Codice di procedura penale 2020
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Codice di procedura penale 2020

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Codice di procedura penale 2020

About this book

Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto contoD.L. 30 dic. 2019, n. 161: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioniL. 8 ago. 2019, n. 77: Conversione del D.L. 14 giu. 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblicaL. 19 lug. 2019, n. 69: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

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Information

Publisher
Hoepli
Year
2020
eBook ISBN
9788820396152
Topic
Law
Subtopic
Criminal Law
Index
Law
LIBRO PRIMO
SOGGETTI(1)
(1) V. Att. 1-38.
• Titolo I - Giudice [1-49]
- Capo I - Giurisdizione [1-3]
- Capo II - Competenza [4-16]
- Capo III - Riunione e separazione di processi [17-19]
- Capo IV - Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza [20-27]
- Capo V - Conflitti di giurisdizione e di competenza [28-32]
- Capo VI - Capacità e composizione del giudice [33-33-quater]
- Capo VI-bis - Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale [33-quinquies-33-nonies]
- Capo VII - Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice [34-44]
- Capo VIII - Rimessione del processo [45-49]
• Titolo II - Pubblico ministero [50-54-quater]
• Titolo III - Polizia giudiziaria [55-59]
• Titolo IV - Imputato [60-73]
• Titolo V - Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria [74-89]
• Titolo VI - Persona offesa dal reato [90-95]
• Titolo VII - Difensore [96-108]
TITOLO I
Giudice
CAPO I
Giurisdizione
Art. 1. Giurisdizione penale. – 1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.(1)
(1) V. art. 1 R.D. 30 gen. 1941, n. 12.
Art. 2. Cognizione del giudice. – 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.
2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
Art. 3. Questioni pregiudiziali. – 1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.
2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio.
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.
CAPO II
Competenza(1)
(1) V. Coord. art. 210.
SEZIONE I
Disposizione generale
Art. 4. Regole per la determinazione della competenza. – 1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
SEZIONE II
Competenza per materia
Art. 5. Competenza della corte di assise.(1) – 1. La corte di assise è competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal D.P.R. 9 ott. 1990, n. 309;(2)
b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584 del c.p.;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593 del c. p.;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla L. 9 ott. 1967, n. 962 e nel titolo I del libro II del c. p., sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;
d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, c. 6, 600, 601, 602 del c.p., nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.(3,4)
(1) V. Cost. 102(3); L. 10 apr. 1951, n. 287, in App: Corti di assise.
(2) Lettera così sostituita dall’art. 1, lett. a) del D.L. 12 feb. 2010, n. 10, conv. con modif. in L. 6 apr. 2010, n. 52.
(3) Lettera aggiunta dall’art. 1, lett. b) del D.L. 12 feb. 2010, n. 10, conv. con modif. in L. 6 apr. 2010, n. 52.
(4) Ai sensi del c. 2 dell’art. 1 del D.L. 12 feb. 2010, n. 10, fermo quanto previsto dall’art. 2, le disposizioni di cui al c. 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 12 feb. 2010, n. 10 cit. solo nei casi in cui alla data del 30 giu. 2010 non sia stata già esercitata l’azione penale.
Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 12 feb. 2010, n. 10, in deroga a quanto previsto nell’art. 1, c. 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto cit., relativi ai delitti di cui all’art. 416-bis del c.p., comunque aggravati, è competente il tribunale anche nell’ipotesi in cui sia stata già esercitata l’azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d’assise.
Art. 6. Competenza del tribunale.(1) – 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise, o del giudice di pace.(2)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 166 del D.lgs. 19 feb. 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giu. 1999.
(2) Le parole “o del giudice di pace” sono state aggiunte dall’art. 47 del D.lgs. 28 ago. 2000, n. 274.
Art. 7. [Competenza del pretore.](1)
(1) Articolo abrog. dall’art. 218, D.lgs. 19 feb. 1998, n. 51 recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giu. 1999.
SEZIONE III
Competenza per territorio
Art. 8. Regole generali. – 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Art. 9. Regole suppletive. – 1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell’articolo 8, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato.
3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335.
Art. 10. Competenza per reati commessi all’estero. – 1. Se il reato è stato commesso interamente all’estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell’arresto o della consegna dell’imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.
1-bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.(1)
2. In tutti gli altri casi, se non è possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1-bis la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335.(2)
3. Se il reato è stato commesso in parte all’estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.
(1) Comma ins. dall’art. 6, c. 3, D.L. 16 mag. 2016, n. 67 conv. in L. 14 lug. 2016, n. 131. Ai sensi del medesimo articolo: «Le disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
(2) Comma così modif. dall’art. 6, c. 3, D.L. 16 mag. 2016, n. 67 conv. in L. 14 lug. 2016, n. 131. Ai sensi del medesimo articolo: «Le disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Art. 11. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.(1) – 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.
3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persone offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.
(1) Articolo così sost. dall’art. 1, L. 2 dic. 1998, n. 420.
Art. 11-bis. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.(1,2) – 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo(2) di cui all’art. 76-bis dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell’art. 11.
(1) Articolo ins. dall’art. 2, L. 2 dic. 1998, n. 420.
(2) Ai sensi dell’art. 20, c. 4, D.L. 18 feb. 2015, n. 7, conv. con modif. in L. 17 apr. 2015, n. 43, le parole: «Direzione nazionale antimafia» sono sost. da «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».
SEZIONE IV
Competenza per connessione(1)
(1) V. Cost. 25.
Art. 12. Casi di connessione.(1) – 1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento;
b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;(1)
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri [o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità].(2)
(1) Sulla commissione davanti al giudice di pace si veda l’art. 7 del D.lgs. 28 ago. 2000, n. 274.
(2) Parole soppresse dalla L. 1 mar. 2001, n. 63.
Art. 13. Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali. – 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte c...

Table of contents

  1. Libro primo - Soggetti [1-108]
  2. Libro secondo - Atti [109-186]
  3. Libro terzo - Prove [187-271]
  4. Libro quarto - Misure cautelari [272-325]
  5. Libro quinto - Indagini preliminari e udienza preliminare [326-437]
  6. Libro sesto - Procedimenti speciali [438-464-novies]
  7. Libro settimo - Giudizio [465-548]
  8. Libro ottavo - Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica [549-567]
  9. Libro nono - Impugnazioni [568-647]
  10. Libro decimo - Esecuzione [648-695]
  11. Libro undicesimo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere [696-746-quater]
  12. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie - D.lgs. 28 lug. 1989, n. 271 [1-260]
  13. Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale - D.m. 30 set. 1989, n. 334 [1-36]