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La detrazione IVA
1. I principi generali
Uno degli argomenti piĂš importanti relativamente alle modalitĂ di applicazione dellâIVA nel settore immobiliare riguarda la detrazione di tale imposta. Lâarticolo della legge IVA che disciplina tale argomento è lâart. 19 del d.P.R. 633/1972.
Il comma 1 di tale articolo dispone che:
âPer la determinazione dellâimposta dovuta a norma del primo comma dellâarticolo 17 o dellâeccedenza di cui al secondo comma dellâarticolo 30, è detraibile dallâammontare dellâimposta relativa alle operazioni effettuate, quello dellâimposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nellâesercizio dellâimpresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dellâimposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui lâimposta diviene esigibile e può essere esercitato, al piĂš tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimoâ.
Da tale norma si evince che la detrazione spetta soltanto in riferimento allâimposta assolta in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nellâesercizio dellâimpresa, arte o professione. Di conseguenza, la prima condizione da verificare relativamente alla possibilitĂ di detrarre lâIVA è lâinerenza di tale operazione rispetto allâattivitĂ dâimpresa o professionale effettuata dallâacquirente.
è necessario, inoltre, per poter esercitare il diritto alla detrazione, che gli acquisti di beni e servizi siano impiegati in operazioni o attivitĂ che danno luogo ad operazioni attive imponibili ai fini IVA (art. 19, comma 2 del d.P.R. 633/1972). Per quanto riguarda la detrazione di tali operazioni, il comma 3 dellâart. 19 del d.P.R. 633/1972 indica le cessioni e le prestazioni di servizi, effettuate senza applicazione dellâIVA, per le quali è consentita la detrazione dellâimposta:
I commi 4 e 5 dellâart. 19 e lâart. 19-bis del d.P.R. 633/1972 si occupano di disciplinare la modalitĂ di detrazione dellâIVA di fronte ad operazioni non soggette o ad operazioni esenti:
Come si può osservare, la casistica disciplinata dal comma 4 si manifesta quando i beni e servizi acquistati, anche se soddisfano il requisito dellâinerenza, sono utilizzati per effettuare operazioni non soggette (diverse da quelle elencate nel comma 3). La casistica disciplinata dal comma 5, invece, si manifesta quando il soggetto che acquista i beni e servizi pone in essere sia attivitĂ esenti sia attivitĂ che danno diritto alla detrazione. Mentre nel primo caso la detrazione sarĂ effettuata in base allâutilizzo dei beni e servizi acquistati, nel secondo caso spetta in misura proporzionale alle operazioni effettuate che danno diritto alla detrazione, con la percentuale calcolata in base allâart. 19-bis del d.P.R. 633/1972.
Si precisa che tale casistica, a differenza della fattispecie di rettifica della detrazione che sarĂ trattata piĂš avanti, si caratterizza per limitare la detrazione dellâIVA in acquisto su qualsiasi tipologia di acquisto (anche non strettamente afferente allâattivitĂ immobiliare); invece, la rettifica della detrazione è relativa ad uno specifico bene il cui utilizzo in un determinato periodo di imposta è diverso da quello relativo allâanno di acquisto.
Si evidenzia infine che il principio di cui al comma 2 dellâart. 19 del d.P.R. 633/1972 non opera quando un bene o servizio viene utilizzato dal contribuente per effettuare operazioni esenti, perchĂŠ esse fanno ricadere lâacquisto di tale bene nella tipologia di indetraibilitĂ disciplinata dal comma 5 dellâart. 19 del d.P.R. 633/1972. Ciò significa che quando il contribuente svolge anche attivitĂ esenti e soggiace alla disciplina del comma 5, ai beni e servizi da lui acquistati non si applica lâindetraibilitĂ specifica ma lâimposta assolta sarĂ detraibile con la percentuale di detraibilitĂ calcolata in base allâart. 19-bis, comma 1 del d.P.R. 633/1972.
2. IndetraibilitĂ per i fabbricati abitativi
Analizziamo ora la norma specifica riguardante il settore immobiliare: lâart. 19-bis1 del d.P.R. 633/1972. Tale norma disciplina lâindetraibilitĂ oggettiva, ovvero alcuni casi di esclusione o riduzione della detrazione dellâIVA per determinati beni e servizi. Tale norma prescinde dalla destinazione effettiva dei beni e servizi acquistati e, per questo motivo, si parla di indetraibilitĂ oggettiva. La lett. i) dellâarticolo sopra citato tratta nello specifico gli immobili, disponendo che:
ânon è ammessa in detrazione lâimposta relativa allâacquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa nĂŠ quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dellâattivitĂ esercitata la costruzione [...] dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivitĂ che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dellâarticolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dellâarticolo 19, comma 5, e dellâarticolo 19-bisâ.
Tale norma, quindi, preclude la possibilitĂ di detrarre lâIVA qualora lâoperazione oggetto di valutazione riguardi lâacquisto o la manutenzione di immobili abitativi. Questa preclusione non opera però nei confronti delle imprese immobiliari di costruzione e delle imprese che esercitano attivitĂ di locazione con applicazione del prorata di detrazione.
3. La rettifica della detrazione
La rettifica della detrazione, disciplinata dallâart. 19-bis2 del d.P.R. 633/1972 , riguarda la rettifica dellâimposta detratta in precedenza in relazione a determinate operazioni.
Tale rettifica riguarda diverse casistiche di seguito elencate:
- 1. variazione dellâutilizzo dei beni e/o dei servizi;
- 2. mutamento nel regime fiscale di applicazione dellâimposta;
- 3. variazione del prorata generale per importi maggiori o minori al 10%.
3.1. Variazione dellâutilizzo dei beni e/o dei servizi
Tale casistica si presenta quando i beni e servizi acquistati sono stati destinati ad effettuare operazioni attive che danno un diritto alla detrazione diverso rispetto alla detrazione operata dal contribuente.
La rettifica da effettuare è diversa a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o non ammortizzabili. In relazione agli ultimi, è necessario che il contribuente analizzi se, allâatto del primo utilizzo, lâimpiego risulta diverso da quello inizialmente previsto allâatto dellâacquisto e che, eventualmente, proceda alla rettifica della detra...