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La tecnologia del XXI secolo ed in particolare l'uso di Internet ha accorciato negli ultimi anni le distanze fra i vari Stati, ora ad esempio acquistare un software in Cina o in America risulta essere, grazie al commercio elettronico, un'operazione immediata.
Si vede il prodotto, si pone in essere la transazione elettronica di pagamento e se si tratta di un bene c.d. immateriale esso arriva immediatamente alla casella di posta elettronica dell'acquirente. Arriva direttamente dalla Cina, dall'India o dall'America, appunto. Allo stesso modo, se l'acquirente individua un bene da acquistare in un sito internet, egli può immediatamente procedere all'acquisto ed espletare poi le formalità eventualmente doganali, trattandosi di bene materiale, senza muoversi dalla propria scrivania e senza dover ricorrere ad interpreti di lingua cinese o inglese. Il presente lavoro si pone l'obiettivo di analizzare le peculiarità di un'attività di commercio elettronico, descrivendone le formalità di apertura, le principali problematiche e le principali modalità di tassazione sia diretta che indiretta. Esso è aggiornato con le principali novità intervenute nell'anno 2014 e quelle in vigore dall'anno 2015, come ad esempio la nuova disciplina MOSS.

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Information

1.
Aspetti generali
1. Definizioni di e-commerce e sue classificazioni
Con l’espressione commercio elettronico si intende qualunque iniziativa commerciale gestita con mezzi elettronici e tramite il supporto di Internet.
Secondo la definizione elaborata dalla Commissione europea nel 1997 (nella comunicazione Com (97) 157 “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”), il commercio elettronico:
“…consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse, quali la commercializzazione di beni e servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l’effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici e le altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni”.
Le due classificazioni più diffuse dell’e-commerce sono le seguenti:
  • - quella che si fonda sulla diversa natura dei soggetti coinvolti nelle transazioni; si distingue al riguardo tra commercio elettronico “business to business – B2B” (ove i soggetti coinvolti siano imprenditori o professionisti); “business to consumer – B2C” (nell’ipotesi in cui l’utente finale sia un consumatore privato) “consumer to consumer”; “pubblica amministrazione to citizen”, ecc. 1;
  • - quella che assume rilevanza soprattutto ai fini fiscali, è quella basata sulla diversa natura dei beni oggetto delle transazioni: si distingue a tal fine tra:
  • • commercio elettronico c.d. indiretto (Off line), in caso di fornitura di beni materiali”. In tale ipotesi, il bene oggetto della transazione viene consegnato utilizzando i tradizionali canali fisici di distribuzione;
  • • commercio elettronico c.d. diretto (On line), in caso di fornitura di beni “virtuali” o di servizi. In quest’ipotesi l’intera operazione si esaurisce nelle rete di Internet, in quanto l’oggetto della transazione viene trasferito al cliente attraverso il sistema informatico stesso; vi rientrano, ad esempio, sia le cessioni di beni quali film, brani musicali, libri, direttamente trasmessi al cliente per via telematica e da questi riprodotti tramite appositi strumenti elettronici, sia servizi, quali la consultazione di banche dati ovvero la trasmissione telematica di informazione, analisi di mercato, pareri e studi.
Il legislatore italiano della l. 317/1986 ha introdotto talune definizioni di utilizzo ancora comune nella disciplina:
  1. a) “servizi della società dell’informazione”: le attività economiche svolte in linea -on line-, nonché i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
  2. b) “prestatore”: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;
  3. c) “prestatore stabilito”: il prestatore che esercita effettivamente un’attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l’uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;
  4. d) “destinatario del servizio”: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;
  5. e) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
  6. f) “comunicazioni commerciali”: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.
Inoltre la direttiva fornisce sei linee guida al fine di disciplinare le varie normative nazionali sul commercio elettronico:
  1. 1. le informazioni che consentono un accesso diretto all’attività dell’impresa, del soggetto o dell’organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica;
  2. 2. le comunicazioni relative a beni, servizi o all’immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;
  3. g) “professione regolamentata”: professione riconosciuta ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
  4. h) “ambito regolamentato”: le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate. L’ambito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
  5. 1. l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica;
  6. 2. l’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla responsabilità del prestatore.
La nozione di “servizio della società dell’informazione”, definito inizialmente come “qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi” (art. 1 della legge 21 giugno 1986, 317) è stata poi estesa dal legislatore anche alle “attività economiche svolte in linea-on line” in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, con il quale si è data attuazione alla direttiva 2000/31/CE, relativa a “taluni aspetti giuridici… del commercio elettronico”.
Nell’ambito regolamentato dalla direttiva 2000/31/CE rientrano, dunque, sia il commercio elettronico in senso stretto, inteso quale attività di contrattazione telematica e relative operazioni propedeutiche, sia più in generale qualsiasi tipo di servizio anche non remunerato dal destinatario nella misura in cui costituisca un’attività economica (quali, ad esempio, i servizi dei motori di ricerca e banche dati on-line).
La direttiva comunitaria mira ad armonizzare alcuni aspetti dei servizi della società dell’informazion...

Table of contents

  1. Sintesi
  2. Premessa
  3. 1. Aspetti generali
  4. 2. Principali aspetti giuridici
  5. 3. Le formalità amministrative per aprire un’attività di commercio elettronico
  6. 4. Aspetti fiscali del commercio elettronico
  7. Appendice normativa