Imposta sugli investimenti finanziari all'estero piÚ pesante con aliquota salita allo 0, 2 per cento. In compenso, però, si restringe la base imponibile che non riguarda piÚ tutte le attività estere ma solo i prodotti finanziari veri e propri, ossia lo stesso insieme di investimenti soggetto a tassazione patrimoniale in Italia.
Resta però l'obbligo di dichiarare tutte le attività estere possedute ai fini di monitoraggio, in tutti i casi in cui il valore complessivo supera i 10.000 euro. Confermate, poi, le regole per l'Ivie, ossia l'imposta sugli immobili all'estero. In questo caso l'aliquota non ha subito alcun ritocco. Confermato anche il modulo unico per la dichiarazione ai fini di monitoraggio e il pagamento delle imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali all'estero. Una scelta che invece di semplificare di fatto complica tutta la procedura.

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Ivie e Ivafe - patrimoniali e monitoraggio fiscale
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La dichiarazione ai fini di monitoraggio delle attivitĂ allâestero
La dichiarazione ai fini di monitoraggio delle attivitĂ allâestero
Un solo quadro del modello Unico, il quadro RW, per dichiarare i beni mobili e immobili posseduti allâestero, ai fini del monitoraggio e per il calcolo delle imposte dovute. Anche per questâanno si conferma lâobbligo di compilare unâunica sezione sia per dichiarare le attivitĂ finanziarie e le proprietĂ immobiliari possedute allâestero dai residenti in Italia ai fini di monitoraggio, sia di pagare le relative imposte patrimoniali.
Il modello RW non va in ogni caso compilato quanto le attivitĂ finanziarie e patrimoniali sono affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti e i redditi derivanti da tali attivitĂ e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
1. I requisiti per la residenza
Lâobbligo di compilazione del modello RW è riferito ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia. Il requisito della residenza ai fini fiscali deve essere sempre verificato tenendo conto delle disposizioni del comma 2 dellâarticolo 2, del t.u.i.r., in base alle quali si considerano residenti âle persone che per la maggior parte del periodo dâimposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civileâ, ossia chi è residente in Italia per almeno 183 o 184 giorni lâanno, nel caso di anni bisestili.
In linea di principio sono esclusi gli italiani residenti allâestero e iscritti allâAire, ma anche in questo caso il requisito della residenza deve essere verificato, in quanto la cancellazione dallâanagrafe residente (come anche lâeventuale iscrizione allâAire) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio e la residenza nello Stato italiano, e lâAgenzia delle entrate può sempre effettuare controlli da questo punto di vista.
Quindi in caso di dubbio il requisito della residenza andrĂ valutato volta per volta anche considerando che in base alla giurisprudenza, per la sussistenza del requisito dellâabitualitĂ della dimora non è richiesta necessariamente la continuitĂ , ma la residenza permane anche quando il soggetto lavori o svolga la propria attivitĂ al di fuori del Comune di residenza anagrafica, purchĂŠ dimostri lâintenzione di mantenervi il centro dei propri interessi.
In sostanza per avere valore il trasferimento allâestero deve avvenire non solo da un punto di vista formale (cancellazione anagrafe residente e contestuale iscrizione allâAire) ma anche sostanziale. Per questo i Comuni, nel triennio successivo alla richiesta di iscrizione di un soggetto nellâanagrafe degli italiani residenti allâestero debbono vigilare sulla reale cessazione della residenza nel territorio nazionale, e, in caso di anomalie, effettuare una segnalazione allâAgenzia delle entrate.
A questo proposito lâart. 2, comma 2-bis del t.u.i.r. stabilisce lâinversione dellâonere della prova per gli italiani trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato e iscritti allâAire, prevedendo che si considerino comunque residenti in Italia, salvo prova contraria a cura del contribuente.
2. La prova della residenza nei paradisi fiscali
In sostanza ai fini del riconoscimento della residenza estera in uno dei paradisi fiscali, per lâAmministrazione finanziaria lâiscrizione allâAire è:
- - una condizione necessaria (poichĂŠ solo con questa iscrizione si può ottenere la cancellazione dallâanagrafe della popolazione residente);
- - una condizione non sufficiente (poichĂŠ al requisito formale deve aggiungersi quello sostanziale dellâeffettiva assenza fisica dallâItalia per un periodo superiore a 183 giorni allâanno e dellâinesistenza di un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano).
LâAmministrazione finanziaria può desumere con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei dati anagrafici, lâeffettiva residenza, e ricade sul contribuente provare la mancata integrazione dei criteri, residenza e domicilio, che attribuiscono la residenza italiana.
In questo caso si può attestare la propria ...
Table of contents
- Premessa
- 1. La dichiarazione ai fini di monitoraggio delle attivitĂ allâestero
- 2. LâIvafe, lâimposta sul valore delle attivitĂ finanziarie allâestero
- 3. Dichiarazione e calcolo dellâIvafe
- 4. Ivie - Lâimposta sugli investimenti immobiliari allâestero
- 5. Dichiarazione e calcolo dellâIvie
- 6. Domande e risposte
- 7. Stati aventi un regime fiscale privilegiato
- Appendice normativa
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