Riportiamo il testo consolidato (non ufficiale) del Titolo V della Legge 22 aprile 1941 n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Articolo 180
LâattivitĂ di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per lâesercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE).
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nellâinteresse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per lâutilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
LâattivitĂ della SocietĂ si esercita altresĂŹ secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusivitĂ di poteri non pregiudica la facoltĂ spettante allâautore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata allâautore. I limiti e le modalitĂ della ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dellâopera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla SocietĂ italiana degli autori ed editori il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nellâinteresse dellâautore o dei suo successori od aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla SIAE., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Cassa di previdenza dei soci della SIAE, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
Articolo 180-bis
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti dâautore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la societĂ italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la societĂ italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con lâistituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre societĂ di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attivitĂ , gli altri diritti connessi.
2. Dette societĂ operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dallâobbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolaritĂ acquisita.
Articolo 181
Oltre alle funzioni indicate nellâarticolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o altre disposizioni, la SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dellâingegno, in base al suo statuto.
Lâente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
Articolo 181-bis
1. Ai sensi dellâarticolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonchĂŠ su ogni supporto contenente suoni, voci p immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nellâarticolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui allâarticolo 68 potrĂ essere adottato con decreto de Presidente del Consiglio dei ministri, sulle base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dellâingegno, previa attestazione da parte del richiedente dellâassolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto dâautore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dellâapposizione.
3. Fermo restando lâassolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalitĂ e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dellâopera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza allâutilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimitĂ dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui allâarticolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni ,dalla. data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini piĂš idonei a consentirne la agevole applicabilitĂ , la facile visibilitĂ e a prevenire lâalterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dellâopera per la quale è stato richiesto, del nome dellâautore, del produttore o del titolare del diritto dâautore. Deve contenere altresĂŹ lâindicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonchĂŠ .della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. Lâapposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilitĂ a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa lâattivitĂ svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, lâimportatore ha lâobbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dellâingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che lâapposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa dâatto della SIAE.
8. Agli effetti dellâapplicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dellâingegno
Articolo 181-ter
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dellâarticolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalitĂ di pagamento dei detti compensi, nonchĂŠ la misura della provvigione spettante alla SocietĂ , sono determinate con decreto del Presidente del Consiglia dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui allâarticolo 190. Lâefficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dellâarticolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga giĂ attivitĂ di intermediazione ai sensi dellâarticolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui allâarticolo 190, in base ad apposite convenzioni.
Articolo 182 (abrogato)
Articolo 182-bis
1. AllâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni ed alla SocietĂ italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nellâambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sullâattivitĂ di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonchĂŠ su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonchĂŠ sullâattivitĂ di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto dâautore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, lâemissione e lâutilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
d-bis) sullâattivitĂ di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui allâart. 71-septies.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con lâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel camma 1, lâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attivitĂ di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonchĂŠ le attivitĂ ad esse connesse; possono altresĂŹ accedere ai locali dove vengono svolte le attivitĂ di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere lâesibizione della documentazione relativa allâattivitĂ svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso lâemissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonchĂŠ quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui allâarticolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, lâaccesso degli ispettori deve essere autorizzato dallâautoritĂ giudiziaria.
Articolo 182-ter
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale n. 2.
Articolo 183
Lâesercizio della attivitĂ per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del ministero del turismo e dello spettacolo, secondo le norme del regolamento.
A tale autorizzazione non è sottoposto lâautore ed i suoi successori per causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
Lâesercizio della attivitĂ di collocamento è soggetto alla vigilanza del ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.
Articolo 184
Chiunque collochi in paesi stranieri opere drammatiche, non musicali, deve farne denunzia entro tre giorni allâente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente lâelenco delle denuncie ricevute al ministero del turismo e dello spettacolo con le sue eventuali osservazioni e proposte.
Lâente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.
Allâente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dellâarticolo 182.
Articolo 185
Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dellâart. 189.
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.
Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.