SOMMARIO. 1. Lâefficacia erga omnes del contratto collettivo tra inattuazione dellâart. 39 Cost. e rimedi giurisprudenziali. 2. LâinderogabilitĂ del contratto collettivo da parte del contratto individuale. 3. Lâestensione dellâefficacia soggettiva ad opera della giurisprudenza e del legislatore. 4. Le funzioni del contratto collettivo: la funzione normativa tradizionale. 5. Nuove funzioni del contratto collettivo: la funzione qualificatoria . 6. Differenze tra autonomia individuale e autonomia collettiva quanto alla funzione qualificatoria . 7. Qualificazione del contratto di lavoro e nuovi modelli contrattuali dopo il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. 8. Il contratto di lavoro a progetto come tertium genus tra autonomia e subordinazione . 9. Qualificazione e certificazione del contratto di lavoro dopo il D.Lgs. 276/2003.
1. Lâefficacia erga omnes del contratto collettivo tra inattuazione dellâart. 39 Cost. e rimedi giurisprudenziali.
Il tema della qualificazione dei contratti di lavoro è collegato ai grandi problemi della rappresentanza, del titolo alla contrattazione collettiva, la validità erga omnes degli accordi di lavoro, i contenuti stessi del contratto di lavoro.
Se un problema di qualificazione si pone è, infatti, perchĂŠ a fronte di attivitĂ lavorativa prestata a favore di altri, lâinquadramento di questa nel lavoro autonomo o subordinato implica rilevanti conseguenze in tema di tutela e quindi di uguaglianza sostanziale fra le parÂti del rapporto di lavoro e tra i lavoratori medesimi, perchĂŠ non è pensabile, che, a fronte di mansioni che presentino uniformitĂ di contenuto e modalitĂ di attuazione, possano esserci trattamenti normativi ed economici deteriori per alcuni lavoratori a vangaggio di altri. Tale funzione riequilibriatrice è svolta da contratto collettivo, che, affinchĂŠ ne sia garantita lâeffettivitĂ , deve porsi e risolvere il problema dellâinderogabilitĂ delle sue disposizioni da parte di conÂtratti individuali di lavoro e dellâefficacia delle sue clausole anche nei confronti dei laÂvoratori e datori di lavoro non iscritti alle contrapposte organizzazioni rappresentative.
Solo attraverso lâanalisi degli elementi e del concetto stesso di contratto collettivo, come oggi inteso, sarĂ , pertanto, possibile risolvere lâinterrogativo di fondo circa la funzione qualificatoria che, ad avviso di certa dottrina [1] , potrebbe svolgere lo stesso contratto collettivo.
Ă bene, allora, premettere alcune nozioni circa la funzione normativa e obbligatoÂria [2] del contratto collettivo. Esso è definibile [3] come il contratto stipulato dai contrapposti sindacati (naÂzionali o confederali) dei datori di lavoro e dei lavoratori (rispettivamente conÂtratto collettivo nazionale o accordo interconfederale), ovvero dal singolo daÂtore di lavoro coi rappresentanti dei lavoratori (contratto collettivo aziendaÂle) al fine di predeterminare la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (cosiddetto contenuto normativo) e di instaurare rapporti obbligatori in capo alle stesse parti stipulanti (cosiddetto contenuto obbligatorio).
Come si ricava dalla definizione sopra riportata, il contratto collettivo eserÂcita una duplice funzione [4], una di carattere normativo e lâaltra di carattere obÂbligatorio.
La funzione normativa è certamente la piĂš rilevante e consiste nel deterÂminare il contenuto dei contratti individuali di lavoro al fine di evitare che i singoli lavoratori, per la loro posizione di inferioritĂ economico - soÂciale, siano indotti ad accettare condizioni contrattuali sostanzialmente impoÂste dalla controparte.
Tale funzione caratterizza fin dalle origini il contratto collettivo [5]. QuestâulÂtimo nasce sostanzialmente per lâesigenza di stabilire minimi di trattamento economico e normativo, che devono essere rispettati da parte dei contratti inÂdividuali di lavoro [6].
La funzione normativa del contratto collettivo, è soÂstanzialmente intesa a dare uniformitĂ di contenuto ai contratti individuali di lavoro al fine di ristabilire una situazione di uguaglianza sostanziale fra le parÂti del rapporto stesso. Tale funzione è peraltro realizzabile in presenza di due presupposti [7].
Il primo è lâ inderogabilitĂ delle disposizioni del contratto collettivo da parte del conÂtratto individuale di lavoro: ciò comporta che le clausole del contratto colletÂtivo si sostituiscano automaticamente alle clausole difformi peggiorative del contratto individuale, il quale in tal modo è soggetto alla funzione integratriÂce del primo.
Il secondo è lâ efficacia delle clausole del contratto collettivo anche nei confronti dei laÂvoratori e datori di lavoro non iscritti alle associazioni stipulanti: diversamente questi ultimi potrebbero stipulare condizioni di lavoro inferiori a quelle fissaÂte dal contratto collettivo, con la conseguenza di ristabilire quella situazione di concorrenza fra i lavoratori che il contratto collettivo vuole eliminare.
Sul tema torneremo nel prossimo paragrafo, mentre quanto alla funzione obbligatoria, essa si identifica nel fatto che il contratto collettivo non è inteso solo a preÂdeterminare la disciplina dei rapporti individuali di lavoro, ma può anche reÂgolare i rapporti fra i soggetti collettivi [8], siano essi le stesse parti stipulanti il contratto o le loro organizzazioni interne minori [9].
La distinzione proposta fra parte normativa e parte obbligatoria del conÂtratto collettivo ha un rilievo pratico assai importante [10]. Infatti, assai diversi soÂno gli effetti giuridici [11] che scaturiscono dai due tipi di clausole [12].
Le clausole normative, in quanto intese a stabilire minimi di trattamento economico - normativo per i contratti individuali di lavoro, pongono il probleÂma della spiegazione giuridica delle questioni concernenti lâinderogabilitĂ in pejus del contratto collettivo nei confronti del conÂtratto individuale ovverossia il rapporto fra autonomia individuale ed autoÂnomia collettiva e lâ efficacia soggettiva del contratto collettivo, cioè lâambito di applicabiÂlitĂ dello stesso.
Le clausole obbligatorie richiedono di approfondire la tematica delle conseÂguenze giuridiche dellâinadempimento degli impegni reciprocamente presi dalle parti stipulanti, costituendo un argomento che però esula dagli aspetti che si è deciso dâaffrontare nella tesi.
Lâanalisi degli argomenti attinenti le clausole normative, ovvero lâ inderogabilitĂ del conÂtratto collettivo nei confronti del contratto individuale e quello del suo ambiÂto soggettivo di efficacia sono, invece, diversamente risolvibili a seconda dei tipi di contratti collettivi storicamente succedutisi nel nostro ordinamento [13]: il contratto collettivo corporativo; il contratto collettivo previsto dallâart. 39 Cost.; il contratto collettivo recepito nei decreti legislativi ai sensi della legge n. 741 del 1959 [14]; ed, infine, il contratto collettivo di diritto comune [15], cioè regolato dalla disciplina del contratto in generale (art. 1321 c.c.).
La migliore dottrina [16], invero, a proposito dei contratti collettivi di diritto comune attualmente in uso - in seguito alla mancata attuazione di quelli con validitĂ erga omnes secondo il meccanismo individuato dallâart. 39 Cost. - e per sostenere una loro posizione, diversa per contenuti ed effetti, rispetto ai contratti individuali di cui agli artt. 1321 c.c. e ss., si pone il problema se allâorganizzazione sindacale possa, per la soddisfazione di un interesse collettivo, essere attribuita unâ autoÂnomia collettiva, superiore alla generale autonomia privata individuale che giĂ sâesprime nella contrattazione di diritto comune.
Si osserva al riguardo che, se è vero che lâentrata in vigore della Costituzione repubblicana non ha modificato direttamente lo status dei contratti collettivi di diritto comune [17], è anche vero che le â atteseâ, rimaste deluse, di una legge attuativa dei prinÂcipi costituzionali impedirono di rendersi conto immediatamente di ciò che, invece, era evidente, e cioè che lâart. 39 Cost. â nominavaâ il contratto collettivo e, giĂ cosĂŹ, per la sua esplicita previsione costituzionale, ne faceva un contratto di â diritto specialeâ [18].
Constatazione questâultima che seppure non è, nĂŠ sarebbe stata, sufficiente da sola a risolvere i problemi dellâinderogabilitĂ e della efficacia generaÂlizzata dei contratti collettivi, era, ed è, sufficiente, però, a far riteÂnere che lâart. 39 Cost., por prevedendo esplicitamente soltanto il conÂtratto collettivo con efficacia erga omnes stipulato dalle rappresenÂtanze unitarie dei sindacati registrati, presuppone [19], indipendentemente dalla sua attuazione, che non solo possano assumere rilevanza, sul piano giuridico formale, ed essere soddisfatti interessi del tipo di quelli tutelati con la contrattazione collettiva e che sono stati descritti come interessi collettivi, ma anche che â allâ organizzazione sindacale possa, per la soddisfazione di quellâ interesse, essere attribuita unâ autoÂnomia collettiva, specie del genere autonomia privata individuale, ma da questa diversa per contenuti ed effettiâ [20].
2. LâinderogabilitĂ del contratto collettivo da parte del contratto individuale.
Come si è acutamente rilevato [21], unâaspirazione, al tempo stesso tradizionale e fondamentale, del sindacato dei lavoratori che stipula il contratto collettivo è quella di evitare che un lavoratore possa accettare - spinto dalla concorrenza necessitata e, cioè, dal bisoÂgno di lavorare per vivere - condizioni inferiori di quelle previste dalla disciplina sindacale.
Ă questo il tema dellâ inderogabilitĂ del contratto collettivo da parte del contratto individuale e di cui occorre o...