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Lineamenti di diritto dell'impresa bancaria Appunti dalle lezioni
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Nelle cronache quotidiane il diritto bancario è presentato alla società civile come uno dei pilastri dell'Unione Europea. La costante presenza massmediatica dei temi ad esso connessi lascia filtrare, anzi, l'impressione (e maturare l'idea) che la disciplina delle banche e dell'attività bancaria sia uno dei principali temi d'azione delle istituzioni comunitarie. Contemporaneamente, non c'è governo che, quantomeno nell'ultimo decennio, non abbia dovuto "confrontarsi" con i problemi delle crisi bancarie, siano state esse individuali o, in senso piÚ ampio, di sistema.
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Information
CAPITOLO VII
LA VIGILANZA BANCARIA
1. Premessa. â 2. La vigilanza informativa. â 3. La vigilanza ispettiva. â 4. La vigilanza regolamentare. â 5. Il primo accordo di Basilea sul capitale delle banche. â 6. Il secondo accordo di Basilea. â 7. Il terzo accordo di Basilea. I requisiti patrimoniali. â 8. I buffer di protezione del patrimonio di base. â 9. Lâindice di leva finanziaria (leverage ratio). â 10. Gli indici di liquiditĂ . â 11. Le banche di maggiori dimensioni e di importanza sistemica globale. â 12. Il recepimento di Basilea III nel diritto comunitario. il c.d. pacchetto CRD IV. â 13. Le nuove Disposizioni di vigilanza per le banche. â 14. In particolare: le disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche.
Letteratura: AA.VV., Lâunione bancaria europea, a cura di Chiti e Santoro, Pisa, 2016; AA. VV., Manuale di diritto bancario e finanziario, a cura di Capriglione, Padova, 2015; AA. VV., Regole e mercato, a cura di Paciello, Santoro, Valensise, I, Torino, 2016; AA. VV., Testo unico bancario. Commentario, a cura di Porzio, Belli, Losappio, Rispoli Farina, Santoro, Milano, 2010; AA. VV., Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Commento al d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, a cura di Belli, Contento, Patroni Griffi, Porzio, Santoro, Bologna, 2003; Birindelli â Tutino â Ferretti, Basilea 3. Gli impatti sulle banche, Milano, 2011; Brescia Morra, Il diritto delle banche, Bologna, 2016; Calandra Buonaura â Perassi â Silvetti, La banca: lâimpresa e i contratti, Padova, 2001; Costi, Lâordinamento bancario, Bologna, 2012; Frigeni, Natura e funzione del âcapitaleâ delle banche nella nuova regolamentazione, in Banca, impresa, societĂ , 2015; Masera â Mazzoni, Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, Milano, 2012.
1. Premessa
LâattivitĂ di vigilanza si concreta in un monitoraggio continuo sullâintero sistema bancario. Esso si snoda, idealmente, dalla fase della preventiva definizione delle procedure, dei comportamenti e dei parametri che le banche devono osservare, alla fase della verifica costante e diuturna dellâosservanza, da parte degli enti creditizi, dei comportamenti e degli assetti indicati, sino, infine, al possibile stadio dellâadozione, da parte dellâautoritĂ preposta, di provvedimenti correttivi su base sia sistemica, sia individuale.
Queste attivitĂ investono sia i soggetti operanti sul mercato creditizio, che si dicono, per lâappunto, vigilati, sia le relative imprese e, a tal fine, esse si dispiegano e articolano nelle tre forme della vigilanza: (i) informativa, regolata dallâart. 51 t.u.b., (ii) ispettiva, disciplinata dallâart. 54 t.u.b., e (iii) regolamentare, dettata dagli artt. 53 ss. t.u.b.
2. La vigilanza informativa
In linea di massima, il principio di base della vigilanza informativa ex art. 51 t.u.b. è che le banche debbano essere completamente trasparenti nei confronti della Banca dâItalia. A tal fine esse, con le modalitĂ e nei termini stabiliti dalla stessa Banca dâItalia, devono inviare ÂŤle segnalazioni periodiche nonchĂŠ ogni altro dato e documento richiestoÂť. Parimenti devono trasmettere allâAutoritĂ di vigilanza i bilanci nonchĂŠ tutte le informazioni relative allâattivitĂ di revisione cui esse sono sottoposte.
Lo strumento di base delle segnalazioni periodiche di vigilanza su base individuale è la matrice dei conti, cosĂŹ denominata perchĂŠ organizzata in righe e colonne, per lâappunto, come una matrice. Essa è stata introdotta con la circolare 30 luglio 2008 n. 272 ed è, di recente, giunta al 10° aggiornamento del 28 dicembre 2017.
La matrice dei conti è composta da quattro sezioni informative: I â Dati statistici mensili; II â Altri dati statistici; III â Dati di bilancio; IV â Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali.
La prima sezione ha periodicitĂ mensile. Essa è riferita ai soggetti operanti in Italia e contiene i dati di stato patrimoniale disaggregati in funzione di diverse variabili di classificazione, nonchĂŠ le informazioni richieste da Banca dâItalia relative ai titoli in deposito e ai titoli oggetto di operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito, ai rapporti intercreditizi nominativi, ai tassi di interesse applicati alle operazioni di raccolta e impiego, alla raccolta soggetta agli obblighi di riserva, alle attivitĂ finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dallâattivo, alle attivitĂ sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione per le quali la banca svolga attivitĂ di servicing.
La seconda sezione ha periodicitĂ trimestrale ed è organizzata in sottosezioni informative riferite a specifici segmenti di operativitĂ bancaria ovvero a determinati profili di analisi. Essa ha ad oggetto la trasmissione di dati integrativi rispetto a quanto segnalato nella prima sezione (ad es. finanziamenti e depositi ripartiti per sportello, classificazione delle operazioni finanziarie per vita residua, derivati, partite viaggianti e sospese), nonchĂŠ le informazioni: sui servizi di pagamento, sui canali distributivi, sui costi e sui ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali, sugli incassi e sui pagamenti con soggetti non residenti effettuati per conto di imprese residenti, sullâandamento del conto economico e sullo stato patrimoniale delle unitĂ operanti allâestero.
La terza sezione ha ad oggetto le informazioni di bilancio (stato patrimoniale, conto economico e dati integrativi).
La quarta sezione ha periodicitĂ trimestrale e vale a trasmettere i dati del patrimonio di vigilanza e dei coefficienti prudenziali (es. rischio di credito e di controparte, grandi rischi, rischi di mercato, rischi operativi, posizione patrimoniale e soggetti collegati).
Oltre al flusso informativo cosĂŹ disciplinato dalle istruzioni di vigilanza, la Banca dâItalia gode di un costante presidio funzionale interno alla banca, rappresentato dal collegio sindacale. Questâultimo, infatti, ai sensi dellâart. 52 t.u.b., deve informare immediatamente la Banca dâItalia di tutte le irregolaritĂ , di cui, in ipotesi, venga a conoscenza nellâesercizio delle proprie funzioni. Lâorgano di controllo, che, a sua volta, è posto al vertice del sistema dei controlli interni, ha, cosĂŹ, un ruolo fondamentale non solo a tutela dei soci della banca, ma anche a complemento della funzione di vigilanza della Banca dâItalia. Proprio a questo fine, la legge prescrive che, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, lo statuto della banca debba assegnare allâorgano che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e i necessari poteri (come, ad esempio, il potere di ispezione anche individuale).
Stessi compiti ha il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che deve comunicare alla Banca dâItalia i fatti che possano costituire una grave irregolaritĂ o, anche, portare il revisore a esprimere un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilitĂ di esprimere un giudizio sul bilancio della banca.
Il flusso informativo dal basso verso lâalto è ulteriormente rafforzato dalle disposizioni degli artt. 52-bis e 52-ter t.u.b. Per un verso, ai sensi dellâart. 52-bis t.u.b., le banche e le relative capogruppo devono adottare procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti lâattivitĂ bancaria, di guisa che i competenti organi possano prontamente intervenire, nel rispetto della riservatezza e della tutela del segnalante. E, per altro verso, lâart. 53-ter t.u.b. amplia il novero dei destinatari degli obblighi informativi aventi ad oggetto il rispetto della disciplina di vigilanza, mediante la previsione che pure la stessa Banca dâItalia possa essere destinataria diretta delle segnalazioni da parte del personale dipendente delle banche.
3. La vigilanza ispettiva
La vigilanza ispettiva opera a naturale completamento di quella informativa.
Ai sensi dellâart. 54 t.u.b., essa si concreta nel potere della Banca dâItalia di verificare la veridicitĂ del flusso informativo e il rispetto delle norme di sana e prudente gestione, nonchĂŠ lâefficienza dellâassetto organizzativo, amministrativo e contabile della banca, del controllo dei rischi e dei flussi informativi.
La Legge bancaria del 1936/1938 distingueva espressamente tra ispezioni periodiche e ispezioni straordinarie (cfr. art. 31, comma 2, e 42, comma 1, l.b.). Detta distinzione è venuta formalmente meno nel testo unico, ma non vâè dubbio che lâattivitĂ ispettiva possa tuttora concretarsi sia in atti di accesso e controllo di tipo ordinario, perchĂŠ fisiologicamente programmati con cadenza pluriennale, sia in controlli straordinari, perchĂŠ indotti da informazioni relative ad anomalie rilevate sulla base dei flussi informativi ordinari e/o da comunicazioni dei vari soggetti preposti alla segnalazione di irregolaritĂ alla Banca dâItalia.
Allâesito delle indagini condotte in loco (che â in pratica â annullano la âdistanzaâ tra la documentazione oggetto di controllo e lâautoritĂ di vigilanza), i funzionari della Banca dâItalia redigono due relazioni: una pubblica, che viene portata a conoscenza dellâorgano gestorio della banca, e una segreta, perchĂŠ diretta alla sola Banca dâItalia. Gli esiti delle ispezioni possono mettere a repentaglio gli assetti di potere nella governance della banca.
I funzionari della Banca dâItalia, infatti, nel caso in cui riscontrino carenze negli assetti organizzativi e procedimentali che governano lâerogazione del credito e/o nel monitoraggio dei termini di recupero delle attivitĂ , procedono a riclassificare i crediti come incagliati o in sofferenza. Ciò comporta la necessitĂ per la banca ispezionata di procedere alla correzione dei dati di bilancio, mediante accantonamenti al passivo e svalutazioni di poste dellâattivo: il che, a sua volta, porta allâemersione di perdite non preventivate o, comunque, prima non rilevate.
Laddove ciò accada, è probabile che le contestazioni in merito al mancato rispetto delle regole di vigilanza prudenziale (in punto di adeguatezza dei sistemi di controllo, di valutazione del merito creditizio, etc.) conducano allâirrogazione di sanzioni nei confronti degli amministratori ex art. 145 t.u.b. Nei casi piĂš gravi, lâAutoritĂ di vigilanza potrĂ procedere a constatare e contestare una vera e propria crisi di legalitĂ nellâente, con lâapprodo ai provvedimenti sanzionatori di âdestituzioneâ dei componenti degli organi di amministrazione e controllo o, addirittura, al commissariamento della banca mediante apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Nel caso in cui emerga il fondato sospetto di perdite di eccezionale gravitĂ , la banca potrebbe pure andare incontro ad una procedura di risoluzione (in tema, cfr. infra cap. IX) sino anche allâestremo di una sua messa in liquidazione coatta amministrativa.
Per altro verso â e anche a prescindere da questi scenari â sotto il profilo civilistico, lâirrogazione di sanzioni avverso gli esponenti bancari per disfunzioni di carattere organizzativo e/o per il mancato rispetto delle regole di prudenziali è un fatto grave che deve essere indicato nella relazione sulla gestione e che indebolisce fortemente la posizione dellâorgano amministrativo nei confronti della compagine sociale.
Dâaltro canto, le conseguenze delle rettifiche di valore sono intuitive e immediate: lâemersione di eventuali perdite di gestione potrebbe anche comportare la necessitĂ di ricapitalizzare la banca, al fine di evitare unâeventuale contrazione dellâattivitĂ dellâente sul mercato.
Ciò, naturalmente, genera tensioni nella base sociale ed è facile che lâassemblea, nel tentativo di dare un segnale di discontinuitĂ , possa prendere le distanze dagli esponenti degli organi sociali in carica, contestando loro lâoccultamento delle perdite e la falsitĂ dei bilanci ed esperendo, cosĂŹ, lâazione sociale di responsabilitĂ nei loro confronti.
4. La vigilanza regolamentare
La disciplina della vigilanza regolamentare è dettata dagli artt. 53 ss. t.u.b. e corre, contemporaneamente, su due piani, concretandosi nellâesercizio, da parte della Banca dâItalia, di poteri sia di normazione generale sia di intervento specifico nei confronti di singoli intermediari.
Dal punto di vista generale, la disciplina regolamentare delegata dalla legge allâAutoritĂ di vigilanza investe i temi: dei parametri di adeguatezza patrimoniale delle banche, delle misure di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, del novero e dei termini delle partecipazioni detenibili dallâente creditizio, dellâarchitettura statutaria e aziendale (dalle regole di governo societario allâorganizzazione amministrativa e contabile), nonchĂŠ i profili dei controlli interni, dei sistemi di remunerazione e di incentivazione dellâorgano amministrativo e del management e, su un piano ancora diverso, dellâinformativa da rendere al pubblico su tutte queste materie.
Le istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca dâItalia devono inoltre prevedere:
â la possibilitĂ per le banche di utilizzare ÂŤle valutazioni del rischio di credito rilasciate da societĂ o enti esterniÂť, allâuopo disciplinando i ÂŤrequisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedereÂť oppure, previa autorizzazione della Banca dâItalia, lâutilizzo di sistemi interni di m...
Table of contents
- SOMMARIO
- PREFAZIONE
- INTRODUZIONE RILIEVI PRELIMINARI.ATTIVITĂ BANCARIA E FUNZIONI ALLOCATIVE
- CAPITOLO I LâEVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVAIN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA
- CAPITOLO II CENNI SULLâEVOLUZIONE STORICADELLâORDINAMENTO FINANZIARIO
- CAPITOLO III LE AUTORITĂ CREDITIZIE E GLI OBIETTIVI DELLA VIGILANZA
- CAPITOLO IV ATTIVITĂ BANCARIA E RISERVA DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO
- CAPITOLO V LâACCESSO AL MERCATO BANCARIO
- CAPITOLO VI LA DISCIPLINA DELLE BANCHE POPOLARI E DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
- CAPITOLO VII LA VIGILANZA BANCARIA
- CAPITOLO VIII IL GRUPPO BANCARIOE LA VIGILANZA CONSOLIDATA
- CAPITOLO IX LE CRISI BANCARIE