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Speciale IVA 2015. Operazioni esenti
About this book
L'e-book esamina i presupposti di imposizione dell'IVA, per poi passare all'analisi di tutte le c.d. operazioni esenti, vale a dire le operazioni finanziarie, le operazioni relative a quote ed azioni sociali, la riscossione dei tributi, le locazioni e cessioni di immobili, le operazioni benefiche, i servizi postali, i trasporti urbani e molte altre ancora, soffermando l'attenzione anche sugli aspetti relativi alla detrazione in base al pro-rata. L'esposizione è corredata da tabelle di sintesi, esempi e riferimenti normativi.
L'ebook è inoltre aggiornato con il d.l. 91/2014 che ha modificato parte dell'art. 10, d.P.R. 633/1972.
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Information
1.
Aspetti comuni a tutte le operazioni IVA
Aspetti comuni a tutte le operazioni IVA
1.1. Requisiti formali delle operazioni IVA
Al fine di poter procedere con la classificazione delle varie operazioni IVA occorre individuare, tramite lâart. 1, quali sono i requisiti che unâoperazione deve avere al fine di essere classificata come imponibile, mancando anche uno solo di tali requisiti lâoperazione non è qualificabile come imponibile.
Infatti, lâart. 1 del decreto IVA definisce i requisiti necessari perchĂŠ unâoperazione rilevi ai fini del tributo:
Articolo 1 - Operazioni imponibili
1. Lâimposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nellâesercizio di imprese o nellâesercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Deve trattarsi quindi, ai fini dellâassoggettamento al tributo di:
- - cessioni di beni o prestazioni di servizi (requisito oggettivo),
- - effettuate nel territorio dello Stato (requisito territoriale),
- - nellâesercizio di impresa o di arti e professioni (requisito oggettivo)
- - nonchĂŠ di importazioni da chiunque effettuate.
Esistono anche operazioni nel campo di applicazione dellâIVA, ai quali lâimposta non si applica, cioè quelle ânon imponibiliâ ed âesentiâ, le quali, pur non dando luogo allâaddebito del tributo, devono essere formalizzate ai fini IVA (fatturazioni, registrazioni e inserimenti nella dichiarazione).
Le operazioni rientranti nel campo di applicazione dellâIVA si dividono quindi in:
- - imponibili, per cui avviene lâaddebito dâimposta,
- - non imponibili,
- - esenti, che non sono gravate dallâaddebito del tributo ma sono assoggettate ad obblighi formali.
Per quanto riguarda le operazioni âescluseâ da IVA, è esclusa lâapplicabilitĂ del tributo e anche gli obblighi formali di registrazione, fatturazione ecc.
1.2. Requisito oggettivo
Secondo quanto dispone lâart. 1 del d.P.R. 633/1972, il campo di applicazione dellâIVA comprende:
- - le cessioni di beni di ogni specie, effettuate nellâesercizio di imprese, arti o professioni
- - le prestazioni di servizi effettuate nellâesercizio di imprese, arti o professioni
- - le importazioni da chiunque effettuate.
1.2.1. Cessioni di beni e prestazioni di servizi
In base allâart. 2 del d.P.R. 633/1972, âcostituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietĂ , ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimentoâ.
Lâart. 2, comma 2, prevede una serie di fattispecie che non sarebbero qualificabili come cessioni di beni, ma che sono equiparate ad esse ai fini dellâapplicazione del tributo (es. vendita con riserva di proprietĂ , locazione con clausola di trasferimento della proprietĂ ).
Sono considerate cessioni di beni (facendo venir meno il requisito dellâonerositĂ ) anche una serie di cessioni gratuite. Se i beni ceduti gratuitamente rientrano tra quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta lâattivitĂ dâimpresa, la cessione gratuita, la destinazione a finalitĂ estranee allâattivitĂ e il consumo privato, danno luogo ad operazioni imponibili, a meno che la cessione riguardi âcampioni di modico valore appositamente contrassegnatiâ. Si è voluto evitare comportamenti elusivi attraverso cessioni gratuite fittizie, ovvero disparitĂ di trattamento, nel caso in cui lâimprenditore o lâesercente arti o professioni acquisisca il bene nellâambito della propria attivitĂ nella qualitĂ di consumatore finale.
Alla definizione generale delle cessioni di beni, fanno riscontro al terzo comma, alcune esclusioni espresse (cessioni di beni che non sono considerate tali ai fini dellâapplicazione del tributo), come quella riguardante le cessioni di denaro, i conferimenti di aziende in societĂ , enti, associazioni o altre organizzazioni. Sono escluse anche le cessioni di aziende, forse perchĂŠ esse costituiscono atti di organizzazione dellâimpresa e non atti di gestione, ed inoltre in quanto le aziende non vengono cedute a consumatori finali. Lâaffitto di aziende invece, comportando una prestazione di servizi, è stato ritenuto imponibile ai fini IVA.
Infine, la legge 26 febbraio 1987, n. 49, allâart. 14, quarto comma, stabilisce che non sono condiderate cessioni di beni quelle effettuate nei confronti dello Stato o nei confronti di associazioni volontarie che provvedono al trasporto o spedizione di beni allâestero, in attuazione di finalitĂ umanitarie.
Le prestazioni di servizi sono regolamentate dallâart. 3 del d.P.R. 633/1972, che rende imponibile qualsiasi prestazione effettuata verso corrispettivo, in dipendenza di una serie di contratti, in genere aventi ad oggetto unâobbligazione di âfareâ: appalto, contratto dâopera, mandato, mutuo, locazione, noleggio, ecc. Questa elencazione è però meramente esemplificativa, vista lâamplissima disposizione di chiusura, secondo cui qualsiasi obbligazione di fare, non fare, permettere, dĂ luogo ad una prestazione di servizio ai fini IVA.
Nellâambito delle prestazioni di servizi le cose si complicano e la regola generale per cui è necessario un corrispettivo, un titolo oneroso, subisce numerose deroghe. Ad esempio, sono infatti sono imponibili prestazioni di servizi gratuite, destinate al consumo personale e familiare dellâimprenditore. LâimponibilitĂ dellâautoconsumo esclude le prestazioni di valore inferiore a 25 euro e quelle per la cui prestazione erano stati acquisiti beni e servizi con IVA non detraibile.
Lâart. 3 prevede anche assimilazioni alle prestazioni di servizi, allo scopo di distinguere, nel campo di applicazione dellâIVA, tra cessioni e prestazioni. Ciò avviene ad esempio, per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, per le cessioni di opere dellâingegno e le cessioni di contratto. Tali operazioni, che comprendono contemporaneamente il âfareâ e il âdareâ, sono considerate prestazioni di servizi.
Non sono invece considerate prestazioni di servizi e sono quindi escluse da IVA, le cessioni di diritti dâautore effettuate da loro eredi e legatari.
Le prestazioni di servizi sono soggette ad IVA solo se rese nel territorio dello Stato.
1.3. Requisito territoriale â Principio di destinazione
Lâart. 7 stabilisce a quali condizioni unâoperazione si considera âeffettuata nel territorio dello Statoâ e quindi rientrante nel campo dâapplicazione dellâimposta sotto il profilo della territorialitĂ . Le operazioni che, in base allâart. 7, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, sono escluse da IVA.
I criteri di territorialitĂ variano per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.
Le cessioni si considerano effettuate in Italia quando i beni si trovano nel territorio dello Stato, nella condizione doganale di beni nazionali, nazionalizzati o in temporanea importazione.
Per âterritorio dello Statoâ si intende, ai fini IVA, quello soggetto alla sovranitĂ statale, piĂš ampio quindi del âterritorio doganaleâ a cui si riferiva lâart. 7 prima delle modifiche apportate col d.P.R. n. 24/1979. Sono soggette ad IVA quindi, anche le operazioni effettuate nei territori âextradoganali assimilatiâ, quali punti e depositi franchi. In tali luoghi però saranno molto frequenti cessioni escluse da IVA in quanto riguardanti beni non nazionalizzati, nĂŠ nazionali, nĂŠ soggetti al regime di temporanea importazione.
La territorialitĂ delle cessioni di beni dipende perciò dal luogo dove si trovano i beni stessi, a nulla influendo la residenza delle parti tra cui avviene lâoperazione.
Per quanto riguarda la territorialitĂ delle prestazioni di servizi, si deve fare riferimento a tre criteri:
- 1. residenza del prestatore di servizio (criterio generale). Si considerano effettuate in Italia le prestazioni rese da soggetti ivi residenti;
- 2. residenza del cliente;
- 3. luogo di ubicazione del bene oggetto della prestazione, luogo in cui essa è materialmente resa o utilizzata.
1.4. Le importazioni
Articolo 68 - Importazioni
1. Costituiscono importazioni le seguenti opera...
Table of contents
- Sintesi
- Premessa
- 1. Aspetti comuni a tutte le operazioni IVA
- 2. Le operazioni esenti
- 3. La detrazione in presenza di operazioni esenti