Ambiente e Turismo Argomenti e Osservazioni giuridiche tra deja vù e novità
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Ambiente e Turismo Argomenti e Osservazioni giuridiche tra deja vù e novità

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Più profili sono vagliati in questo lavoro. Essi variano, a partire dalla considerazione di quanto sia importate la dimensione ecologica sulla vita umana. In particolare viene affrontata la materia ambientale, rivisitata nel suo approccio giuridico tradizionale, e la materia turismo, che risulterà ad essa strettamente connessa. Il turismo viene considerato nella nuova cornice della sostenibilità in riferimento alla funzione soprattutto culturale che esso rende finalmente implicita. Il lavoro, pertanto, evidenzia un rapporto stretto tra fruizione, tempo libero, viaggio e qualità della vita, in stretto legameh con la salubrità dell'ambiente, nella sua dimensione metagiuridica e nelle sue origini come valore costituzionale

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Information

Le origini dell’Ambiente come valore costituzionale

Di Alessandro Mazzitelli
1. Premessa. -2. La giurisprudenza costituzionale degli esordi.- 3. Distinzione tra materie urbanistica, agricoltura e bellezze naturali-paesaggio. -4. La tutela del paesaggio come valore primario. -5. Prime affermazioni della protezione costituzionale del bene ambiente e connessione con paesaggio. 6. La tutela dell’Ambiente come valore costituzionale.

1. Premessa

Il contributo della giurisprudenza costituzionale, all’affermazione della tutela dell’ambiente come valore costituzionale, è lento e graduale.
Il processo interpretativo svolto dalla Corte costituzionale in materia ambientale può essere ricostruito secondo uno schema, in parte cronologico e in parte dipendente dall’oggetto del sindacato di costituzionalità, che contrassegna il percorso delle argomentazioni utilizzate dalla Corte per dichiarare stabilmente il valore costituzionale della tutela dell’ambiente.
Dal disinteresse della giurisprudenza costituzionale del primo decennio, perverremo alla giurisprudenza che affermerà stabilmente il valore costituzionale della tutela dell’ambiente.

2. La giurisprudenza costituzionale degli esordi

La prima giurisprudenza costituzionale, utile da richiamare, risale agli ‘60[1].
In questo periodo la Corte non mostra alcun interesse alla tutela dell’ambiente. Ciò significa che, pur esaminando questioni relative la tutela del paesaggio, il giudice delle leggi ignora l’interpretazione del principio costituzionale, prospettando, piuttosto, l’associazione di questo alla nozione di “bellezze naturali”.
In più di una pronuncia viene assimilata la tutela del paesaggio alle bellezze naturali; sono decisioni riguardanti le competenze regionali, da cui appare chiaro che la nozione di paesaggio è rapportata al dato normativo pre-costituzionale[2].
In un avvenimento fortuito, la Corte sostiene, nell’ambito di competenza dello Stato, le ampie potenzialità della tutela del paesaggio, al punto da dichiarare la possibilità di vincolare, a fini di tutela, vasti ambiti territoriali[3].
Sono pronunce laddove la Corte è impegnata a fissare la dinamica dei rapporti Stato-regioni; il problema dell’accezione sostanziale dell’art. 9 Cost. non fa parte delle argomentazioni del giudice costituzionale. Quantunque sul delicato argomento del riparto di competenze tra centro e periferia, sin da allora, si può fondare la questione del valore del principio costituzionale della tutela del paesaggio, la nozione di ambiente e la sua rilevanza non entrano nelle motivazioni della Corte..
Caratterizzata da rinvii generici è altresì la giurisprudenza immediatamente successiva, a dispetto del fatto che quest’ultima si differenzi, almeno per l’oggetto preso in esame, dalla precedente giurisprudenza costituzionale.
Vi è da dire però, che in questi giudizi, il termine ambiente, debutta in modo costante.
In occasione delle norme limitatrici del diritto di proprietà[4], è affermato l’obiettivo che la legge deve conservare alla collettività l’ambiente naturale che si è costituito spontaneamente o mediante l’opera dell’uomo.
Nella medesima pronuncia, pone in risalto la protezione della flora e della fauna e il profilo estetico del paesaggio in modo tale, da precisare, che la loro conservazione è d’interesse fondamentale del territorio di cui fanno parte.
Di equivalente tenore, per il profilo del rimando all’ambiente naturale, siamo in grado di considerare una pronuncia in materia di pesca[5]. Essa si distingue nel definire le risorse biologiche e quelle ambientali, nel caso di specie quelle marine, di interesse generale, sia sul piano interno che internazionale. In questa decisione la Corte preavvisa che la tutela di questi interessi è, in misura sempre crescente, oltre che da preservare, da potenziare quale esigenza della collettività internazionale.
Nel raffronto tra queste due decisioni è rilevante il diverso tono d’esposizione che la Corte adopera in relazione alla materia oggetto della questione di costituzionalità. Laddove la Corte assume più che altro il profilo della conservazione dell’ambiente naturale relativo alle aree protette, in linea quindi con la funzione culturale originaria delle aree naturali, nella seconda decisione, la tutela dell’ambiente oltrepassa i limiti imposti dallo spazio circostante.
La decisione attiene alla tutela dell’ambiente marino, presa in considerazione a pretesto della pesca e dell’immissione in mare di rifiuti. L’ambiente è ritenuto espressivo di esigenze che trascendono la localizzazione degli interessi e necessitano di interventi volti a ripristinare e garantire gli equilibri naturali. Questa decisione non presenta dimostrazioni puntuali, è da segnalare poiché la Corte adopera, in maniera non circoscritta, il termine ambiente, in misura tale da dilatarne, casualmente, la portata.
In direzione con quest’orientamento giurisprudenziale, che manifesta sovente rinvii generici al termine ambiente, sono una sequenza di decisioni, che tuttavia siamo in grado di distinguere dal punto di vista lessicale, in base alla materia del sindacato di costituzionalità.
In materia di riserva di caccia, la Corte, oltre a negare recisamente l’esistenza di un diritto soggettivo all’esercizio della caccia e un diritto alla riserva, ritiene che, pur immaginandone l’esistenza, ciò nondimeno questi incontrerebbero il limite dell’interesse pubblico rappresentato dalla protezione della fauna[6].
In altra decisione, alla disciplina di conservazione della fauna locale, la Corte mette in relazione la tutela dell’ambiente ecologico naturale[7], sostenendo così la prima connessione esplicita tra un elemento e il tutto a cui appartiene l’elemento medesimo.
Nella sentenza vi è, oltre a ciò, un’implicita preoccupazione di preservare ciò che continua ad esistere della fauna locale, nell’accezione di operare affinché si possano recuperare gli equilibri biologici naturali.
Nel corso di questo periodo e per tutto il decennio, il giudice costituzionale, senza cedere alla genericità dei rinvii a favore dell’ambiente, non si lascia sfuggire le prime dichiarazioni favorevoli al dibattito sulla definizione di ambiente e le nozioni ad esso collegate.
L’oggetto del sindacato di costituzionalità, come vedremo, si riferisce alle materie di competenza regionale. L’importanza di talune di queste decisioni consiste nel modo in cui l’interpretazione sostenuta dalla dottrina, è ripresa dalla Corte, che sosterrà l’inconsistenza dell’asimmetria tra normativa pre-costituzionale, in materia di bellezze naturali, e significato costituzionale della tutela del paesaggio.

3. Distinzione tra materie urbanistica, agricoltura e bellezze naturali-paesaggio

In tema di definizione della materia urbanistica[8], la Corte asserisce che il significato derivabile dall’art. 117 Cost. è da riconnettersi alla normativa stabilita nella disciplina anteriore alla Costituzione.
L’affermazione di principio sulla quale s’attesta la Corte, è spinta fino a sostenere questo criterio, valido anche per le altre materie stabilite nell’art. 117 Cost.. Le materie di competenza regionale andranno apprezzate facendo riferimento al significato e alla portata della normativa anteriore alla Costituzione, dunque come erano percepite nella legislazione e nella giurisprudenza del tempo.
In coerenza di questa giurisprudenza, è messa in evidenza la netta distinzione tra la materia urbanistica e la disciplina delle bellezze naturali, in ogni caso con ragionamenti ancora generici, che coinvolgono ad un tempo la tutela del paesaggio e l’ambiente in modo vago.
In dettaglio, pur ammettendo alla materia urbanistica una dilatazione del campo materiale di pertinenza, codesto non può dilatarsi fino ad interessare l’assetto dell’intero territorio.
Pertanto, differenziando i beni tutelati dalla normativa sulle bellezze naturali dai beni tutelati mediante la disciplina urbanistica, con riferimento alle tesi parlamentari[9], la Corte sosterrà che la tutela ambientale rappresenti una delle possibili specificazioni degli interessi pubblici correlati all’utilizzazione del territorio[10].
Un quadro ampio ci è offerto da una sentenza in materia di agricoltura[11].
Dal...

Table of contents

  1. Prefazione In direzione dell’economia circolare
  2. L’AMBIENTE NELLA DIMENSIONE METAGIURIDICA
  3. Le origini dell’Ambiente come valore costituzionale
  4. La collocazione del “Turismo” tra Riforma Costituzionale e disciplina ordinaria