E-book di 75 pagine + normativa, che prende in esame le regole, gli adempimenti, i calcoli e la convenienza del nuovo regime forfetario per i minimi.
Aggiornato con il nuovo modello AA9/12 da utilizzare dal 4 giugno per le dichiarazioni di inizio attività e l'opzione per il regime prescelto. Nuovo regime forfettario o vecchio regime dei minimi? Con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto millleproproghe è tornata la possibilità di utilizzare anche per il 2015 il regime con aliquota fiscale al 5 per cento. I due regimi fiscali, però, non differiscono solo per aliquota e base imponibile, ma anche per le restrizioni previste per accesso e tipologia di attività esercitabile. Con il regime forfettario, ad esempio, sono ammesse le esportazioni e, con limiti, le spese per i dipendenti, vietate invece nel caso del vecchio regime dei minimi. Inoltre il regime forfettario non ha scadenza e vi può accedere anche chi è già in attività , e nel caso di attività commerciali sparisce il minimale sui contributi previdenziali che saranno dovuti solo in base al fatturato effettivo. Nell'ebook tutto quello che occorre per fare i conti con attenzione con le nuove caratteristiche in termini di tetti all'imponibile e reddività per verificare se conviene passare al nuovo regime forfettario, mantenere quello attuale se si tratta del vecchio regime dei minimi, oppure optare per il regime IVA ordinario. Allegato anche il nuovo modello AA9/12 che ora consente di esercitare l'opzione per il regime fiscale al quale si intende aderire in sede di richiesta della partita IVA. L'utilizzo del modello è obbligatorio dal 4 giugno 2015.

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Partite IVA e nuovo regime forfettario
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Il regime di vantaggio per le nuove attivitĂ
Il regime di vantaggio per le nuove attivitĂ
1. Agevolazioni riservate esclusivamente alle nuove attivitĂ . Fisco piĂš leggero e niente oneri amministrativi
Il regime fiscale di vantaggio per lâimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilitĂ , entrato in vigore dal gennaio 2012, è regolato dallâarticolo 27 del d.l. n. 98/2011, e si caratterizza per lâaliquota dellâimposta sostitutiva al 5 per cento e la durata massima, agevolazioni fruibili esclusivamente a fronte di nuove attivitĂ . Al regime di vantaggio si affianca, un regime contabile agevolato, destinato sia a chi non ha le caratteristiche per accedere al regime di vantaggio, sia a chi lo deve lasciare per il superamento dei limiti di reddito, o di durata. Nellâinsieme, quindi, un sistema particolarmente articolato. A dare attuazione alle disposizioni due provvedimenti dellâAgenzia delle entrate del 22 dicembre 2011:
- - il provvedimento 185820 che regolamenta il regime di vantaggio per le nuove attivitĂ ;
- - il provvedimento 185825 che regolamenta il regime di contabilitĂ semplificata.
Questâultimo è destinato a chi intraprende una nuova attivitĂ ma non ha tutti i requisiti previsti per il regime di vantaggio, oppure a chi fuoriesce dal regime di vantaggio al termine dei cinque anni previsti, ma resta entro il limite di ricavi annui prefissati.
2. Un regime a termine
Per chi intende avviare unâattivitĂ in prima persona e i lavoratori in mobilitĂ , al di lĂ della definizione scelta per distinguere questo regime dal previgente regime dei minimi, la via maestra è quella dellâapertura della partita IVA con il regime fiscale di vantaggio per lâimprenditoria giovanile. Questo si applica a richiesta al momento dellâapertura della partita IVA.
Previsto però un limite massimo di 30.000 euro di ricavi o compensi annuale per rimanere nel regime. PoichĂŠ lâobbiettivo è quello di sostenere chi avvia unâattivitĂ in proprio e soprattutto i giovani, il regime ha una durata massima di cinque anni, ma può essere utilizzato per un periodo molto piĂš lungo, in rapporto allâetĂ del titolare della partita IVA. Si può restare nel regime dei minimi, infatti, fino al compimento dei 35 anni di etĂ anche se in questo modo si supera la durata standard dei cinque anni, a patto di rimanere entro il tetto annuo di reddito previsto.
Il regime di vantaggio si applica anche, con le stesse caratteristiche e gli stessi limiti per quel che riguarda il tetto massimo di ricavo annuo, anche a chi intende svolgere, da solo, unâattivitĂ commerciale sotto forma di impresa individuale. Con questa formula possono essere esercitate tutte le attivitĂ commerciali, artigianali e agricole, ma anche attivitĂ di produzione di beni o di servizi.
Lâopzione per il regime agevolato è ammessa anche per chi decide di costituire unâimpresa familiare. Nellâimpresa familiare, infatti, la qualifica di imprenditore compete solo al titolare e non anche ai familiari collaboratori. Quindi tutte le imposte sono a carico del titolare dellâattivitĂ e di conseguenza diventa possibile usufruire del regime agevolato. Ammesso alle agevolazioni anche chi ha avviato lâattivitĂ con il regime dei minimi, per il periodo di tempo rimanente alla conclusione del quinquennio.
3. Le regole generali
Il regime di vantaggio è riservato dunque ai contribuenti persone fisiche che:
- - avviano unâattivitĂ professionale;
- - avviano un lavoro autonomo;
- - avviano unâattivitĂ dâimpresa, anche se si tratta di impresa familiare;
- - hanno avviato unâattivitĂ con il regime dei minimi successivamente al 31 dicembre 2007.
Le caratteristiche salienti sono:
- - durata massima per il periodo dâimposta in cui lâattività è iniziata e per i quattro successivi, o per un periodo piĂš lungo ma comunque non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di etĂ dellâinteressato;
- - imposta sostitutiva dellâimposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali fissata al 5 per cento per lâintero periodo;
- - non assoggettabilitĂ dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta dâacconto da parte del sostituto dâimposta;
- - franchigia IVA (lâimposta non va addebitata al cliente e non rappresenta una voce di costo detraibile);
- - esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- - esonero dallâobbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. âspesometroâ);
- - esonero dallâobbligo di comunicare allâAgenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalitĂ privilegiata (âblack listâ);
- - esonero dallâobbligo di certificare i corrispettivi se si svolgono determinate attivitĂ ;
- - esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- - esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- - esclusione dallâIrap;
- - esclusione dellâapplicazione degli studi di settore.
Restano invece in vigore i seguenti adempimenti:
- - numerazione e conservazione delle fatture dâacquisto e delle bollette doganali;
- - certificazione dei corrispettivi;
- - conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- - integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
- - presentazione dellâelenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.
Il regime di vantaggio è compatibile con lâattivitĂ di lavoro dipendente e con lâincasso della pensione.
4. I casi di esclusione
Il regime invece è precluso per tutti i soggetti che usufruiscono di regimi IVA agevolati speciali quali quelli riservati a:
- - agricoltura e attivitĂ connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972);
- - vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1 del d.P.R. n. 633/1972);
- - commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1 del d.P.R. n. 633/1972);
- - editori...
Table of contents
- Premessa
- 1. Il regime di vantaggio per le nuove attivitĂ
- 2. La tenuta della contabilitĂ
- 3. La determinazione del reddito
- 4. Fatturazione e pagamento delle imposte
- 5. Il nuovo regime forfettario
- 6. Fatture e contabilitĂ
- 7. La tassazione
- 8. Obblighi amministrativi e pagamento delle imposte
- 9. La previdenza delle partite IVA
- 10. Opzione contributiva per le imprese commerciali
- 11. Come effettuare lâopzione per i regimi agevolati
- 12. Quesiti e Risposte
- Appendice normativa
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