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Diritto penale del web
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Nuove tecnologie e attività illecite
L'avvento delle tecnologie informatiche ha diffuso strumenti comunicativi in grado di stabilire contatti personali più diretti e immediati con notevoli ripercussioni anche sul piano giuridico, rivelandosi un certo uso dei sistemi informatici potenzialmente idoneo a favorire la commissione di attività illecite. In questo ebook viene presa in esame la normativa e la giurisprudenza più aggiornata su falso informatico, accesso abusivo a un sistema informatico, frode informatica, diffamazione via internet e prostituzione on line.
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Information
Topic
DroitSubtopic
Droit pénalProstituzione e pedopornografia on line
Prostituzione on line
Nell’ambito dei reati informatici impropri, un ruolo preminente assume la riflessione svolta dagli interpreti sul fenomeno della prostituzione on line.
La Cassazione 15158/2006, occupandosi del caso delle chat erotiche, ha richiamato il principio secondo cui l’elemento caratterizzante l’atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato a soddisfare la libidine del destinatario della prestazione.
Di conseguenza, è stata ricompresa nella nozione di prostituzione l’esibizione del proprio corpo in gestualità sessualmente esplicite, dietro pagamento di un corrispettivo per il tramite della rete telematica.
In tal senso è irrilevante il fatto che chi si prostituisce e il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi, allorché gli stessi risultino collegati tramite internet in un collegamento virtuale che consente all’utente della chat erotica di interagire con chi si prostituisce.
È, infatti, proprio l’elemento dell’interazione che consente di distinguere tra prostituzione, anche se virtuale e a distanza, e mera esibizione del proprio corpo, per esempio in film e riviste hard.
Utilizzando tale discrimen, la Cassazione 33546/2012 ha escluso di poter definire come prostituzione on line la condotta di chi effettui telefonate dal contenuto erotico nelle quali, senza impegnare zone corporali erogene o compiere atti sessuali su se stessa o su altri soggetti, si limiti a eccitare sessualmente l’interlocutore che, autonomamente, esegua pratiche sessuali sul suo corpo in conseguenza delle altrui prestazioni vocali.
La conclusione muta laddove l’interlocutore telefonico si spinga oltre la mera conversazione erotica, compiendo atti che coinvolgono la sua sfera sessuale, venendo in rilievo in tal diverso caso un’interazione con il fruitore della prestazione e, conseguentemente, una tipica condotta prostituiva.
Plasmato in questi termini il concetto generale di prostituzione e così adattato alle nuove forme di comunicazione on line, è stata affermata la configurabilità del reato di sfruttamento della prostituzione, ex art. 3 legge 75/1958 (legge Merlin), a carico di coloro che ricavano un vantaggio dall’attività di meretricio realizzata tramite gli strumenti informatici propri della società odierna.
In particolare sono passibili di sanzione penale i comportamenti di sfruttamento, favoreggiamento, induzione e reclutamento della prostituzione svolta tramite internet.
Lo sfruttamento consiste nel trarre utilità dall’attività di prostituzione altrui, approfittando dei relativi proventi e dei guadagni.
Il favoreggiamento si estrinseca nel fornire un qualsiasi apporto materiale che faciliti o favorisca l’esercizio del meretricio.
Con la condotta di induzione, il soggetto svolge un’azione di convincimento e di rafforzamento dell’altrui volontà, già maturata, di prostituirsi.
Il reclutamento rappresenta invece il comportamento diretto a far conseguire, in modo attivo, la disponibilità della vittima a svolgere l’attività di meretricio. L’autore del comportamento penalmente illecito in quest’ultimo caso, differentemente dall’attività di induzione appena analizzata, si attiva cioè allo scopo di conseguire la disponibilità della vittima.
Pedopornografia on line
La diffusione di internet ha alimentato in misura esponenziale l’odioso mercato della pornografia minorile, conferendo una dimensione internazionale a questo riprovevole fenomeno sociale.
Il legislatore italiano, onorando l’impegno assunto con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è intervenuto introducendo due ipotesi criminose, previste e punite ex art. 600 ter e 600 quater c.p.
Tali fattispecie sono state poi modificate con legge 172 del 2012, di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote). L’art. 600 ter c.p., rubricato “Pornografia minorile”, sanziona una serie di sotto-fattispecie il cui disvalore ruota attorno alla mercificazione di materiale pornografico derivante dallo sfruttamento di minori di anni diciotto.
La norma incrimina innanzitutto l’utilizzo di minori nella realizzazione di esibizioni pornografiche o nella produzione di materiale pornografico e sanziona, in secondo luogo, la condotta di chiunque “anche per via telematica”, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza tale materiale.
La stessa norma si occupa inoltre di sanzionare i soggetti che commerciano, offrono o cedono a terzi, anche a titolo gratuito, il materiale pedopornografico.
L’art. 600 ter c.p. punisce altresì coloro che assistono a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti soggetti di minore età.
L’ultimo comma della norma, così come riformato a seguito della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, specifica infine che pornografia minorile è ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
Definito il perimetro applicativo dell’art. 600 ter c.p., occorre distinguerlo dall’art. 600 quater c.p., rubricato “Detenzione di materiale pornografico”.
Quest’ultima norma reprime la condotta di chi consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando soggetti di minore età. In particolare, il “procurarsi” indica l’attività di ricerca, con qualsiasi mezzo quindi anche in via telematica, e di conseguente acquisizione, del materiale pornografico minorile; il “detenere” vale a comprendere i casi in cui il materiale pedopornografico, anch...
Table of contents
- Accesso abusivo a un sistema informatico
- Frode informatica
- La diffamazione via internet
- Prostituzione e pedopornografia on line
- Il furto d’identità digitale
- Il trattamento dei dati personali nel web
- Nuove frontiere tecnologiche e strumenti di tutela