Ravvedimento operoso 2015
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Ravvedimento operoso 2015

Marta Bregolato

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Ravvedimento operoso 2015

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In questa sede, partendo dall'analisi delle motivazioni che hanno suggerito l'introduzione dell'istituto del ravvedimento operoso prima e della sua riforma ora, percorreremo prassi, esempi e modalità di calcolo della sanatoria, avendo cura anche di trattare gli effetti su aziende, privati e Pubblica Amministrazione. È ormai noto a tutti che negli ultimi anni l'Italia sta attraversando un periodo particolarmente difficile sia in materia di stabilità politica che di stabilità economica.
La crisi ha pesantemente colpito quasi tutti i settori; la bilancia tra aziende che nascono e aziende che chiudono o peggio ancora soccombono schiacciate dai debiti è purtroppo drammaticamente a favore di queste ultime. Il debito pubblico cresce vertiginosamente, la gente arranca, sempre più famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese, il numero degli inoccupati, disoccupati o beneficiari degli ammortizzatori sociali quali mobilità, indennità aspi sono sempre di più.
In questo contesto anche il contribuente che fino a qualche anno fa, consapevole del proprio ruolo nei confronti dello Stato, con puntualità rispettava i propri impegni ed i propri adempimenti fiscali, fa davvero fatica a mantenere il passo tra i tanti impegni economici e le sempre più pressanti scadenze fiscali.
Da qui la distinzione doverosa e politicamente, non solo umanamente, corretta tra gli evasori per principio (ovvero coloro che non intendono partecipare alla spesa pubblica attraverso il pagamento delle imposte, vedi per esempio i così detti evasori totali) e coloro che, pur volendo, non hanno sufficiente liquidità per poterlo fare (evasori di necessità – resi tali dalla crisi).
Pagare le imposte, contribuire così al Bilancio dello Stato è un dovere di tutti i contribuenti, cercare che questo risulti quanto più possibile sostenibile ed attuabile diventa dovere dello Stato. In quest'ottica l'istituto del ravvedimento operoso raggiunge due obiettivi: concedere al contribuente "volonteroso" la possibilità di pagare le imposte, seppure rateizzate e maggiorate di sanzione (ridotte) e di interessi ma in tempi più lunghi, e permettere allo Stato la copertura della Spesa Pubblica attraverso un incasso, seppure dilazionato, ma programmato e costante.
Una recente indagine condotta dall'Associazione Unimpresa, con riferimento alla scadenza dei molteplici adempimenti del 16.2.2015 ha evidenziato come l'81, 3% delle micro, piccole e medie imprese non è stata in grado di rispettare i termini per mancanza di liquidità e quindi molto probabilmente faranno ricorso all'istituto del ravvedimento operoso contando quindi, nel momento in cui le disponibilità finanziarie aziendali lo consentiranno, di sanare il ritardo negli adempimenti contributivi e fiscali avvalendosi di sanzioni ridotte. In termini di più immediata comprensione 4 aziende su 5 sono in ritardo con i versamenti fiscali. Delle 122.000 imprese associate a Unimpresa ben 99.186 aziende non è riuscita a far fronte alle scadenze fiscali e contributive.
Secondo il Presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi, la situazione appare in questo primo scorcio di 2015 ancora più grave di quella accertata nello stesso periodo dell'anno scorso. Ancora "... per le micro e piccole imprese lo sforamento dei termini è una scelta obbligata: la crisi di liquidità non consente ampi margini di manovra e le casse delle aziende, strozzate dalla stretta delle banche sul fronte del credito porta a un vicolo cieco. Spesso si sceglie di lasciare i modelli F24 nel cassetto per avere la certezza di poter pagare gli stipendi...".
La crisi ora colpisce a tappeto tutte le attività e tutti i settori imprenditoriali.
La mancanza di liquidità, dovuta alle difficoltà di incassare i crediti, alla riduzione delle transazioni di compravendita, all'incertezza che regna sovrana non solo in Italia ma anche nel comporto economico internazionale, nonché alla stretta delle banche che sempre più spesso negano l'accesso al credito alle aziende, rende quindi di fatto quasi obbligatorio ricorrere a metodi che consentano, con costi ridotti, di sanare i ritardi. Ecco quindi che a maggior ragione assumono importanza le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 in materia di ravvedimento operoso che avrà effetto a partire dal 2015 e che speriamo possa avere un impatto positivo almeno sulla riprogrammazione degli impegni fiscali dei contribuenti.

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Information

Publisher
Fisco e Tasse
Year
2015
ISBN
9788868051945
Topic
Law
Index
Law
1. Definizione di ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso è uno strumento che consente al contribuente (enti non commerciali, società, persone fisiche sia private che con partita Iva) di rimediare ad errori, omissioni e ritardi riguardanti il pagamento di imposte, tasse, tributi e contributi sanando autonomamente la violazione commessa con l’applicazione di sanzioni ridotte e interessi di mora.
È importante ricordare che lo strumento del ravvedimento operoso è applicabile non solo al contribuente diretto ma anche a tutti i soggetti che rispetto al contribuente principale rivestono il ruolo di soggetti solidalmente obbligati, consentendo quindi anche a loro la regolarizzazione con sanzioni ridotte di eventuali irregolarità tributarie.
Questo istituto rappresenta uno strumento utile, efficace ed immediato per evitare il contenzioso con gli enti (indico enti in quanto questo strumento inizialmente applicato solo dall’erario per le imposte ora trova concreta applicazione anche negli altri Istituti vedi ad esempio Comuni ed enti locali, essendosi ampliata la platea degli adempimenti di autoliquidazione e di versamento che possono essere effettuati tramite il modello F24).
Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione degli adempimenti fiscali da parte dei contribuenti le sanzioni applicate sono ridotte e comunque commisurate alla tempestività della regolarizzazione.
Abbiamo detto quindi che l’elemento peculiare è la spontaneità del comportamento sanante a cui il contribuente deve quindi giungere prima della contestazione da parte dell’ente impositore.
Il comportamento sanante ad opera del contribuente deve quindi giungere prima del momento in cui una determinata violazione sia stata contestata o, comunque, vi sia il fondato timore che la stessa possa essere contestata in conseguenza dell’inizio di una attività di controllo fiscale.
Quindi, il ravvedimento operoso così come disciplinato dal decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 all’art. 13 è una procedura volta alla regolarizzazione delle omissioni ed irregolarità commesse dai contribuenti, concetto e intento che in occasione delle varie modifiche è rimasto comunque salvaguardato.
Al ravveduto in virtù del suo corretto comportamento è garantita una riduzione delle sanzioni amministrative applicabili che varia a seconda della violazione, del tributo cui si riferisce e del periodo di tempo intercorso tra l’infrazione commessa e l’eseguito ravvedimento.
2. La storia
L’istituto del ravvedimento operoso nasce nel 1997 con i decreti legislativi nn. 471 e 472 con l’obiettivo di riordinare complessivamente le sanzioni tributarie non penali, riqualificate come sanzioni amministrative con l’abolizione delle previgenti pene pecuniarie e sanzioni.
Il decreto legislativo n. 471/1997 ha stabilito le sanzioni previste per le specifiche violazioni dell’ordinamento tributario.
Il decreto legislativo n. 472/1997 ha dettato le norme generali per l’applicazione delle sanzioni stesse; all’interno si colloca l’art. 13 che introduce appunto il ravvedimento operoso quale istituto generale in tema di violazioni tributarie.
Analoghi strumenti li troviamo anche contenuti in altre normative; per esempio in ambito Iva (art. 48 del d.P.R. 633/1972) con le disposizioni circa la possibilità di sanare vari inadempimenti pagando spontaneamente una sanzione ridotta rispetto a quelle ordinariamente previste.
Ancora troviamo un simile strumento in ambito di imposte sui redditi (art. 54 d.P.R. 600/1973).
L’art. 13 del decreto legislativo 472/1997 ha elevato a norma l’istituto del ravvedimento operoso.
Nel tempo l’istituto del ravvedimento operoso ha visto il succedersi di numerose versioni subendo anche ulteriori regolamentazioni a opera di norme e riforme contenute in altre impianti normativi e provvedimenti per i quali si rende necessario sempre una visione totalitaria degli effetti.
In particolare, nel tempo, gli interventi, quasi sempre riconducibili a necessità di cassa a scapito delle esigenze di organicità e di stabilità delle norme, hanno riguardato:
  • - la misura delle sanzioni da corrispondere;
  • - la distinzione in merito ai tipi di violazione commesse, (violazioni formali, violazioni apparentemente formali, violazioni meramente formali, violazioni sostanziali);
  • - la distinzione delle imposte e dei periodi a cui rendere applicabile il ravvedimento operoso;
  • - gli sviluppi legati all’applicabilità dell’Irap (anche in relazione alla cospicua attività di contenzioso sollevata dai contribuenti privi di una stabile organizzazione).
Un’importante riforma, rimasta in vigore fino al 31.12.2014, era quella introdotta dal decreto legge n. 185 del 29.11.2008 - “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29.11.2008 – supplemento ordinario n. 263 – entrato in vigore il 29.11.2008 e convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28.1.2009 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28.1.2009 – supplemento ordinario n. 22.
Fino ad arrivare all’’ultima radicale riforma approvata con la Legge di stabilità 2015, legge n. 190 del 23.12.2014 - “Disposizione per la formazione del bilancio...

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