Speciale IVA 2015. Operazioni imponibili
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Speciale IVA 2015. Operazioni imponibili

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Speciale IVA 2015. Operazioni imponibili

About this book

In questo e-book di 51 pagine si esaminano i presupposti di imposizione dell'IVA, per poi passare all'analisi di tutte le c.d. operazioni imponibili, vale a dire cessioni di beni e prestazioni di servizi (dirette sia a privati cittadini UE che extra UE), importazioni ed operazioni intracomunitarie, il tutto con l'aiuto di tabelle di sintesi, esempi e riferimenti normativi.

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Information

1.
Aspetti comuni a tutte le operazioni IVA
1.1. Requisiti formali delle operazioni IVA
Al fine di poter procedere con la classificazione delle varie operazioni IVA occorre individuare, tramite l’art. 1, quali sono i requisiti che un’ operazione deve avere al fine di essere classificata come imponibile a fini IVA, mancando anche uno solo di tali requisiti l’operazione non è qualificabile come imponibile (fatte salve alcune eccezioni).
Infatti, l’art. 1 del decreto IVA definisce i requisiti necessari perchè un’operazione rilevi ai fini del tributo:
Articolo 1 - Operazioni imponibili
1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Deve trattarsi quindi, ai fini dell’assoggettamento al tributo di:
  • - cessioni di beni o prestazioni di servizi (requisito oggettivo),
  • - effettuate nel territorio dello Stato (requisito territoriale),
  • - nell’esercizio di impresa o di arti e professioni (requisito oggettivo),
  • - nonchĂŠ di importazioni da chiunque effettuate (nella pratica: chiunque importi sul territorio italiano beni, sia esso privato cittadino o soggetto titolare di P. IVA deve versare la corrispondente IVA all’erario).
Esistono anche operazioni nel campo di applicazione dell’IVA, ai quali l’imposta non si applica, cioè quelle “non imponibili” ed “esenti”, le quali, pur non dando luogo all’addebito del tributo, devono essere formalizzate ai fini IVA (fatturazioni, registrazioni e inserimenti nella dichiarazione).
Le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’IVA si dividono quindi in:
  • - imponibili, per cui avviene l’addebito d’imposta,
  • - non imponibili,
  • - esenti, che non sono gravate dall’addebito del tributo ma sono assoggettate ad obblighi formali.
Per quanto riguarda le operazioni “escluse” da IVA, è esclusa l’applicabilità del tributo e anche gli obblighi formali di registrazione, fatturazione ecc.
1.2. Requisito oggettivo
Secondo quanto dispone l’art. 1 del d.P.R. 633/1972, il campo di applicazione dell’IVA comprende:
  • - le cessioni di beni di ogni specie, effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni,
  • - le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni,
  • - le importazioni da chiunque effettuate.
Quanto sopra significa che il requisito oggettivo sta nella cessione di un bene o nella prestazione di un servizio, cosĂŹ come recepita dagli artt. 2 e 3 del d.P.R. 633/1972 che verranno analizzati nel prosieguo del presente lavoro.
Nella pratica la regola generale è:
Ogni operazione che comporta una cessione di beni o una prestazione di servizi rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA.
Ciò che non è cessione di beni o prestazione di servizi non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA.
Occorre porre comunque attenzione al fatto che il d.P.R. 633/1972, fornisce una tassativa elencazione di ciò che è considerato cessione di beni e ciò che è prestazione di servizi, escludendo esplicitamente determinate fattispecie.
1.3. Requisito territoriale - principio di destinazione
L’art. 7 stabilisce a quali condizioni un’operazione si considera “effettuata nel territorio dello Stato” e quindi rientrante nel campo d’applicazione dell’IVA.
Le operazioni che, in base all’art. 7, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, sono escluse da IVA, fatte salve alcune eccezioni determinate dagli articoli successivi all’art. 7 che verrano affrontate nei rispettivi e-book.
I criteri di territorialitĂ  variano per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.
Le cessioni si considerano effettuate in Italia quando i beni si trovano nel territorio dello Stato, nella condizione doganale di beni nazionali, nazionalizzati o in temporanea importazione.
Per “territorio dello Stato“ si intende, ai fini IVA, quello soggetto alla sovranità statale, più ampio quindi del “territorio doganale“ a cui si riferiva l’art. 7 prima delle modifiche apportate col d.P.R. 24/1979. Sono soggette ad IVA quindi, anche le operazioni effettuate nei territori “extradoganali assimilati“, quali punti e depositi franchi. In tali luoghi però saranno molto frequenti cessioni escluse da IVA in quanto riguardanti beni non nazionalizzati, né nazionali, né soggetti al regime di temporanea importazione.
La territorialità delle cessioni di beni dipende perciò dal luogo dove si trovano i beni stessi, a nulla influendo la residenza delle parti tra cui avviene l’operazione.
Per quanto riguarda la territorialitĂ  delle prestazioni di servizi, si deve fare riferimento a tre criteri:
  1. 1. residenza del prestatore di servizio (criterio generale). Si considerano effettuate in Italia le prestazioni rese da soggetti ivi residenti,
  2. 2. residenza del cliente (tale condizione rappresenta un’eccezione al criterio generale),
  3. 3. luogo di ubicazione del bene oggetto della prestazione, luogo in cui essa è materialmente resa o utilizzata (tale condizione rappresenta un’eccezione al criterio generale).
1.4. Requisito soggettivo
La qualificazione professionale del soggetto che effettua le operazioni è un elemento essenziale (tranne che per le importazioni la cui IVA relativa, ai fini dello sdoganamento è dovuta da chiunque importi, pertanto anche da privati) della fattispecie imponibile. Il presupposto del tributo si realizza infatti, quando la cessione di beni o la prestazione si servizi viene posta in essere da un soggetto che rivesta la qualifica di esercente un’impresa o un’arte o una professione. In ambedue i casi (esercizio di impresa ed esercizio di un’arte o professione) sussiste il “profilo soggettivo“ dell’IVA, ma non è indifferente operare in una qualità piuttosto che nell’altra. Questa distinzione rileva infatti ogni qualvolta la normativa faccia riferimento alle sole “imprese“ o alle sole “arti e professioni“. Ad esempio questa distinzione ha rilevanza per quanto riguarda varie disposizioni sugli obblighi formali (esclusione degli artisti e dei professionisti dall’obbligo di richiedere la fattura ai commercianti al minuto, la possibilità di chiedere solo ad artisti e professionisti l’esibizione di libri e registri presso l’Ufficio IVA).
Il primo presupposto soggettivo riguarda l’esercizio di impresa.
In linea di principio l’IVA dovuta è determinata in modo unitario, anche quando il soggetto IVA esercita attività economicamente differenti (esiste una sola contabilità IVA, una sola d...

Table of contents

  1. Sintesi
  2. Premessa
  3. 1. Aspetti comuni a tutte le operazioni IVA
  4. 2. Le operazioni imponibili
  5. 3. Le prestazioni di servizi
  6. 4. Cessioni di beni o prestazioni di servizi a privati cittadini UE ed extra UE
  7. 5. Cessioni di beni e prestazioni di servizi a soggetti passivi UE non iscritti al VIES
  8. 6. Le importazioni
  9. 7. Le operazioni intracomunitarie