L'idea di partenza delle Lectiones Magistrales era quella di andare in cerca, attraverso una serie di prestigiosi contributi scientifici, delle coordinate d'orientamento nell'à mbito di uno scenario in perpetua e non sempre intelligibile trasformazione. Infatti, alcune figure giuridiche hanno progressivamente manifestato singolari metamorfosi, divenendo talora irriconoscibili agli stessi parenti prossimi. Dalla libertà di manifestazione del pensiero, allora, ci si è trovati di fronte al diritto ad essere informati, che ne rappresenta, per certi versi, addirittura l'"opposto". Ed ancóra, un Parlamento originariamente "perno" del sistema, giorno dopo giorno parrebbe assistere inerme (e talora complice) a svariate "espropriazioni per pubblica utilità " da parte della Corte costituzionale, il tutto forse in coerenza con l'imperante Zeitgeist, eppur manifestamente a Costituzione invariata. Ma tutto ciò accarezza soltanto la superficie del problema, il quale, per converso, ha radici molto, molto piÚ profonde, che affondano nella dimensione metodologica della concezione del diritto e, in particolare, della Costituzione. PiÚ in generale, avanza inarrestabilmente l'esigenza di "ri-mappare" gli attuali punti cardinali poichÊ anche la rassicurante e familiare stella polare finisce per non essere (considerata) piÚ "quella di una volta" agli occhi dei naviganti, ai quali, oggidÏ, viene semmai suggerito l'uso di una sorta di TomTom.
Ovviamente, problemi del genere non possono essere risolti a suon di Lectiones Magistrales. Tuttavia, con esse s'è cercato di creare perlomeno una piattaforma di confronto tra metodologie diverse, cercando di realizzare un verosimile "giro d'orizzonte" su una ComunitĂ di studiosi, la quale, una volta di piĂš, si trova di fronte alle sue cicliche "crisi culturali" e alla connessa emersione di miti stravaganti e non sempre raccomandabili dottrine. (Del tipo che, mutatis mutandis, ai primi del Novecento si sarebbe forse parlato d'una Trahison des ClercsâŚ).

- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
About this book
Information
Pietro Rescigno
UniversitĂ degli Studi âLa Sapienzaâ di Roma
Accademia Nazionale dei Lincei
SULLA COSTITUZIONE ECONOMICA*
Conviene sottolineare le connessioni e la continuitĂ delle discipline che toccano, secondo lâordine sistematico delle norme (negli artt. 41-47 della Costituzione), lâiniziativa economica privata, la proprietĂ , lâattribuzione o il trasferimento di beni riguardanti servizi pubblici essenziali o fonti di energia o situazioni di monopolio, la proprietĂ terriera, la cooperazione, le forme di cogestione delle aziende, il risparmio ed il credito.
Tra iniziativa economica e proprietĂ dei privati è di piena evidenza la stretta relazione, poichĂŠ la disponibilitĂ e lâuso di beni è indispensabile condizione per lâesercizio dellâiniziativa; ma il discorso deve allargarsi a comprendere ed anzi prendere lâavvio dallâautonomia contrattuale, tradizionalmente vista come lâaltro, necessario strumento dellâiniziativa economica.
Del contratto (e, con terminologia piĂš ampia, dellâattivitĂ negoziale) la norma costituzionale esplicitamente non si occupa. Lâinterprete, con maggior sollecitudine se è di formazione giusprivatistica, non può tuttavia esonerarsi dal tema, anche perchĂŠ il linguaggio della Carta costituzionale (e specialmente lâart. 41, co. 2 dove dellâiniziativa economica privata si legge che ÂŤnon può svolgersi in contrasto con lâutilitĂ socialeÂť) evoca suggestioni e motivi di origine civilistica, a cominciare dalle riflessioni sulla causa negoziale e la meritevolezza degli interessi, e la previsione di programmi e controlli (art. 41, co. 3) egualmente rinvia al capitolo dellâautonomia contrattuale, un capitolo oggi in larga misura occupato dallâesame dei limiti posti alla esplicazione della libertĂ dei soggetti attraverso âtecnicheâ sostitutive o integrative o correttive della volontĂ e prima ancora, ove occorra, mediante un contratto âimpostoâ.
Il silenzio della norma costituzionale non impedisce dunque di interrogarsi, muovendo dalla garanzia fornita alla libertĂ dellâiniziativa economica privata, circa lâesistenza e lâestensione di analoga garanzia allâautonomia contrattuale. Intanto, del contratto è opportuno che lâinterprete ricostruisca e tenga ferma la nozione che si è venuta svolgendo sul terreno della dottrina e dei codici di diritto civile.
Nella dottrina, in veritĂ la categoria del negozio giuridico ha dominato e spesso assorbito la figura del contratto; appaiono perciò riferite al negozio, invece che al contratto, le generali riflessioni sullâautonomia dei privati. ConverrĂ non trascurare la prospettiva ânegozialeâ ma rimanendo attenti alla concreta figura del contratto. Nel porre la nozione di negozio giuridico (e, ancor prima, della dichiarazione di volontĂ su cui è costruito il codice tedesco nato dalla pandettistica) la dottrina fu attenta, in principio, ai valori di libertĂ esplicata attraverso lâatto. Con lâintensificarsi dei traffici commerciali si piegò ad una prevalente considerazione degli affidamenti suscitati dal contegno del soggetto, e giĂ dalla stessa partecipazione al commercio giuridico. Di qui lâattenuazione o lâabbandono delle formule costruite attorno alla struttura dellâatto, per dare risalto alla funzione âprecettivaâ del negozio, e cioè al carattere di autocomando, ad una impegnativitĂ che trova le sue radici nellâambiente e nelle reazioni sociali prima che nella sfera del diritto.
Lâespressione âautonomia contrattualeâ si legge, nel codice, nella rubrica dellâart. 1322. Sullâautonomia nel senso di quella previsione (nelle manifestazioni che vi sono contemplate, e nelle altre che si colgono nella stessa prospettiva), e negli altri significati ancor piĂš rispondenti allâorigine ed allâetimologia della parola, si svolge un discorso che tocca istituti investiti da discipline costituzionali (si pensi agli obblighi di contrarre, alla determinazione del contenuto mediante fonti autoritative esterne, alla posizione del contraente debole), ma in via preliminare occorre interrogarsi circa la posizione dellâautonomia contrattuale nel quadro dei valori costituzionali e nonchĂŠ (pur se il profilo è ora di sminuita importanza) sullâesplicazione di personale libertĂ che nel contratto si verifica. Qualche considerazione sulle tutele costituzionali dellâautonomia contrattuale consentirĂ anche di segnalare il tema dellâautonomia collettiva e del posto che essa occupa accanto alla tradizionale autonomia individuale.
Giudizi e previsioni sullâattuale valore e sul destino del contratto appaiono discordi proprio in ragione di una posizione intellettuale che guarda allâautonomia dei singoli e ne registra le progressive restrizioni o, al contrario, coglie con compiacimento e curiositĂ forme e possibilitĂ di esercizio di autonomie collettive di gruppi privati. Si spiega alla luce di cosĂŹ diversi atteggiamenti come nella nostra epoca si sia potuto parlare di caduta irreparabile e di morte, e da altri di perennitĂ e di inesauribile ruolo del contratto. Le limitazioni allâautonomia contrattuale dei singoli inducono preliminarmente a chiedere, per usare il linguaggio della Carta costituzionale tedesca in tema di Grundrechte, se e quale sia il contenuto essenziale (il Wesensgehalt) dellâautonomia contrattuale.
Lâaccenno al contenuto sostanziale può far pensare che sia risolto in senso affermativo il problema di una garanzia costituzionale della libertĂ contrattuale. Al contrario, non sembra che la nostra Costituzione contempli, neppure indirettamente, una garanzia analoga a quella che per la libertĂ contrattuale suol ritenersi implicita, nella Costituzione di Bonn, nel riconoscimento del diritto alla libera esplicazione della persona. Di un diritto garantito allâesplicazione della persona, nel quale collocare poi la libertĂ contrattuale, lâinterprete potrebbe esser tentato di avvertire la presenza nellâart. 2 Cost., che mette in luce le connessioni tra il tema dellâautonomia privata e lâistanza pluralista. La tutela dei diritti inviolabili del singolo, in quanto appartenga a formazioni sociali dove si svolge la sua personalitĂ , può suggerire che il dispiegarsi della persona (nel senso della Ent-faltung) sia lâoggetto della garanzia, e di riflesso siano garantiti i gruppi dove il processo si compie, e che allo svolgimento della persona si possa riportare la libertĂ contrattuale.
Ma non sembra che attraverso questa via si possa giungere a ricostruire la garanzia costituzionale della libertĂ contrattuale. NĂŠ vi si giunge col ritenere che le formazioni sociali siano garantite dallâart. 2 sulla base del momento contrattuale che è allâorigine di tutte. Se può considerarsi propria di tutte le comunitĂ di cui allâart. 2 lâorigine contrattuale, e vedersene la libertĂ nel consenso che sta alla base di ciascuna, non è vero lâinverso, che ogni contratto crei una comunitĂ . Ă sicuramente estranea alla norma una concezione siffatta del contratto e della comunitĂ , anche per quelle organizzazioni come lâimpresa, ove a taluno appare possibile individuare un interesse unitario che trascende gli interessi in conflitto.
Direttamente previste e garantite possono dirsi dunque, per concludere sul punto, solo talune e concrete manifestazioni dellâautonomia negoziale: in primo luogo la libertĂ di associarsi (entro i limiti segnati dallâart. 18, e nelle specificazioni che la carta ne contempla nei partiti politici, i sindacati, le associazioni mutualistiche, le confessioni religiose) e la libertĂ matrimoniale. Per lâuna e per lâaltra la garanzia costituzionale tocca innanzitutto il se del contratto, ciò che ha consentito di parlare di una libertĂ di non associarsi, anchâessa materia di garanzia costituzionale accanto e prima della stessa libertĂ di associazione. La mancanza di una garanzia costituzionale della libertĂ contrattuale non vale tuttavia a risolvere negativamente un altro problema che qui può solo accennarsi; non vale, in breve, a istituire una graduatoria di valori che imporrebbe alla libertĂ negoziale il rispetto di tutti i diritti fondamentali iscritti nel âcatalogoâ in cui essa non trova posto. Ă il tema della c.d. Drittwirkung dei diritti fondamentali e dellâefficacia immediata dei Grundrechte rispetto alle private disposizioni e convenzioni.
Fuori dalle norme relative ad esplicazioni concrete dellâautonomia negoziale privata (di singoli e di gruppi), alla libertĂ contrattuale è possibile risalire solamente dalla garanzia di altri istituti, e specificamente dalle norme sullâiniziativa economica privata e la proprietĂ privata.
Le connessioni tra lâuna e lâaltra non sono solamente dâordine sistematico; sono innanzitutto dâindole storica, e perciò la diversa vicenda degli sviluppi del capitalismo porta a considerare in certi ambienti come limitazioni della proprietĂ privata fatti che altrove sono visti come incidenti sulla libertĂ di iniziativa.
Della proprietĂ â come avremo modo di ricordare piĂš diffusamente â non è predisposta una garanzia costituzionale, o almeno la garanzia non è data nella norma che direttamente la contempla, rimettendosi alla legge ordinaria il riconoscimento e la garanzia della proprietĂ privata. Si sono prospettate due letture: la prima trova la garanzia della proprietĂ privata nellâaffermata libertĂ dellâiniziativa economica privata; lâaltra trae dalla nuova configurazione della proprietĂ , nella quale la funzione sociale da limite esterno diviene contenuto e fondamento del diritto, la necessitĂ di considerare negli stessi termini lâiniziativa economica, negando la connessione con la persona che è caratteristica dei diritti fondamentali, e quindi escludendola, come giĂ avviene per la proprietĂ , dal novero dei diritti soggettivi pubblici di libertĂ .
Il senso della seconda âletturaâ sembra dunque quello di porre lâutilitĂ sociale a fondamento della iniziativa, e solamente entro il limite di realizzazione dellâutilitĂ sociale ritenere tutelati gli strumenti dellâiniziativa che sono i beni e lâattivitĂ , la proprietĂ e il contratto.
A fermarsi alle parole dellâart. 41 cpv., il contrasto con lâutilitĂ sociale, come il danno alla sicurezza, alla libertĂ e alla dignitĂ umana, sembrano funzionare da limiti esterni, a carattere negativo, della libertĂ di iniziativa. Nella prospettiva ricordata lâutilitĂ sociale si trasforma invece nella ragione stessa dellâesercizio, quando sia consentito, dellâiniziativa economica privata. Sembra compiersi un cammino inverso da quello che per il contratto (nella disciplina civilistica) portò dallâindicazione dei soli limiti esterni â i diritti dei terzi, il buon costume e lâordine pubblico da rispettare â alla positiva realizzazione di un interesse socialmente meritevole di apprezzamento e quindi tutelato dallâordinamento giuridico (che è il criterio espressamente adottato dal nostro codice civile, allâart. 1322, cpv., per i contratti non appartenenti ai tipi regolati dalla legge).
Il discorso finisce per toccare quella che venne detta la âfunzionalizzazioneâ dellâimpresa, e, su piani non diversi, della proprietĂ e del contratto. Qui si propone qualche riflessione. Lo studioso dellâautonomia contrattuale non indugia solitamente sul secondo comma dellâart. 41; si ferma piuttosto a considerare il terzo comma della disposizione e a chiedersi sino a che punto resista la tradizionale concezione dellâautonomia contrattuale di fronte ai programmi ed ai controlli che la legge può determinare per indirizzare e coordinare, a fini sociali, lâattivitĂ privata. Sembra che autonomia negoziale e programma, anche il programma meramente orientativo, siano termini inconciliabili, che lâeconomia âconcertataâ contraddica al policentrismo che sarebbe stato caratteristico del sistema fondato sulla libertĂ contrattuale.
Sul tema dei rapporti tra programmazione e autonomia negoziale unâattenta dottrina fornisce constatazioni e rilievi che meritano consenso, anche da chi non condivida la scoperta, nellâeconomia programmata, dellâuomo ârinascimentaleâ che si affaccerebbe al settore economico dopo aver percorso gli altri territori della vita civile, liberata dai miti che la soffocavano. I rilievi possono essere condensati in queste proposizioni: lâimprenditore privato tradizionale non respingeva gli interventi statali, ma li accettava, ed anzi li sollecitava in funzione servente; il programma non si pone contro la libertĂ delle scelte poichĂŠ questa, nellâeconomia moderna dei nostri sistemi, non esiste; la libertĂ contrattuale, nel senso di pieno spiegamento dellâiniziativa, si esercita solamente in una zona molto ristretta dei rapporti economici, e fuori di essa la libertĂ contrattuale è puramente formale (e lo stesso codice sembra del resto intenderla nel ristretto significato di mancanza di vizi del volere) e il contratto può coesistere con qualunque sistema economico. Infine, giĂ nella fase piĂš avanzata dellâeconomia capitalistica, il c.d. policentrismo negoziale ha subito, prima ancora che gli interventi statali assumessero per quantitĂ ed intensitĂ lâattuale misura, cedimenti che avevano giĂ alterato lâoriginario, astratto schema del contratto come libero accordo.
Ă appena necessario ricordare che lâindicazione costante, nella diagnosi di questo tipo, è quella dei contratti di adesione. Ma la produzione di massa porta ad una sostanziale mancanza di libertĂ contrattuale, nel senso di libera determinazione del contenuto, anche al di fuori dei contratti conclusi mediante moduli e formulari e delle condizioni generali di contratto; e importa mancanza di libertĂ non solamente al livello del consumatore che viene raggiunto dai prodotti nellâultima fase della distribuzione.
Ă antica constatazione che lâautonomia contrattuale, nella pienezza dei suoi modi di manifestarsi, è ipotesi di scuola. Anche a ridurla ai soli aspetti della libertĂ di contrarre (il se stipulare o meno) e della libertĂ di determinare il contenuto del contratto, lâattuale fenomenologia del contratto conosce una gamma vastissima di figure per le quali si avverte il distacco dalla tradizionale idea dellâautonomia negoziale, e tuttavia si ritiene che il nome (e in certa misura, la disciplina) abbia ancora ragione dâessere usato.
Si tratta, come è facile comprendere, soprattutto delle ipotesi di obbligo legale a contrarre e dellâinserzione nel contratto di clausole e prezzi imposti dalla legge, ad integrazione della lacuna o in sostituzione del difforme contenuto predisposto dalle parti. Che per queste vie â dellâobbligo legale a contrarre come dellâinserzione automatica di clausole â ci si possa muovere ancora sul terreno dellâautonomia è convinzione diffusa (con lâavvertenza esplicita, da parte di qualche osservatore, che la nozione va costruita attorno alla figura normale di contratto disegnata dal codice, e da questa allontanandosi attraverso progressive differenziazioni che colgano i momenti della concreta esperienza). Talvolta è decisiva la considerazione, in materia di obbligo legale a contrarre, che la sanzione prevista...
Table of contents
- Collana
- Colophon
- Prefazione di Aljs Vignudelli
- Giuliana Stella - Rappresentanza e sovranitĂ popolare nella Costituzione italiana
- Mauro Barberis - Eguaglianza, ragionevolezza e liberĂ
- Paolo Caretti - Eguaglianza e diritti sociali
- Pierfrancesco Grossi - Diritti inviolabili e diritti fondamentali nel sistema della Costituzione italiana
- Agostino Carrino - Per una nuova Costituzione dell'Europa
- Gianni Ferrara - La dimensione collettiva dei diritti di libertĂ
- Roberto Zaccaria - La libertĂ della comunicazione
- Gustavo Zagrebelsky - Aspetti e prospettive della laicitĂ
- Michela Manetti - La libertĂ di pensiero e la risorgente punizione della blasfemia
- Michele Sesta - Le relazioni familiari nella Costituzione
- Pietro Rescigno - Sulla Costituzione economica
- Augusto Cerri - LibertĂ di ricerca scientifica, libertĂ di insegnamento
- Stefano RodotĂ - La proprietĂ privata
- Mario Bertolissi - Tutela del risparmio e disciplina del credito
- Gladio Gemma - I doveri costituzionali
Trusted by 375,005 students
Access to over 1.5 million titles for a fair monthly price.
Study more efficiently using our study tools.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn how to download books offline
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.5M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1.5 million books across 990+ topics, weâve got you covered! Learn about our mission
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more about Read Aloud
Yes! You can use the Perlego app on both iOS and Android devices to read anytime, anywhere â even offline. Perfect for commutes or when youâre on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app
Yes, you can access Lezioni Magistrali di Diritto Costituzionale III by Aljs Vignudelli in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Law & Public Law. We have over 1.5 million books available in our catalogue for you to explore.