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Speciale IVA 2015. Operazioni imponibili
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In questo e-book di 51 pagine si esaminano i presupposti di imposizione dell'IVA, per poi passare all'analisi di tutte le c.d. operazioni imponibili, vale a dire cessioni di beni e prestazioni di servizi (dirette sia a privati cittadini UE che extra UE), importazioni ed operazioni intracomunitarie, il tutto con l'aiuto di tabelle di sintesi, esempi e riferimenti normativi.
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Information
1.
Aspetti comuni a tutte le operazioni IVA
Aspetti comuni a tutte le operazioni IVA
1.1. Requisiti formali delle operazioni IVA
Al fine di poter procedere con la classificazione delle varie operazioni IVA occorre individuare, tramite lâart. 1, quali sono i requisiti che unâ operazione deve avere al fine di essere classificata come imponibile a fini IVA, mancando anche uno solo di tali requisiti lâoperazione non è qualificabile come imponibile (fatte salve alcune eccezioni).
Infatti, lâart. 1 del decreto IVA definisce i requisiti necessari perchè unâoperazione rilevi ai fini del tributo:
Articolo 1 - Operazioni imponibili
1. Lâimposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nellâesercizio di imprese o nellâesercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Deve trattarsi quindi, ai fini dellâassoggettamento al tributo di:
- - cessioni di beni o prestazioni di servizi (requisito oggettivo),
- - effettuate nel territorio dello Stato (requisito territoriale),
- - nellâesercizio di impresa o di arti e professioni (requisito oggettivo),
- - nonchĂŠ di importazioni da chiunque effettuate (nella pratica: chiunque importi sul territorio italiano beni, sia esso privato cittadino o soggetto titolare di P. IVA deve versare la corrispondente IVA allâerario).
Esistono anche operazioni nel campo di applicazione dellâIVA, ai quali lâimposta non si applica, cioè quelle ânon imponibiliâ ed âesentiâ, le quali, pur non dando luogo allâaddebito del tributo, devono essere formalizzate ai fini IVA (fatturazioni, registrazioni e inserimenti nella dichiarazione).
Le operazioni rientranti nel campo di applicazione dellâIVA si dividono quindi in:
- - imponibili, per cui avviene lâaddebito dâimposta,
- - non imponibili,
- - esenti, che non sono gravate dallâaddebito del tributo ma sono assoggettate ad obblighi formali.
Per quanto riguarda le operazioni âescluseâ da IVA, è esclusa lâapplicabilitĂ del tributo e anche gli obblighi formali di registrazione, fatturazione ecc.
1.2. Requisito oggettivo
Secondo quanto dispone lâart. 1 del d.P.R. 633/1972, il campo di applicazione dellâIVA comprende:
- - le cessioni di beni di ogni specie, effettuate nellâesercizio di imprese, arti o professioni,
- - le prestazioni di servizi effettuate nellâesercizio di imprese, arti o professioni,
- - le importazioni da chiunque effettuate.
Quanto sopra significa che il requisito oggettivo sta nella cessione di un bene o nella prestazione di un servizio, cosĂŹ come recepita dagli artt. 2 e 3 del d.P.R. 633/1972 che verranno analizzati nel prosieguo del presente lavoro.
Nella pratica la regola generale è:
Ogni operazione che comporta una cessione di beni o una prestazione di servizi rientra nellâambito di applicazione dellâIVA.
Ciò che non è cessione di beni o prestazione di servizi non rientra nellâambito di applicazione dellâIVA.
Occorre porre comunque attenzione al fatto che il d.P.R. 633/1972, fornisce una tassativa elencazione di ciò che è considerato cessione di beni e ciò che è prestazione di servizi, escludendo esplicitamente determinate fattispecie.
1.3. Requisito territoriale - principio di destinazione
Lâart. 7 stabilisce a quali condizioni unâoperazione si considera âeffettuata nel territorio dello Statoâ e quindi rientrante nel campo dâapplicazione dellâIVA.
Le operazioni che, in base allâart. 7, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, sono escluse da IVA, fatte salve alcune eccezioni determinate dagli articoli successivi allâart. 7 che verrano affrontate nei rispettivi e-book.
I criteri di territorialitĂ variano per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.
Le cessioni si considerano effettuate in Italia quando i beni si trovano nel territorio dello Stato, nella condizione doganale di beni nazionali, nazionalizzati o in temporanea importazione.
Per âterritorio dello Statoâ si intende, ai fini IVA, quello soggetto alla sovranitĂ statale, piĂš ampio quindi del âterritorio doganaleâ a cui si riferiva lâart. 7 prima delle modifiche apportate col d.P.R. 24/1979. Sono soggette ad IVA quindi, anche le operazioni effettuate nei territori âextradoganali assimilatiâ, quali punti e depositi franchi. In tali luoghi però saranno molto frequenti cessioni escluse da IVA in quanto riguardanti beni non nazionalizzati, nĂŠ nazionali, nĂŠ soggetti al regime di temporanea importazione.
La territorialitĂ delle cessioni di beni dipende perciò dal luogo dove si trovano i beni stessi, a nulla influendo la residenza delle parti tra cui avviene lâoperazione.
Per quanto riguarda la territorialitĂ delle prestazioni di servizi, si deve fare riferimento a tre criteri:
- 1. residenza del prestatore di servizio (criterio generale). Si considerano effettuate in Italia le prestazioni rese da soggetti ivi residenti,
- 2. residenza del cliente (tale condizione rappresenta unâeccezione al criterio generale),
- 3. luogo di ubicazione del bene oggetto della prestazione, luogo in cui essa è materialmente resa o utilizzata (tale condizione rappresenta unâeccezione al criterio generale).
1.4. Requisito soggettivo
La qualificazione professionale del soggetto che effettua le operazioni è un elemento essenziale (tranne che per le importazioni la cui IVA relativa, ai fini dello sdoganamento è dovuta da chiunque importi, pertanto anche da privati) della fattispecie imponibile. Il presupposto del tributo si realizza infatti, quando la cessione di beni o la prestazione si servizi viene posta in essere da un soggetto che rivesta la qualifica di esercente unâimpresa o unâarte o una professione. In ambedue i casi (esercizio di impresa ed esercizio di unâarte o professione) sussiste il âprofilo soggettivoâ dellâIVA, ma non è indifferente operare in una qualitĂ piuttosto che nellâaltra. Questa distinzione rileva infatti ogni qualvolta la normativa faccia riferimento alle sole âimpreseâ o alle sole âarti e professioniâ. Ad esempio questa distinzione ha rilevanza per quanto riguarda varie disposizioni sugli obblighi formali (esclusione degli artisti e dei professionisti dallâobbligo di richiedere la fattura ai commercianti al minuto, la possibilitĂ di chiedere solo ad artisti e professionisti lâesibizione di libri e registri presso lâUfficio IVA).
Il primo presupposto soggettivo riguarda lâesercizio di impresa.
In linea di principio lâIVA dovuta è determinata in modo unitario, anche quando il soggetto IVA esercita attivitĂ economicamente differenti (esiste una sola contabilitĂ IVA, una sola d...
Table of contents
- Sintesi
- Premessa
- 1. Aspetti comuni a tutte le operazioni IVA
- 2. Le operazioni imponibili
- 3. Le prestazioni di servizi
- 4. Cessioni di beni o prestazioni di servizi a privati cittadini UE ed extra UE
- 5. Cessioni di beni e prestazioni di servizi a soggetti passivi UE non iscritti al VIES
- 6. Le importazioni
- 7. Le operazioni intracomunitarie