Abolire la SIAE. Verso la fine del monopolio sui diritti d'autore
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Abolire la SIAE. Verso la fine del monopolio sui diritti d'autore

Verso la fine del monopolio sui diritti d'autore

Salvatore Primiceri

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Verso la fine del monopolio sui diritti d'autore

Salvatore Primiceri

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Il dibattito intorno alla necessità di rivedere la legge sul diritto d'autore vigente in Italia e, in particolar modo, sul ruolo occupato dalla SIAE, Società Italiana Autori ed Editori, si è fatto negli ultimi anni sempre più animato. Sei anni fa, il saggio "Perchè abolire la SIAE" dello stesso Primiceri, è stato il primo libro ad esprimersi chiaramente a favore dell'abolizione del monopolio SIAE sulla gestione dei diritti d'autore. Oggi l'autore torna sulla questione con un testo completamente nuovo e notevolmente ampliato che tiene conto di diverse novità intervenute in materia negli ultimi anni (sia giuridiche che tecnologiche) e del dibattito sviluppatosi all'interno di numerose categorie, dai giuristi agli stessi autori, dai musicisti agli organizzatori di eventi. Il libro è un manifesto per un cambiamento radicale che passerà non solo dalla fine del monopolio sulla gestione dei diritti d'autore ma da una vera e propria abolizione della SIAE come ente pubblico, in modo da favorire un mercato libero e concorrenziale.

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Information

Year
2015
ISBN
9788898212552

DIRETTIVA 2014/26/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO


DIRETTIVA 2014/26/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 1, l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) Le direttive dell’Unione finora adottate nel settore dei diritti d’autore e dei diritti connessi garantiscono già un elevato livello di protezione ai titolari dei diritti e con esso un quadro che disciplina lo sfruttamento dei contenuti protetti da tali diritti. Tali direttive contribuiscono a sviluppare e a mantenere la creatività. In un mercato interno nel quale la concorrenza non è falsata, la protezione dell’innovazione e della creazione intellettuale stimola anche gli investimenti in prodotti e servizi innovativi.
(2) La diffusione di contenuti protetti da diritti d’autore e diritti connessi, compresi i libri, le produzioni audiovisive e la musica incisa, e servizi a essi correlati, è subordinata alla concessione di licenze da parte dei vari titolari dei diritti e dei diritti connessi, come autori, interpreti o esecutori, produttori ed editori. Solitamente è il titolare dei diritti a scegliere se gestire i propri diritti in prima persona o optare per una gestione collettiva, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente, in conformità del diritto unionale e degli obblighi internazionali assunti dall’Unione e dai suoi Stati membri. La gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi comprende la concessione di licenze agli utilizzatori, l’audit degli utilizzatori, il monitoraggio dell’utilizzazione dei diritti, l’esecuzione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, la riscossione dei proventi relativi allo sfruttamento dei diritti e la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Gli organismi di gestione collettiva consentono ai titolari dei diritti di essere remunerati per gli usi che non sarebbero in condizione di controllare o fare rispettare, inclusi gli usi effettuati nei mercati esteri.
(3) A norma dell’articolo 167 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione deve tenere conto della diversità culturale nell’azione che svolge e contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. Gli organismi di gestione collettiva svolgono e dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante in quanto promotori della diversità delle espressioni culturali, sia consentendo l’accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti sia fornendo servizi sociali, culturali ed educativi a beneficio dei loro titolari di diritti e del pubblico.
(4) È opportuno che gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione possano beneficiare delle libertà sancite dai trattati nel rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti in altri Stati membri o nel concedere licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in altri Stati membri.
(5) Esistono notevoli differenze tra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei loro membri e dei titolari dei diritti. In alcuni casi tale situazione ha creato difficoltà, in particolare per i titolari di diritti di altri paesi, quando cercano di esercitare i loro diritti e ha comportato una gestione finanziaria carente dei proventi riscossi. I problemi nel funzionamento degli organismi di gestione collettiva comportano inefficienze nello sfruttamento dei diritti d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, a scapito dei membri degli organismi di gestione collettiva, dei titolari e degli utenti.
(6) La necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva è già stata individuata nella raccomandazione 2005/737/CE della Commissione (3). Tale raccomandazione stabilisce una serie di principi, come la possibilità per i titolari dei diritti di scegliere liberamente il loro organismo di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari dei diritti e l’equa distribuzione delle royalty. Nella raccomandazione si invitano inoltre gli organismi di gestione collettiva a fornire agli utenti informazioni sufficienti sulle tariffe e il repertorio prima di avviare trattative tra loro. Il testo contiene inoltre delle raccomandazioni in materia di responsabilità, rappresentanza dei titolari dei diritti negli organi decisionali degli organismi di gestione collettiva e risoluzione delle controversie. Tuttavia, il seguito dato alle disposizioni della raccomandazione è stato disomogeneo.
(7) Al fine di proteggere gli interessi dei membri degli organismi di gestione collettiva, dei titolari dei diritti e di terzi, è opportuno che la normativa degli Stati membri in materia di diritti d’autore e di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online sia coordinata in modo tale da garantire che vi siano garanzie equivalenti in tutta l’Unione. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe avere quale base giuridica l’articolo 50, paragrafo 1, TFUE.
(8) La presente direttiva mira a coordinare le normative nazionali sull’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, le modalità di governance e il quadro di sorveglianza, pertanto la direttiva dovrebbe avere quale base giuridica l’articolo 53, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, trattandosi di un settore che offre servizi in tutta l’Unione, la presente direttiva dovrebbe avere quale base giuridica l’articolo 62 TFUE.
(9) La presente direttiva é volta a stabilire i requisiti applicabili agli organismi di gestione collettiva, al fine di garantire standard elevati in materia di governance, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia restare liberi di mantenere o imporre standard più rigorosi rispetto a quelli previsti al titolo II della presente direttiva, a condizione che tali standard più rigorosi siano compatibili con il diritto dell’Unione.
(10) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe impedire a uno Stato membro di applicare disposizioni simili o uguali agli organismi di gestione collettiva stabiliti al di fuori dell’Unione ma che operano all’interno di quello Stato membro.
(11) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe impedire agli organismi di gestione collettiva di concludere accordi di rappresentanza con altri organismi di gestione collettiva, conformemente alle regole di concorrenza stabilite agli articoli 101 e 102 TFUE, nell’ambito della gestione dei diritti nell’ottica di facilitare, migliorare e semplificare le procedure di rilascio delle licenze per gli utilizzatori, anche ai fini di una fatturazione unica, in condizioni di parità, non discriminazione e trasparenza, nonché per offrire licenze multiterritoriali anche in ambiti diversi da quelli di cui al titolo III della presente direttiva.
(12) Sebbene la presente direttiva sia applicabile a tutti gli organismi di gestione collettiva, fatta eccezione per il titolo III le disposizioni che si applica solamente agli organismi di gestione collettiva che gestiscono diritti d’autore su opere musicali per l’uso online su base multiterritoriale, essa non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri quali la gestione individuale, l’estensione degli effetti di un accordo tra un organismo di gestione collettiva rappresentativo e un utilizzatore, vale a dire l’estensione della concessione collettiva di licenze, la gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di gestione collettiva.
(13) La presente direttiva non pregiudica la possibilità degli Stati membri di determinare con disposizioni legislative, regolamentari o con qualsiasi altro meccanismo specifico previsto a tal fine un compenso equo per i titolari dei diritti per le eccezioni o le limitazioni al diritto di riproduzione previste dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), come pure il compenso per i titolari dei diritti per le deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche di cui alla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) applicabili sul loro territorio, nonché le condizioni per la loro riscossione.
(14) La presente direttiva non impone agli organismi di gestione collettiva di adottare una forma giuridica specifica. Nella pratica, tali organismi assumono diverse forme giuridiche, quali associazioni, cooperative o società a responsabilità limitata, che sono controllate o detenute da titolari di diritti d’autore e diritti connessi o da entità che rappresentano i titolari dei diritti. In taluni casi eccezionali, tuttavia, in ragione della forma giuridica assunta da un organismo di gestione collettiva, l’elemento della proprietà o del controllo non è presente. Questo è ad esempio il caso delle fondazioni, che non hanno membri. Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero ugualmente applicarsi a tali organismi. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per evitare che la scelta della forma giuridica permetta di aggirare gli obblighi previsti dalla presente direttiva. È opportuno precisare che le entità che rappresentano i titolari dei diritti e che sono membri di organismi di gestione collettiva possono essere altri organismi di gestione collettiva, associazioni di titolari dei diritti, sindacati o altre organizzazioni.
(15) I titolari dei diritti dovrebbero essere liberi di poter affidare la gestione dei propri diritti a entità di gestione indipendenti. Tali entità di gestione indipendenti che differiscono dagli organismi di gestione collettiva, tra le altre cose perché non sono detenute o controllate dai titolari dei diritti. Tuttavia, nella misura in cui tali entità di gestione indipendenti svolgono le stesse attività degli organismi di gestione collettiva, esse dovrebbero essere tenute a fornire determinate informazioni ai titolari dei diritti che rappresentano, agli organismi di gestione collettiva, agli utilizzatori e al pubblico.
(16) I produttori audiovisivi, i produttori discografici e le emittenti concedono in licenza i propri diritti, in alcuni casi insieme ai diritti che sono stati ceduti loro ad esempio da interpreti o esecutori, sulla base di accordi negoziati singolarmente, e agiscono nel proprio interesse. Gli editori di libri, musica o giornali concedono in licenza i diritti che sono stati ceduti loro sulla base di accordi negoziati singolarmente, e agiscono nel proprio interesse. Pertanto i produttori audiovisivi, i produttori discografici, le emittenti e gli editori non dovrebbero essere considerati «entità di gestione indipendenti». Inoltre i gestori e gli agenti di autori e interpreti o esecutori che agiscono in qualità di intermediari e rappresentano i titolari dei diritti nei loro rapporti con gli organismi di gestione collettiva non dovrebbero essere considerati «entità di gestione indipendenti» in quanto non gestiscono diritti in termini di determinazione delle tariffe, concessione di licenze o riscossione di denaro dagli utilizzatori.
(17) Gli organismi di gestione collettiva dovrebbero essere liberi di poter decidere di affidare alcune delle proprie attività, come la fatturazione degli utilizzatori o la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, alle controllate o ad altre entità soggette al loro controllo. In tal caso dovrebbero essere applicabili alle attività di tali controllate o altre entità le disposizioni di cui alla presente direttiva che sarebbero applicabili laddove l’attività corrispondente fosse eseguita direttamente da un organismo di gestione collettiva.
(18) Per far sì che i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi possano beneficiare appieno del mercato interno quando i loro diritti sono gestiti su base collettiva e che non siano indebitamente limitati nell’esercizio dei loro diritti, è necessario stabilire adeguate garanzie nello statuto degli organismi di gestione collettiva. Inoltre è opportuno che, quando prestano i loro servizi, gli organismi di gestione collettiva non discriminino, né direttamente né indirettamente, i titolari dei diritti in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento.
(19) Viste le libertà sancite dal TFUE, i servizi di gestione collettiva di diritti d’autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l’organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione online, a condizione che l’organismo di gestione collettiva che il titolare dei diritti desidera scegliere già gestisca tali diritti o categorie di diritti.
I diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e gli altri materiali gestiti dall’organismo di gestione collettiva dovrebbero essere determinati dall’assemblea generale dei membri di tale organismo qualora non siano già stabiliti dal loro statuto o prescritti per legge. È importante che i diritti e le categorie di diritti siano determinati in modo da mantenere un equilibrio tra la libertà dei titolari dei diritti di disporre delle proprie opere e altri materiali protetti e la possibilità per l’organismo di gestire efficacemente i diritti tenendo conto, in particolare, della categoria di diritti gestiti dall’organismo e del settore creativo in cui quest’ultimo opera. Tenendo debitamente conto di tale equilibrio, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di revocare facilmente tali diritti o categorie di diritti a un organismo di gestione collettiva e di gestirli individualmente o di affidarne o trasferirne interamente o in parte la gestione a un altro organismo di gestione collettiva o a un’altra entità, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’altra entità o del titolare dei diritti. Qualora uno Stato membro, conformemente al diritto dell’Unione e agli obblighi internazionali assunti dall’Unione e dai suoi Stati membri, preveda la gestione collettiva obbligatoria dei diritti, la scelta dei titolari dei diritti sarà limitata ad altri organismi di gestione collettiva.
Occorre che gli organismi di gestione collettiva che gestiscono diversi tipi di opere e altri materiali protetti, come opere letterarie, musicali o fotografiche, permettano ai titolari dei diritti di gestire in maniera altrettanto flessibile i diversi tipi di opere e altri materiali protetti. Per quanto concerne gli utilizzi non commerciali, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli organismi di gestione collettiva prendano i provvedimenti necessari per assicurare che i titolari dei diritti possano esercitare il diritto di concedere licenze in relazione a tali utilizzi. Tali provvedimenti dovrebbero includere, tra l’altro, una decisione dell’organismo di gestione collettiva in merito alle condizioni relative all’esercizio di tale diritto nonché la fornitura di informazioni ai membri su tali condizioni. È opportuno che gli organismi di gestione collettiva informino i titolari dei diritti della possibilità di scelta e che consentano loro di esercitare i diritti connessi a tale scelta nella maniera più semplice possibile. I titolari dei diritti che hanno già autorizzato l’organismo di gestione collettiva possono essere informati attraverso il sito web dell’organismo. L’obbligo di ottenere il consenso dei titolari dei diritti nell’autorizzazione per la gestione di ciascun diritto, categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, non dovrebbe impedire ai titolari dei diritti di accettare successive proposte di modifica di tale autorizzazione per tacito consenso, in conformità delle condizioni previste dalla normativa nazionale. La presente direttiva non dovrebbe escludere in quanto tali né le disposizioni contrattuali in base alle quali il ritiro o la revoca da parte dei titolari dei diritti esercita un effetto immediato sulle licenze concesse prima di tale ritiro o revoca, né le disposizioni contrattuali in base alle quali tale ritiro o revoca non produce effetti sulle licenze per un certo periodo di tempo. Le suddette disposizioni non dovrebbero tuttavia ostacolare la piena applicazione della presente direttiva. La presente direttiva non pregiudica la possibilità dei titolari dei diritti di gestire i loro diritti individualmente, anche per fini non commerciali.
(20) È opportuno che l’adesione agli organismi di gestione collettiva sia basata su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Tali criteri si applicano anche agli editori ai quali in virtù di un accordo sullo sfruttamento dei diritti spetta una quota delle entrate gestite dagli organismi di gestione collettiva e che hanno diritto alla riscossione di tali entrate dagli organismi di gestione collettiva. Tali criteri non dovrebbero obbligare gli organismi di gestione collettiva ad accettare dei membri se la gestione dei diritti, delle categorie di diritti o dei tipi di opere e altri materiali protetti degli stessi non rientra nel loro ambito di attività. I registri tenuti da un organismo di gestione collettiva dovrebbero consentire l’identificazione e la localizzazione dei suoi membri e dei titolari dei diritti rappresentati dall’organismo sulla base di autorizzazioni concesse da tali titolari.
(21) Al fine di tutelare i titolari di diritti i cui diritti sono rappresentati direttamente dall’organismo di gestione collettiva ma che non soddisfano i suoi requisiti di adesione, è opportuno stabilire che talune disposizioni della presente direttiva relative ai membri si applichino anche a tali titolari dei diritti. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter accordare a detti titolari dei diritti il diritto di partecipare al processo decisionale dell’organismo di gestione collettiva.
(22) È opportuno che gli organismi di gestione collettiva agiscano nel migliore interesse collettivo dei titolari dei diritti che rappresentano. È pertanto importante istituire sistemi che consentano ai membri di un organismo di gestione collettiva di esercitare i loro diritti di membri partecipando al processo decisionale dell’organismo. Alcuni organismi di gestione collettiva hanno diverse categorie di membri, che possono rappresentare tipi di titolari dei diritti differenti, ad esempio produttori e interpreti o esecutori. Occorre che la rappresentanza di quelle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata. L’efficacia delle norme sull’assemblea generale dei membri degli organismi di gestione collettiva risulterebbe compromessa in assenza di disposizioni sulle relative modalità di svolgimento. È pertanto necessario garantire che l’assemblea general...

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