Appendice
LEGGE 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto dâautore o di altri diritti connessi al suo esercizio coordinata con il Regolamento di esecuzione, Regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369. (Aggiornata a maggio 2020)
LEGGE 22 aprile 1941, n. 633
Protezione del diritto dâautore o di altri diritti connessi al suo esercizio.
Titolo I
Disposizioni sul diritto di autore
Capo I
Opere protette
Vittorio Emanuele III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTĂ
DELLA NAZIONE
RE DâITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE DâETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
Art. 1.
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dellâingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allâarchitettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresĂŹ protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonchĂŠ le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dellâautore1.
Art. 2.
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sĂŠ opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dellâarte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia2 3;
5) i disegni e le opere dellâarchitettura;
6) le opere dellâarte cinematografica, muta o sonora, semprechĂŠ non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo.
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II4.
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchĂŠ originali quale risultato di creazione intellettuale dellâautore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.5
9) le banche di dati di cui al secondo comma dellâarticolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto6.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sĂŠ carattere creativo e valore artistico7.
Art. 3.
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Art. 4.
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sullâopera originaria, sono altresĂŹ protette le elaborazioni di carattere creativo dellâopera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dellâopera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Art. 5.
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
Capo II
Soggetti del diritto
Art. 6.
Il titolo originario dellâacquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dellâopera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 7.
Ă considerato autore dellâopera collettiva chi organizza e dirige la creazione dellâopera stessa.
Ă considerato autore delle elaborazioni lâelaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Art. 8.
Ă reputato autore dellâopera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme dâuso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dellâopera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome dâarte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
Art. 9.
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato unâopera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dellâautore, finchĂŠ questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorchĂŠ si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dellâarticolo precedente.
Art. 10.
Se lâopera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di piĂš persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e lâopera non può essere pubblicata, se inedita, nĂŠ può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza lâaccordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o piĂš coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dellâopera può essere autorizzata dallâautoritĂ giudiziaria, alle condizioni e con le modalitĂ da essa stabilite.
Art. 11.
Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli Enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonchĂŠ alle Accademie e agli altri Enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
Capo III
Contenuto e durata del diritto di autore
Sezione I
Protezione della utilizzazione economica dellâopera
Art. 12.
Lâautore ha il diritto esclusivo di pubblicare lâopera.
Ha altresĂŹ il diritto esclusivo di utilizzare economicamente lâopera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con lâesercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. Ă considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis8.
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nellâesecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Art. 12-ter9.
Salvo patto contrario, qualora unâopera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nellâesercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dellâopera.
Art. 1310.
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dellâopera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, lâincisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 14.
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto lâuso dei mezzi atti a trasformare lâopera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nellâarticolo precedente.
Art. 15.
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dellâopera musicale, dellâopera drammatica, dellâopera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dellâopera orale. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dellâopera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dellâistituto di ricovero, purchĂŠ non effettuata a scopo di lucro.
Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, allâinterno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo11.
Art. 51. Regolamento di esecuzione
Chi dirige lâesecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha lâobbligo anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale di redigere per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di trasmetterlo allâufficio incaricato dellâesazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata, al piĂš tardi entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento. Per quanto riguarda i programmi radiofonici, il termine di presentazione è determinato mediante accordi fra lâente esercente e lâufficio incaricato della esazione del diritto demaniale.
Agli effetti del controllo sulle esecuzioni pubbliche delle opere suddette registrate sulle pellicole in programmazione in spettacoli cinematografici, il produttore o il concessionario per le pellicole originariamente di produzione straniera, ha lâobbligo di comunicare allâente incaricato dellâesazione del diritto, al momento della prima programmazione, lâelenco di ogni composizione musicale registrata sulla pellicola. Gli esercenti di spettacoli cinematografici hanno poi lâobbligo di comunicare al detto ente il programma con la semplice indicazione del titolo del film e della ditta produttrice o concessionaria.
Art. 15-bis12.
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando lâesecuzione, rappresentazione o reci...