Diritto di Autore 4.0
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Diritto di Autore 4.0

L'intelligenza artificiale crea? - Con legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiornata, annotata e coordinata con il Regolamento di esecuzione

Laura Chimienti

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L'intelligenza artificiale crea? - Con legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiornata, annotata e coordinata con il Regolamento di esecuzione

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Una nuova realtà stravolge gli equilibri del diritto d’autore: l’Intelligenza artificiale (AI) produce delle “Creazioni artificiali” (CA). Nasce così la necessità di proteggere nel contempo le CA e le tradizionali Opere preesistenti che sono utilizzate per “istruire” l’AI; si deve scegliere la branca del diritto che assicurerà la protezione, stabilire chi sono i titolari e quali esclusive verranno assicurate, nonché garantire i diritti d’autore preesistenti delle opere oggetto del deep learning e del machine learning.
Possibile una tutela nel diritto d’autore per garantire ingenti investimenti economici e tecnologici fatti per la realizzazione delle AI? «Diritto d’autore 4.0 cerca di individuare gli istituti giuridici più confacenti per assicurare una protezione rispettosa degli interessi economici sottostanti alle nuove creazioni artificiali.... Lo studio è accompagnato dalla pubblicazione della versione aggiornata e coordinata della Legge sul diritto d’autore e del suo Regolamento di esecuzione… che dovrà essere implementata per poter consentire l’ampliamento del suo raggio di azione per una protezione consona delle creazioni artificiali» (Giorgio Assumma).
Di interesse per studiosi di diritto d’autore e professionisti del settore; per MIBAC, società di gestione collettiva e associazioni di categoria (vista la regolamentazione di Copia privata/Equo compenso per “decompilazione”); per AGCOM, AGCM, Istituzioni europee, Istituto italiano per l’intelligenza artificiale.

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Information

Year
2020
ISBN
9788833792378

Appendice

LEGGE 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d’autore o di altri diritti connessi al suo esercizio coordinata con il Regolamento di esecuzione, Regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369. (Aggiornata a maggio 2020)
LEGGE 22 aprile 1941, n. 633
Protezione del diritto d’autore o di altri diritti connessi al suo esercizio.
Titolo I
Disposizioni sul diritto di autore
Capo I
Opere protette
Vittorio Emanuele III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ
DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
Art. 1.
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore1.
Art. 2.
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sĂŠ opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia2 3;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo.
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II4.
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.5
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto6.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sĂŠ carattere creativo e valore artistico7.
Art. 3.
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Art. 4.
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Art. 5.
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
Capo II
Soggetti del diritto
Art. 6.
Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 7.
È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Art. 8.
È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
Art. 9.
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un’opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell’autore, finché questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 10.
Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l’opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell’opera può essere autorizzata dall’autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Art. 11.
Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli Enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonchĂŠ alle Accademie e agli altri Enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
Capo III
Contenuto e durata del diritto di autore
Sezione I
Protezione della utilizzazione economica dell’opera
Art. 12.
L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis8.
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Art. 12-ter9.
Salvo patto contrario, qualora un’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera.
Art. 1310.
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 14.
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente.
Art. 15.
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all’interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo11.
Art. 51. Regolamento di esecuzione
Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l’obbligo anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale di redigere per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di trasmetterlo all’ufficio incaricato dell’esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento. Per quanto riguarda i programmi radiofonici, il termine di presentazione è determinato mediante accordi fra l’ente esercente e l’ufficio incaricato della esazione del diritto demaniale.
Agli effetti del controllo sulle esecuzioni pubbliche delle opere suddette registrate sulle pellicole in programmazione in spettacoli cinematografici, il produttore o il concessionario per le pellicole originariamente di produzione straniera, ha l’obbligo di comunicare all’ente incaricato dell’esazione del diritto, al momento della prima programmazione, l’elenco di ogni composizione musicale registrata sulla pellicola. Gli esercenti di spettacoli cinematografici hanno poi l’obbligo di comunicare al detto ente il programma con la semplice indicazione del titolo del film e della ditta produttrice o concessionaria.
Art. 15-bis12.
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l’esecuzione, rappresentazione o reci...

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