CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITĂ TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LâIRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA DâAUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA
LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, lâIrlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica dâAustria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, âgli Stati membri della zona euroâ o âi membri del MESâ),
DETERMINATE a garantire la stabilitĂ finanziaria della zona euro,
RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 relative allâistituzione di un meccanismo europeo di stabilitĂ ,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessitĂ per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente di stabilitĂ . Il presente meccanismo europeo di stabilitĂ (MES) assumerĂ il compito attualmente svolto dal Fondo europeo di stabilitĂ finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove necessario, lâassistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro.
(2) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2011/199/UE che modifica lâarticolo 136 del trattato sul funzionamento dellâUnione europea relativamente a un meccanismo di stabilitĂ per gli Stati membri la cui moneta è lâeuro1; a tal fine è stato aggiunto il seguente paragrafo allâarticolo 136: âGli Stati membri la cui moneta è lâeuro possono istituire un meccanismo di stabilitĂ da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilitĂ dellâintera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nellâambito del meccanismo sarĂ soggetta a una rigorosa condizionalitĂ .â.
(3) Nellâottica di migliorare lâefficacia dellâassistenza finanziaria e di prevenire il rischio di contagio finanziario, in data 21 luglio 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è lâeuro hanno convenuto di âaccrescere la flessibilitĂ [del MES] legata a unâadeguata condizionalitĂ â.
(4) Il rigoroso rispetto del quadro dellâUnione europea, della sorveglianza macroeconomica integrata, con particolare riguardo al patto di stabilitĂ e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici e delle regole di governance economica dellâUnione europea, dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di fiducia che possano compromettere la stabilitĂ della zona euro.
(5) Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati Membri la cui moneta è lâeuro hanno deciso di procedere verso unâunione economica piĂš forte, compresi un nuovo patto di bilancio e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da attuare attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla stabilitĂ , sul coordinamento e sulla governance nellâunione economica e monetaria (âTSCGâ). Il TSCG aiuterĂ a sviluppare un coordinamento piĂš stretto allâinterno della zona euro al fine di garantire una duratura, sana e robusta gestione delle finanze pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di instabilitĂ finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono complementari nel promuovere la responsabilitĂ e la solidarietĂ di bilancio allâinterno dellâUnione economica e monetaria. Viene riconosciuto e accettato che la concessione dellâassistenza finanziaria nellâambito dei nuovi programmi previsti dal MES sarĂ subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG da parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo di recepimento di cui allâarticolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo.
(6) Considerate le forti interrelazioni allâinterno della zona euro, gravi minacce alla stabilitĂ finanziaria degli Stati membri la cui moneta è lâeuro possono mettere a rischio la stabilitĂ finanziaria della zona euro nel suo complesso. Il MES può pertanto fornire un sostegno alla stabilitĂ sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, se indispensabile per salvaguardare la stabilitĂ finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri. Il volume della capacitĂ massima iniziale di finanziamento erogabile dal MES è fissato a 500 000 milioni di EUR, incluso il sostegno in essere alla stabilitĂ del FESF. Lâadeguatezza del volume della capacitĂ massima consolidata di finanziamento erogabile dal MES e dal FESF sarĂ , tuttavia, oggetto di nuova valutazione prima dellâentrata in vigore del presente trattato. Se del caso, esso sarĂ aumentato dal consiglio dei governatori del MES, a norma dellâarticolo 10, previa entrata in vigore del presente trattato.
(7) Tutti gli Stati membri della zona euro diventeranno membri del MES. Per effetto dellâadesione alla zona euro, lo Stato membro dellâUnione europea dovrebbe diventare membro del MES con gli stessi diritti e obblighi delle parti contraenti.
(8) Il MES coopererĂ strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilitĂ . La partecipazione attiva del FMI sarĂ prevista sia a livello tecnico che finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiederĂ lâassistenza finanziaria dal MES rivolgerĂ , ove possibile, richiesta analoga al FMI.
(9) Gli Stati membri dellâUnione europea la cui moneta non è lâeuro (âStati membri non facenti parte della zona euroâ) che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a unâoperazione di sostegno alla stabilitĂ prevista a favore di Stati membri della zona euro, saranno invitati a partecipare, in qualitĂ di osservatori, alle riunioni del MES in cui saranno discussi tale sostegno alla stabilitĂ e la relativa sorveglianza. Essi avranno accesso a tutte le informazioni in tempo utile e saranno opportunamente consultati.
(10) Il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi degli Stati membri dellâUnione europea hanno autorizzato le parti contraenti del presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla Banca centrale europea (BCE) di svolgere i compiti previsti dal presente trattato.
(11) Nella dichiarazione del 28 novembre 2010 lâEurogruppo ha affermato che, al fine di tutelare la liquiditĂ dei mercati, saranno inserite nelle modalitĂ e nelle condizioni di emissione di tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro clausole dâazione collettiva (âCACsâ) identiche e in formato standard. Come richiesto dal Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il regime giuridico che disciplina lâinserimento delle CACs nei titoli di Stato della zona euro è stato definito dal comitato economico e finanziario.
12) In linea con la prassi del FMI, in casi eccezionali si prende in considerazione una forma adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato nei casi in cui il sostegno alla sta...