I nuovi reati ambientali
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I nuovi reati ambientali

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I nuovi reati ambientali

About this book

La tutela dell'ambiente dalla Costituzione all'Europa
Come si sono evolute le norme per la salvaguardia dell'ambiente? Qual è il momento che segna il vero e proprio inizio di una politica ambientale organica? Quando si configura un disastro ambientale? Quale pena è prevista per chi non provvede alla bonifica? Un' analisi delle norme e della recente giurisprudenza su un tema di estrema attualità.

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Information

Publisher
Zadig
Year
2018
eBook ISBN
9788887626834
“I nuovi reati ambientali”
Collana iBucchi di Zadig / Temi, n. 6-2018
ISBN: 9788887626834
Autore: Giulia Zoncheddu
Š 2018
via Ampère 59, 20131 Milano
tel. 02-7526131 fax 02-76113040
Piazza Antonio Mancini 4, 00196 Roma
tel. 06-3214847
www.zadig.it | e-mail: [email protected]
tel.: 02 7526131 | fax: 02 76113040
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La tutela dell’ambiente
Principi costituzionali
La nostra Carta costituzionale non annovera in maniera espressa la salvaguardia dell’ambiente tra i principi fondamentali dell’ordinamento, optando per un unico e generico riferimento a tale bene giuridico nell’articolo 9.
Tale norma, nel secondo comma, affida alla Repubblica l’imprescindibile compito di tutelare il paesaggio oltre al patrimonio storico e artistico della Nazione.
La Corte Costituzionale, nella giurisprudenza, ha valorizzato evolutivamente l’articolo 9, proponendo per una lettura sinergica della norma con l’articolo 32, che si occupa della tutela della salute nella sua duplice dimensione di diritto dell’individuo e di interesse della collettività.
Dal combinato disposto degli articoli 9 e 32 la Consulta ha dunque forgiato il diritto alla salubrità dell’ambiente, individuando l’inscindibile nesso tra questo bene e la tutela della persona, data l’immediata ripercussione delle aggressioni al primo sulla seconda.
Un’esplicita menzione alla nozione di ambiente si rinviene in Costituzione soltanto nell’articolo 117 comma 2 lettera s), nell’ambito della definizione del riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni.
La norma, prima facie, sembra rigida nell’affidare la positivizzazione delle norme in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” alla sola legislazione statale.
Negli anni, la giurisprudenza costituzionale ha tuttavia sfumato la rigidità del riparto enucleata dall’art. 117 c. 2 lett. s), specificando che la tutela dell’ambiente rientra nel novero delle materie trasversali, che investono necessariamente sfere di competenze diverse, a livello sia regionale sia nazionale.
In numerose pronunce (tra cui Corte Cost. 407/2002, Corte Cost. 246/2006 e Corte Cost. 378/2007) la Consulta ha, infatti, precisato che se lo Stato ha il compito di individuare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale, le Regioni detengono il potere di implementare la legge nazionale, adeguando la stessa alle specifiche e peculiari esigenze di tutela che si manifestano a livello territoriale.
L’indirizzo pretorio appena citato ha tuttavia conosciuto, in tempi più recenti, un nuovo revirement. La Corte Costituzionale, con la sentenza 225/2009, ha abbandonato la concezione dell’ambiente come materia trasversale, optando per la sua configurazione come materia autonoma e differenziando nettamente le competenze statali, che insistono sul bene “ambiente”, e quelle regionali, che si limitano alla tutela del bene “salute”, toccando pertanto solo indirettamente aspetti relativi all’ambiente stesso.
Principi eurounitari
La disciplina della materia ambientale, di notevole interesse eurounitario, trova il suo riferimento normativo principe nell’articolo 191 del TFUE.
Tale norma, nel primo comma, individua come obiettivi della politica dell’Unione Europea la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, l’utilizzazione sapiente e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi ecologici e climatici che affliggono il panorama globale.
Il secondo comma della disposizione chiarisce che la politica unionale nel settore ambientale mira a un elevato e omogeneo livello di tutela, tenendo altresì conto della diversità delle situazioni esistenti nelle diverse regioni appartenenti all’UE.
I principi eurounitari su cui si fonda la tutela dell’ambiente sono quelli di precauzione, prevenzione, correzione e infine quello descritto nella massima “chi inquina paga”.
In particolare, occorre precisare che l’approccio precauzionale scatta in contesti di incertezza nomologica, qualora l’individuazione del rischio derivante da una determinata attività non sia suffragato da un’adeguata legge scientifica di copertura che consenta di individuarne con precisione la latitudine e i relativi rimedi.
In altri termini, la precauzione si concretizza in un’anticipazione della soglia di tutela, essendo diretta a neutralizzare un rischio meramente ipotetico, non suffragato da un sicuro riferimento oggettivo.
Al contrario, il principio di azione preventiva opera in assenza di un tale deficit, essendo volto a scongiurare la materializzazione di un rischio asseverato a livello scientifico, quindi sicuramente insito in una determinata situazione.
Di recente, il più rilevante intervento dell’UE in materia ambientale è costituito dalla direttiva 2008/99/CE, con la quale il legislatore eurounitario ha imposto ai Paesi membri l’introduzione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per i reati ambientali, tanto nella forma dolosa quanto in quella colposa.
L’evoluzione della normativa ambientale interna
Uno dei primi interventi legislativi nazionali, in tema di ambiente e sua protezione, è costituito dalla legge 319 del 10 maggio 1976 (Merli), emanata in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
Il momento che segna il vero e proprio inizio del perseguimento di un’organica politica ambientale nell’ordinamento nostrano viene però in genere fatto coincidere con l’approvazione della legge 349 dell’8 luglio 1986, istitutiva del Ministero dell’Ambiente.
Relativamente invece allo specifico settore della gestione dei rifiuti, l’intervento normativo più importante è da identificare nel decreto Ronchi, d.lgs. 22 del 5 febbraio 1997.
Nella carrellata delle codificazioni italiane in materia ambientale n...

Table of contents

  1. Avvio