisato che gli estremi per l’applicazione del tributo non possono esservi in modo “automatico” sulla base del solo esercizio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo, bensì possono esservi esclusivamente quando sussiste in maniera concreta quell’organizzazione di beni per l’esercizio delle predette attività che (esclusivamente questa) costituisce l’effettivo presupposto di imponibilità del tributo.
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E del 31.1.2002 esprime il proprio opposto parere evidenziando che intende continuare a ritenere “automaticamente” applicabile l’Irap in capo a tutti i lavoratori autonomi, a prescindere quindi dall’esistenza o dall’entità dell’organizzazione sottostante l’attività. Nella citata risoluzione l’Agenzia delle entrate in sede di interpello affronta un caso specifico con riferimento al quale ritiene sussistano gli estremi di applicazione dell’Irap, nonostante il lavoratore autonomo che aveva proposto l’interpello non risultasse titolare di alcun cespite, né avesse alcun dipendente o collaboratore.
Art. 2, d.lgs. 446/1997
Corte Costituzionale sentenza
n. 156/2001
Ris. Agenzia delle entrate
31.1.2002, n. 32/E
Presupposto Irap: esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi
L’applicazione del tributo non può essere “automatica” sulla base del solo esercizio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo, bensì gli estremi di applicazione del tributo possono esservi solo quando sussiste in maniera concreta quell’organizzazione di beni per l’esercizio delle predette attività che costituisce l’effettivo presupposto imponibile del tributo
Ritiene “automaticamente” applicabile l’Irap in capo a tutti i lavoratori autonomi, a prescindere quindi dall’esistenza o dall’entità dell’organizzazione sottostante l’attività
Per effetto dell’apertura da parte della Corte Costituzionale moltissimi lavoratori autonomi e piccoli imprenditori hanno presentato istanze di rimborso per l’Irap versata a decorrere dal 1998 e “non dovuta” ove manchi il requisito dell’organizzazione sottostante all’attività svolta. L’amministrazione dal canto suo non ha preso in considerazione dette istanze e quindi ai contribuenti, decorsi i novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso (silenzio-diniego) non è rimasta altra strada che quella di avviare il contenzioso per il recupero di detti importi. (v. tabella sottostante).
Iter per presentare l’istanza di rimborso Irap
a) l’istanza di rimborso deve essere inviata (entro 48 mesi dal pagamento) all’Agenzia delle entrate territorialmente competente
b) dal perfezionarsi del rifiuto senza atto espresso di diniego del rimborso si hanno dieci anni per presentare il ricorso
N.B.: nel caso in cui invece l’Agenzia notifichi un atto espresso di diniego al rimborso, il provvedimento va impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica
Sull’applicazione o meno dell’imposta la maggioranza delle pronunce della giurisprudenza di merito si è dimostrata favorevole ai contribuenti evidenziando i seguenti elementi discriminanti per valutare la sussistenza o meno dell’organizzazione sottostante che sono:
• volume dei cespiti impiegati nell’attività
• utilizzo di dipendenti e collaboratori esterni.
Nella sostanza le pronunce escludono da Irap le attività di lavoro autonomo svolte con l’utilizzo di pochi cespiti e senza l’ausilio di dipen...

Table of contents

  1. Sintesi
  2. Premessa
  3. 1. Il contenzioso Irap
  4. 2. Il contenzioso Irap e il processo tributario
  5. 3. Principali sentenze Irap a favore dei contribuenti