Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto. D.M. 12 dic. 2019: Modifica del saggio di interesse legale - L. 2 nov. 2019, n. 128: Conversione del D.L. 3 set. 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali - D.L. 26 ott. 2019, n. 124: Disposizioni urgenti in materia fiscale - L. 8 ago. 2019, n. 81: Conversione del D.L. 28 giu. 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di sostegno del settore del cinema e audiovisivo - L. 28 giu. 2019, n. 58: Conversione del D.L. 30 apr. 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica - L. 14 giu. 2019, n. 55: Conversione del D.L. 18 apr. 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici - D.Lgs.10 mag. 2019, n. 49: Attuazione della direttiva 2017/828 per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti - L. 3 mag. 2019, n. 37: Legge Europea 2018 - L. 12 apr. 2019, n. 31: Disposizioni in materia di azione di classe.

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Codice civile 2020
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DISPOSIZIONI
SULLA LEGGE IN GENERALE(1)
SULLA LEGGE IN GENERALE(1)
(1) Comunemente dette Disposizioni preliminari (D.P.)
Gli artt. dal 17 al 31 sono stati abrogati dallâart. 73 della L. 31 mag. 1995, n. 218 con decorrenza 1 settembre 1995. Per la disciplina transitoria v. art. 72 della stessa legge.
- Capo I - Delle fonti del diritto [1-9]
- Capo II - Dellâapplicazione della legge in generale [10-31]
CAPO I
Delle fonti del diritto
Delle fonti del diritto
Art. 1. Indicazioni delle fonti. â Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) le norme corporative;(1)
4) gli usi.
(1) V. la nota allâart. 5.
Art. 2. Leggi. â La formazione delle leggi e lâemanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.
Art. 3. Regolamenti. â Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.
Art. 4. Limiti della disciplina regolamentare. â I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dellâart. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Art. 5. Norme corporative. â Sono norme corporative [le ordinanze corporative], gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro [e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive].(1)
(1) Lâordinamento corporativo è stato soppresso con D.L.L. 23 nov. 1944, n. 369. Per effetto di tale soppressione devono ritenersi abrogate tutte le norme che quellâordinamento presuppongono. Lâart. 43 del decreto citato ha lasciato però in vigore, salvo le successive modifiche, le norme corporative giĂ sorte, e cioĂŠ quelle contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli artt. 10 e 13 della L. 3 apr. 1926, n. 653, agli artt. 8 e 11 della L. 5 feb. 1934, n. 163 e agli artt. 4 e 5 del R.D.L. 9 ago. 1943, n. 721.
Art. 6. Formazione ed efficacia delle norme corporative. â La formazione e lâefficacia delle norme corporative sono disciplinate nel codice civile e in leggi particolari.
Art. 7. Limiti della disciplina corporativa. â Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti.(1)
(1) V. la nota allâart. 5.
Art. 8. Usi. â Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.
Le norme corporative(1) prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.
(1) V. la nota allâart. 5.
Art. 9. Raccolte di usi. â Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.(1)
(1) V. R.D. 20 set. 1934, n. 2011; D.L.C.P. 27 gen. 1947, n. 152.
CAPO II
Dellâapplicazione della legge in generale(1)
Dellâapplicazione della legge in generale(1)
(1) Gli articoli da 17 a 31 del presente capo sono stati abrogati dallâart. 73, L. 31 nov. 1995, n. 218.
Art. 10. Inizio dellâobbligatorietĂ delle leggi e dei regolamenti. â Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimo-quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione,(1) salvo che sia altrimenti disposto.
Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.
(1) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 11. Efficacia della legge nel tempo. â La legge non dispone che per lâavvenire: essa non ha effetto retroattivo.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purchĂŠ non preceda quella della stipulazione.
Art. 12. Interpretazione della legge. â Nellâapplicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principĂŽ generali dellâordinamento giuridico dello Stato.
Art. 13. Esclusione dellâapplicazione analogica delle norme corporative. â Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplate.
Art. 14. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali. â Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.(1)
(1) Per le disposiz. penali delle leggi finanziarie v. art. 20 L. 7 gen. 1929, n. 4.
Art. 15. Abrogazione delle leggi. â Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilitĂ tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchĂŠ la nuova legge regola lâintera materia giĂ regolata dalla legge anteriore.
Art. 16. Trattamento dello straniero. â Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocitĂ e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.
Art. 17-31.(1)
(1) La Corte cost., con sent. 4 lug. 2006, n. 254, ha dichiarato l'ill. cost. dellâart. 19, c. 1 - abrogato con decorrenza 31 dic. 1996 dallâart. 73 L. 31 mag. 1995, n. 218, ma applicabile ai giudizi instaurati anteriormente - secondo cui ÂŤi rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonioÂť, in relazione agli artt. 3, c. 1 e 29, c. 2, della costituzione, atteso che realizza una discriminazione nei confronti della moglie per ragioni legate esclusivamente alla diversitĂ di sesso.
V. nota al Titolo.
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA(1)
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA(1)
(1) V. Att. 1-51; Trans. 114-131.
⢠Titolo I - Delle persone fisiche [1-10]
⢠Titolo II - Delle persone giuridiche [11-42-bis]
- Capo I - Disposizioni generali [11-13]
- Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni [14-35]
- Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati [36-42-bis]
⢠Titolo III - Del domicilio e della residenza [43-47]
⢠Titolo IV - Dellâassenza e della dichiarazione di morte presunta [48-73]
- Capo I - Dellâassenza [48-57]
- Capo II - Della dichiarazione di morte presunta [58-68]
- Capo III - Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora lâesistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta [69-73]
⢠Titolo V - Della parentela e dellâaffinitĂ [74-78]
⢠Titolo VI - Del matrimonio [79-230-ter]
- Capo I - Della promessa di matrimonio [79-81]
- Capo II - Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato [82-83]
- Capo III - Del matrimonio celebrato davanti allâufficiale dello stato civile [84-142]
- Capo IV - Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio [143-148]
- Capo V - Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi [149-158]
- Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia [159-230-ter]
⢠Titolo VII - Dello stato di figlio [231-290]
- Capo I - Della presunzione di paternitĂ [231-235]
- Capo II - Delle prove della filiazione [236-243-bis]
- Capo III - Dellâazione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio [244-249]
- Capo IV - Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio [250-268]
- Capo V - Della dichiarazione giudiziale della paternitĂ e della maternitĂ [269-290]
⢠Titolo VIII - Dellâadozione di persone maggiori di etĂ [291-314]
- Capo I - Dellâadozione di persone maggiori di etĂ e dei suoi effetti [291-310]
- Capo II - Delle forme della adozione di persone di maggiore etĂ [311-314]
- Capo III - Dellâadozione speciale
⢠Titolo IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio [315-342-ter]
- Capo I - Dei diritti e doveri del figlio [315-337]
- Capo II - Esercizio della responsabilitĂ genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullitĂ del matrimonio ovvero allâesito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio [337-bis-342]
⢠Titolo IX-bis. - Ordini di protezione contro gli abusi familiari [342-bis-342-ter]
⢠Titolo X - Della tutela e dellâemancipazione [343-399]
- Capo I - D...
Table of contents
- Disposizioni - Sulla legge in generale [1-31]
- Libro primo - Delle persone e della famiglia [1-455]
- Libro secondo - Delle successioni [456-809]
- Libro terzo - Della proprietĂ [810-1172]
- Libro quarto - Delle obbligazioni [1173-2059]
- Libro quinto - Del lavoro [2060-2642]
- Libro sesto - Della tutela dei diritti [2643-2969]
- Disposizioni per lâattuazione del codice civile e disposizioni transitorie [1-256]
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