Diritto e intelligenza artificiale
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Diritto e intelligenza artificiale

Profili generali – Soggetti – Contratti – Responsabilità civile – Diritto bancario e finanziario – Processo civile

Guido Alpa

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Diritto e intelligenza artificiale

Profili generali – Soggetti – Contratti – Responsabilità civile – Diritto bancario e finanziario – Processo civile

Guido Alpa

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Anche per i giuristi l’applicazione delle tecniche di intelligenza artificiale alle attività umane ha creato la necessità di adottare un nuovo lessico che si adatti alle categorie della scienza giuridica e possa fronteggiare i nuovi fenomeni che quella applicazione comporta.
Di qui i saggi introduttivi a questo manuale che insistono sulle definizioni e sul linguaggio.
Adottando le categorie usuali si è poi cercato di ripartire la materia tenendo conto dei soggetti – non solo dei soggetti animati ma anche di quelli, come i robot – che partecipano di alcuni rapporti propri delle persone fisiche e di altri propri delle cose, gli oggetti, in particolare i contratti, la responsabilità civile e i danni, e si sono effettuate incursioni in settori di diritto speciale, come il diritto dei dati personali, il diritto d’autore, il diritto sanitario, il diritto bancario e il diritto finanziario, che si prestano più di altri, alla applicazione delle tecnologie digitali.
Si sono raccolti i risultati delle prime ricerche dottrinali,delle prime pronunce, e i provvedimenti più rilevanti dell’Unione europea.

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Information

Year
2020
ISBN
9788833792101
Topic
Droit
Subtopic
Droit civil
IL PROCESSO CIVILE

Il processo civile nell’era digitale: spunti di diritto comparato

Clarissa Giannaccari

Le tecnologie non sono semplici aiuti esterni, ma comportano trasformazioni delle strutture mentali, e in special modo quando hanno a che vedere con la parola1.
SOMMARIO: 1.Era digitale e applicazione della giustizia: quale cambiamento? – 2. Informatica e processo: definizioni e precisazioni terminologiche. PCT: una questione anche di linguaggio. – 3. Giustizia telematica in Europa. L’esperienza estone e tedesca. – 3.1. PCT finlandese: l’espansione di una piattaforma che “ricorda”. – 3.2. Il modello inglese: MCOL e la possibilità di una giustizia dialogata. – 1.4. L’Unione Europea e una nuova concezione di diritto processuale telematico. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Era digitale e applicazione della giustizia: quale cambiamento?

Il futuro si costruisce comprendendo i bisogni e dando loro una risposta. Se la comprensione dei bisogni è un’attività strettamente umana, guidata dall’empatia che solo l’essere umano è in grado di provare; la tecnologia, oggi, è lo strumento più efficace a disposizione dell’uomo per rispondere ai propri bisogni: per tal motivo, essa ha un ruolo fondamentale nella creazione di luoghi e servizi per i consociati.
La svolta informatica2 che vive la nostra società comporta la destrutturalizzazione del tempo, dello spazio e delle gerarchie3, annullando quelle che sono le categorie classiche dell’uomo. In tale contesto, si trovano a dover operare i giuristi e, in primis, il Legislatore, per regolare, secondo giustizia, la vita nella società civile, costituita da fenomeni e fattispecie che si ripetono nella sostanza da millenni, ma cambiano fisionomia per l’utilizzo di nuovi strumenti e per lo sviluppo di nuove forme di relazione.
Nulla come la giustizia, dunque, ci induce ad interrogarci su che cosa voglia dire essere umani nell’era dell’intelligenza artificiale.
La rivoluzione informatica4 5 e telematica del principale strumento di applicazione della giustizia, vale a dire il processo, prima che funzionale ad un miglioramento della qualità del servizio di giustizia, risulta ormai essere una trasformazione ineludibile.
In maniera dirompente, il processo telematico6 ha fatto ingresso nelle aule dei tribunali7, obbligando gli operatori del diritto a cambiare metodo di lavoro, ma anche e soprattutto, approccio al diritto sostanziale e procedurale e ai rapporti che si snodano tra le innumerevoli figure che popolano un procedimento giudiziario8.
Innanzi alla richiesta di cambiamento, forse radicale, richiesto dallo strumento tradizionale dematerializzato, in maniera approssimativa, si possono rintracciare due tipi di approccio. Un primo atteggiamento, in modo rassicurante e riduttivo, vede lo strumento informatico come un modo più rapido di formazione e trasmissione di atti e comunicazioni nel processo, sicché, alla base di tale orientamento, vi è la convinzione che il sistema processuale, nonostante l’elemento tecnologico, rimanga invariato e nessun cambiamento chieda all’operatore del diritto; un secondo modo di percepire il cambiamento telematico della giustizia, invece, vede in esso l’occasione di rifondare una rinnovata concezione del processo9 in linea con la profonda trasformazione del nuovo modo di esprimersi, di comunicare e di vivere.
Tuttavia, si registra un diffuso atteggiamento di chiusura10 che non riesce ad accogliere la tecnologia nelle mura del diritto e del diritto processuale. L’informatizzazione porta con sé, infatti, numerosi ostacoli da affrontare, costituiti da alcune strutture su cui si basa la società – per citarne alcune: la mancata corrispondenza della cultura amministrativa tradizionale con la cultura digitale; la carenza di una specifica progettualità di tipo informatico, provocata dall’assenza di sicurezza nel governare la macchina; la limitatezza con cui sono considerate le potenzialità informatiche11 – ciò nondimeno, l’e-government12 appare un percorso utile a rifondare una nuova idea di cittadinanza in cui l’amministrazione pubblica si può definire “citizen oriented”, vale a dire ispirata ad un criterio di co-responsabilità dei cittadini, di partecipazione all’attività amministrativa13, e magari di controllo di essa, atteggiamenti legittimati non solo dal diritto di vedere rispettare le norme anche dai centri di potere, ma, soprattutto, dalla qualità dei servizi erogati e dei risultati ottenuti14.

2. Informatica e processo: definizioni e precisazioni terminologiche. PCT: una questione anche di linguaggio.

In un contesto più ampio così tratteggiato, si inserisce la portata sconvolgente del processo telematico, all’interno del più ampio passaggio dalla cultura cartacea a quella digitale e che, in primo luogo, ci invita ad una riflessione che origina dal significato delle parole usate dall’informatica giudiziaria15 e si risolve in un focus sul linguaggio.
Quanto alla prima considerazione, il termine telematico, che definisce la nuova dimensione del processo civile, etimologicamente deriva dal greco ed è composto dall’avverbio greco «tele», lontano, e dal suffisso «ema» che indica l’elemento funzionale che dà forma a qualcosa. Potremmo, dunque, definire telematico lo strumento che ci permette di dare forma e funzione al pensiero anche da lontano16. Tuttavia, con un volo pindarico, si può ricordare che Thélème era anche l’abbazia immaginaria con cui il gigante Gargantua17 prefigurava un mondo di libertà consapevole. Essa era, infatti, un luogo senza muraglie interne né esterne, dove tutti potevano entrare ed essere bene accolti, ognuno poteva apportare il suo contributo e qualcuno si poteva anche smarrire. Il processo telematico potrebbe allora diventare un luogo di più efficiente e consapevole applicazione della giustizia in un contesto di corresponsabilità, in cui un ruolo centrale è svolto dagli avvocati, grazie anche alle caratteristiche del linguaggio telematico, il cui incontro con quello giuridico potrebbe essere molto più fruttuoso di quanto non appaia a prima vista18. In questa sede, ci si limita a richiamare in maniera sommaria alcune considerazioni sul punto.
Le differenze di linguaggio tra informatica e diritto si presentano sostanziali: al diritto è connaturale un linguaggio caratterizzato da flessibilità e sfumature di significato che possono cogliere tutte le sfaccettature degli eventi secondo l’esegesi giuridica; mentre l’informatica è costituita da un linguaggio a sé stante19, artificiale, caratterizzato da precisione e controllabilità dell’elaborazione automatica20. I linguaggi non sono intercambiabili, ma al giurista, in questa era, è assegnato l’ulteriore compito di far fruttare appieno le potenzialità del digitale, a partire dall’utilizzo della lingua telematica.
Inoltre, non si può trascurare la multimedialità del linguaggio telematico, che coinvolge non solo l’occhio nella lettura o l’orecchio nell’ascolto, ma l’insieme dei fattori sensoriali del destinatario: è chiara, dunque, l’enorme potenzialità di riproduzioni di cose, fatti ed eventi che può essere contenuta in un documento informatico21. Esso, protagonista del nuovo processo, è, in primo luogo, interattivo e, dunque, in grado di riprodurre tutte le possibili forme di comunicazione con un solo supporto. Inoltre, attraverso l’uso dell’ipertesto22, il documento informatico si accosta molto di più alla struttura del pensiero umano, che non è sempre lineare e consequenziale.
Il linguaggio telematico, dunque, favorendo l’immediatezza, la concentrazione e l’oralità potrebbe essere un valido strumento per una nuova concezione di processo, essendo le richiamate caratteristiche le chiavi a cui Chiovenda affidava il buon andamento della giustizia23, senza ancora poterne apprezzare i risvolti che esse assumono nell’era informatica, che, in parte, sembra che il legislatore francese stia recependo24.
Con una brevissima digressione, sembra il caso di notare che l’esperienza francese è emblematica in tema di telematizzazione della giustizia. Ed infatti, ad oggi la Francia è uno dei tanti Paesi europei che non ha adottato il processo telematico, inteso quale piattaforma di formazione di fascicoli e replicazione dei processi su piattaforma online, eccetto che per il processo di legittimità avanti alla Cour de Cassation25. Non sembra superfluo ricollegare una dematerializzazione della giustizia a partire dal suo ultimo e prestigioso stadio, alla semplicità e lapidarietà delle norme che disciplinano il processo di cassazione francese26, nonché ad una sana e consapevole concezione della giustizia, dettata, forse, dall’alto grado di cultura, non solo giuridica, che dovrebbe contraddistinguere gli operatori del diritto a quel livello.
Contrariamente, per i gradi di giustizia inferiori27, caratterizzati dall’oralità28, attualmente non esiste una piattaforma di processi, ma si è approdati, dopo vari sistemi29, all’E-barreau30, sistema di comunicazione elettronica tra le Corti e gli avvocati. Il sistema è stato pensato come un equivalente della tradizionale procedura e, dunque, come un modo diverso di compiere le stesse azioni, ma in maniera più efficiente; lasciando, però, quasi completamente fuori dall’informatizzazione il lavoro del giudice. Tuttavia, l’impostazione di fondo ha mostrato subito la sua insufficienza. Ed infatti, la possibilità di accesso alla piatt...

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