La tutela penale in materia di diritto industriale
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About this book

Dopo una attenta revisione della norma, della giurisprudenza e della dottrina piÚ recente sono presentati in particolare gli articoli 473 e 474 del CP e viene commentato il contrasto giurisprudenziale in relazione agli articoli indicati. In particolare la discussione è centrata sulle seguenti sentenze: Cass. Pen., Sez. II, 31 ottobre 2012, n. 42446; Cass. Pen., Sez. V, 08 luglio 1999, n. 8758; Cass. Pen., Sez. II, 21 novembre 2006, n. 6323; Cass. Pen., Sez. II, 20 novembre 2009, n. 4217; Cass. Pen., Sez. V, 3 marzo 2009, n. 9752; Cass. Pen., Sez. III, 21 aprile 2009, n. 16746; Cass. Pen., Sez. V, 28 dicembre 2011, n.48534, Cass. Pen., Sez. II, 26 marzo 1998, n. 6418.

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Information

Publisher
Zadig
Year
2015
eBook ISBN
9788887626476
Topic
Law
Index
Law

Note

[←1 ]
Berri. Officina del diritto – Penale e processo – Vendita e acquisto di marchi contraffatti. Giuffrè, Milano, 2012, p. 5.
[←2 ]
È opportuno sottolineare sin da subito che la tutela dei diritti di proprietà industriale si struttura su più livelli e investe svariate branche del diritto, dal civile al penale sino a quello doganale. Proprio per quanto riguarda quest’ultimo settore, in questa sede si ricorda solo che la competenza propria delle autorità doganali deriva essenzialmente dagli artt. 4 e 9 del reg. CE n. 1383/2003. Queste disposizioni attribuiscono alle suddette autorità doganali il potere di sospendere lo svincolo o di procedere al blocco di prodotti sospettati di contraffazione, informando della questione l’ufficio antifrode centrale e il titolare del diritto di proprietà industriale che si sospetta essere stato violato.
[←3 ]
Così Floridia in Auteri, Floridia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada. Diritto Industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza, IV ed. Giappichelli, Torino, 2012, p. 54 ss. Prima dell’avvento del C.P.I., la proprietà industriale era regolata da una normativa molto eterogenea e datata, i cui elementi principali erano costituiti dal r.d. n. 1127/1939 (legge invenzioni), dal r.d. n. 1411/1940 (legge modelli) e dal r.d. n. 929/1942 (legge marchi), che negli anni sono stati a più riprese modificati tramite aggiornamenti ed integrazioni.
[←4 ]
In particolare, questo è il tenore delle suddette norme del Titolo VII:
  • art. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni): "Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietĂ  industriale, contraffĂ  o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
    Soggiace alla pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffĂ  o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
    I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietĂ  intellettuale o industriale"
  • art. 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi): "Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
    Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a euro 20.000.
    I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietĂ  intellettuale o industriale"
  • art. 474 bis (Confisca): "Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
    Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’articolo 322 ter.
    Si applicano le disposizioni dell’articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
    Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale"
  • art. 474 ter (Circostanza aggravante): "Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attivitĂ  organizzate, la pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
    Si applica la pena della reclusione fino a 3 anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474, secondo comma"
  • art. 474 quater (Circostanza attenuante): "Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metĂ  a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autoritĂ  di polizia o l’autoritĂ  giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonchĂŠ nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti".
[←5 ]
In particolare, questo è il tenore delle suddette norme del Titolo VIII:
  • art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci): "Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualitĂ  dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a euro 20.000"
  • art. 517 ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietĂ  industriale): "Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietĂ  industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietĂ  industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a euro 20.000.
    Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
    Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
    I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietĂ  intellettuale o industriale"
  • art. 517 quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari): "Chiunque contraffĂ  o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a euro 20.000.
    Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comun...

Table of contents

  1. Introduzione e riferimenti normativi
  2. I beni giuridici tutelati dalle norme penali in materia di diritto industriale
  3. Tutela penale della domanda di privativa industriale: contrasto giurisprudenziale in relazione agli artt. 473 e 474 c.p.
  4. Querela presentata in modo azzardato e imprudente o pretestuoso: implicazioni civili e penali
  5. Art. 474 bis c.p. (Confisca)
  6. Note