Quando una scrittura privata ha efficacia probatoria? Se la scrittura privata è scritta a mano può essere considerata valida? E se non è firmata? Quale è il valore probatorio di una mail? Come devo comportarmi se la scrittura privata, presentata dall'altra parte, non è vera? Questi i punti principali affrontati sulla base della norma, della dottrina e della giurisprudenza più attuale.

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L'efficacia probatoria della scrittura privata
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Note
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- Il codice civile si occupa della scrittura privata nel libro VI titolo II (delle prove) capo II (della prova documentale) sezione II, articoli 2702 e seguenti, mentre il codice di procedura civile al libro II (del processo di cognizione), titolo I (del procedimento davanti al tribunale) capo II (dellāistruzione della causa) sezione III (dellāistruzione probatoria) articoli 214 e seguenti.
Di recente, lāidea di documento si ĆØ allargata e non coincide più necessariamente con un pezzo di carta, ben potendosi riferire a un documento informatico. Tale riconoscimento ĆØ iniziato con la legge 59/1997 e con il D.P.R. 445/2000, poi con il D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs 159/2006.
Lāart. 2702 c.c. rubricato āefficacia della scrittura privataā stabilisce che āla scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi lāha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura ĆØ prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa ĆØ legalmente considerata come riconosciutaā.
Lāart. 2703 c.c. rubricato āsottoscrizione autenticataā stabilisce che āsi ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Lāautenticazione consiste nellāattestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione ĆØ stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare lāidentitĆ della persona che sottoscriveā.
Cass. Civ. 19.08.2004, n. 16266.
Cass. Civ. 16.09.1995, n. 9820 e conforme Cass. Civ. 01.03.2007, n. 4886.
Lāart. 2712 c.c. rubricato āriproduzioni meccanicheā afferma che āle riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformitĆ ai fatti o alle cose medesimeā.
Cass. 23.05.2006, n. 12120; Cass. 25.02.2004, n. 3810.
Cass. 16.05.2006, n. 11409, conforme a Cass. S.U. 18.09.1978, n. 4167.
Cass. n. 1414/1999.
Lāart. 2704 c.c. rubricato ādata della scrittura privata nei confronti dei terziā prevede che āla data della scrittura privata della quale non ĆØ autenticata la sottoscrizione non ĆØ certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura ĆØ stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilitĆ fisica di colui o di uno di coloro che lāhanno sottoscritta o dal giorno, in cui il contenuto della scrittura ĆØ riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo lāanterioritĆ della formazione del documentoā.
Per la funzione del documento che consiste nel determinare il convincimento del giudice rilevanti sono:1) il suo contenuto (fatto intrinseco) cioĆØ i fatti e le dichiarazioni in esso rappresentati;2) la sua provenienza (fatto estrinseco) cioĆØ il fatto che le parole in esso racchiuse siano state espresse proprio da quel soggetto che risulta esserne lāautore.
Cass. 11.01.1988, n. 47.
Il comma 3° dellāart. 293 c.p.c. prevede che āin ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotteā.
Se lāattore, costituendosi, produce il documento, al convenuto incombe lāonere di disconoscerlo nella comparsa di risposta; se il convenuto produc...
Table of contents
- Premessa e inquadramento
- Scrittura privata autenticata
- Riconoscimento esplicito e tacito
- Verificazione giudiziale
- Querela di falso
- Cenni conclusivi
- Note
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