L'integrazione scolastica dalla tutela del disabile ai nuovi bisogni educativi specialiI
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L'integrazione scolastica dalla tutela del disabile ai nuovi bisogni educativi specialiI

Con normativa e giurisprudenza. II edizione riveduta e ampliata

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Information

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Legge 30/03/1971 N. 118
Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
OMISSIS…
Articolo 28: Provvedimenti per la frequenza scolastica
Ai mutilati ed invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramentoprofessionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o deiconsorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
b) l’accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche che neimpediscono la frequenza;
c) l’assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.
[L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravideficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l’apprendimento ol’inserimento nelle predette classi normali.] (1)
[SarĂ  facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie.] (1) (2)
Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.
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(1) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 43, L. 05.02.1992, n.104 (G.U. 17.02.1992, n. 39 S.O.).
(2) E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 28, c. 3°, L. 30.03.1971, n. 118, recante “conversione in legge del D.L. 30.01.1971, n. 5
e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili” nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede
che “Sarà facilitata”, anziché disporre che “É assicurata” la frequenza alle scuole medie superiori. (C. Cost. 08.06.1987, n. 215, G.U. 17.06.1987, n. 25 1 Serie Speciale).
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
Nota bene: quello che segue è il testo vigente dopo le ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal decretolegislativo 26 marzo 2001, n. 151
1. FinalitĂ . -1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignitĂ  umana e i diritti di libertĂ  e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societĂ ;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettivitĂ , nonchĂŠ la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonchĂŠ la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
2. Principi generali. - 1. La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
3. Soggetti aventi diritto. - 1. E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacitĂ  complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
4. Accertamento dell’handicap. - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
5. Principi generali per i diritti della persona handicappata. - 1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e la realizzazione dell’integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l’intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell’ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un’informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell’evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell’attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l’insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l’integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l’apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l’inserimento sociale di...

Table of contents

  1. Premessa
  2. CAPITOLO PRIMO Diritto all’istruzione tra valori costituzionali e leggi di attuazione
  3. CAPITOLO SECONDO Obiettivi di principio e modalitĂ  di individuazione della condizione di disabilitĂ 
  4. CAPITOLO TERZO La garanzia all’istruzione del soggetto disabile
  5. CAPITOLO QUARTO Individuazione alunno con disabilitĂ 
  6. CAPITOLO QUINTO Docenza di sostegno
  7. CAPITOLO SESTO Bisogni Educativi Speciali
  8. CAPITOLO SETTIMO Brevi note in tema di Pubblica Amministrazione e procedimento amministrativo
  9. CAPITOLO OTTAVO Autonomia scolastica
  10. Bibliografia
  11. NORMATIVA E GIURISPRUDENZA
  12. Biografia