Pillole di Diritto per Creativi e Musicisti
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Pillole di Diritto per Creativi e Musicisti

Simone Aliprandi

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Pillole di Diritto per Creativi e Musicisti

Simone Aliprandi

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Se sei un creativo, che tu sia un musicista, un fotografo, un informatico, lo sai quanto le questioni giuridiche possano risultare poco digeribili e spesso richiedano tempo e pazienza per la loro comprensione. Ma con questo libro avrai finalmente uno strumento indispensabile per non farti "fregare" e per non farti trovare impreparato. In queste pagine infatti sono concentrati i piĂš frequenti quesiti in materia di proprietĂ  intellettuale, adempimenti Siae, diritto dello spettacolo e diritto di Internet, con risposte semplici e chiare, che provengono all'esperienza decennale dell'autore nella consulenza e nella formazione in questo settore.

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Information

Publisher
Ledizioni
Year
2014
ISBN
9788867052288

Capitolo 1
Diritto d’autore: aspetti generali
  1. Che cos’è il diritto d’autore?
    Il diritto d’autore è l’istituto giuridico che ha lo scopo di tutelare i frutti dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento di una serie di diritti (di carattere morale e patrimoniale) all’autore originario dell’opera. L’esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell’autore permette a lui e ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell’opera.
    In particolare, il diritto d’autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali la Francia e l’Italia), mentre in quelli di common law (come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna), esiste l’istituto parzialmente diverso del copyright.1
  2. Quali sono le fonti normative del diritto d’autore?
    La normativa italiana che si occupa di diritto d’autore consiste principalmente in alcuni articoli del Codice Civile (articoli da 2575 a 2583), nell’apposita legge speciale (Legge 633 del 1941), nel decreto di esecuzione di tale legge (Regio decreto 1369 del 1942) e, dal 2014, nel discusso Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica (delibera AGCOM n. 680/13/CONS); a queste norme si aggiungono gli atti normativi interni della SIAE (Statuto e Regolamento generale).
  3. Quali sono le categorie di opere tutelate dal diritto d’autore?
    Secondo l’articolo 1 legge 633/1941 sono protette dal diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.
    Successivamente l’articolo 2 specifica nel dettaglio quali sono le categorie di opere tutelate dall’ordinamento italiano. Esse sono:
    1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
    2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sĂŠ opera originale;
    3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
    4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
    5) i disegni e le opere dell’architettura;
    6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora;
    7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
    8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore;2
    9) le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo;3
    10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sĂŠ carattere creativo e valore artistico.
  4. Che differenza c’è tra diritto d’autore e brevetto?
    Si tratta di due istituti giuridici indipendenti e molto diversi. Il primo si applica all’ambito delle cosiddette opere dell’ingegno; si vedano le domande precedenti per maggiori dettagli. Il brevetto invece è originariamente pensato per la tutela delle invenzioni industriali e successivamente applicato anche ai modelli di utilità e alle nuove varietà vegetali.
    A differenza del diritto d’autore, la tutela brevettuale si acquisisce con il deposito presso apposito ufficio della documentazione tecnica in cui è descritto il nuovo ritrovato. Da quel momento per i successivi vent’anni il titolare del diritto è l’unico soggetto autorizzato a implementare a livello industriale quella soluzione tecnica. Gli altri soggetti dovranno utilizzare altre soluzioni oppure chiedere al titolare del brevetto un’apposita licenza. Trascorsi i vent’anni, il ritrovato diventa di pubblico dominio e quindi implementabile da chiunque.
  5. Dire “copyright” o “diritto d’autore” è la stessa cosa?
    Non proprio. Per semplificare si usano comunemente le due espressioni come rispettive traduzioni, ma in realtà esse fanno riferimento a due modelli giuridici differenti. Il copyright ha origine all’inizio del 1700 ed è figlio della Rivoluzione industriale inglese; dall’ordinamento giuridico inglese il modello è stato poi esportato negli Stati Uniti e negli altri paesi di “common law”.
    Il concetto di diritto d’autore è invece figlio della Rivoluzione francese e ha la sua prima formalizzazione all’interno delle prime leggi repubblicane di fine 1700. Dalla Francia, anche grazie al periodo di dominazione napoleonica, il modello è stato esportato in buona parte dei paesi dell’Europa continentale, tra cui l’Italia, la Spagna, la Germania. Negli ultimi decenni una serie di convenzioni internazionali hanno cercato di avvicinare sempre più i due modelli, in virtù anche di una globalizzazione del mercato delle produzioni intellettuali.
  6. E’ vero che il diritto d’autore serve per tutelare le idee?
    Assolutamente no. Pensare che il diritto d’autore tuteli le idee è una semplificazione eccessiva e pericolosamente fuorviante. Il diritto d’autore tutela le opere nella loro forma espressiva; la stessa idea creativa e la stessa informazione possono essere infatti espresse con linguaggi, modalità, stili completamente diversi. Per fortuna è così! Altrimenti non potremmo più scrivere un nuovo manuale di matematica o di diritto, perché in fondo le idee in esso contenute sarebbero già state utilizzate da altri.
  7. Il diritto d’autore è sempre esistito o è un istituto giuridico recente?
    Le prime forme di esclusiva commerciale sull’attività di produzione di opere creative risalgono al XV secolo, quando nella Repubblica di Venezia venne per la prima volta adottato il cosiddetto sistema dei privilegi. Tuttavia il primo esempio di un copyright simile a quello attuale è dovuto ad un editto della Regina Anna d’Inghilterra del 1710. Successivamente il concetto di copyright entrò nel testo della Costituzione Americana; e dopo la Rivoluzione Francese vennero approvate in Francia alcune importanti leggi sul diritto d’autore, da cui deriva anche il modello italiano.
    Fino a quel momento non era prevista per gli autori di opere intellettuali una forma di remunerazione direttamente legata allo sfruttamento delle opere. Ciò nonostante abbiamo una miriade di opere letterarie, teatrali, musicali, pittoriche, architettoniche nate prima di quelle date. Possiamo quindi dire che, benché il concetto di diritto d’autore abbia qualche secolo, è comunque un istituto giuridico dell’epoca moderna e dunque non sempre esistito.

    Capitolo 2
    Diritto d’autore: tutela delle opere
  8. Come fa un autore ad acquisire il diritto d’autore su una sua opera?
    Nonostante possa risultare strano, la legislazione italiana (come quella di buona parte dei paesi) prevede che il diritto d’autore nasca in maniera -per così dire- automatica con la semplice creazione dell’opera. L’art. 6 della legge 633 del 1941 infatti precisa laconicamente che “il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. In altre parole, nel momento in cui un autore crea una qualsiasi opera dell’ingegno che sia effettivamente frutto del proprio lavoro intellettuale (quindi non sia la pedissequa riproposizione di qualcosa che è stato creato da altri) e che abbia in sé (anche in minima parte) il requisito del carattere creativo indicato dall’articolo 1, la tutela scatta in automatico e l’autore quindi diventa, senza alcuna particolare formalità, titolare di tutto il fascio di diritti d’autore che la legge prevede.
  9. Quali sono nel dettaglio i diritti d’autore?
    I diritti d’autore in senso stretto (ovvero quelli che la legge italiana chiama “diritti di utilizzazione economica”) sono quelli previsti dagli articoli da 12 a 19 della legge 633 del 1941. Nel dettaglio essi sono: il diritto di pubblicare l’opera; il diritto di riprodurre l’opera; il diritto di trascrivere l’opera; il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l’opera; il diritto di comunicare al pubblico l’opera; il diritto di distribuire l’opera; il diritto di tradurre l’opera; il diritto di elaborare l’opera; il diritto di pubblicare le opere in raccolta; il diritto di modificare l’op...

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