La tutela del consumatore in blockchain:
nuovi sistemi di scambio, smart contract
e neoformalismo giuridico
di annalisa signorelli
sommario: 1. Introduzione. â 2. Blockchain e nuovi sistemi di scambio â 2.1. Tipologie di operazioni contrattuali in blockchain: un inquadramento. â 2.2. Lâapproccio regolatorio: i tre paradigmi di politica legislativa (cenni). 3. La disciplina protezionistica del consumatore e le operazioni contrattuali su piattaforme DLT: integrazione o rivoluzione? â 4. Informazione del consumatore e autoreferenzialitĂ del sistema blockchain. â 5. Smart conctract quali strumenti di correzione delle asimmetrie contrattuali. â 5.1. Smart contract come quarto contratto? â 6. Il contratto del consumatore nellâera della blockchain. â 6.1. Tempus e locus della conclusione del contratto: ad impossibilia nemo tenetur? â 6.2. Il neoformalismo giuridico e la valenza probatoria del documento informatico iscritto in blockchain. â 7. Blockchain come antidoto alla vessatorietĂ delle clausole contrattuali? â 8. Profili rimediali e statuti di responsabilitĂ . â 9. Conclusioni.
Technological revolutions do not get interesting socially
until they are boring technologically.
(Clay Shirky)
1. introduzione
La civiltĂ giuridica fino alla Rivoluzione francese del 1789 è stata caratterizzata dalla correlazione diretta tra il possesso di un determinato status e la capacitĂ contrattuale: nel diritto romano la possibilitĂ di concludere un contratto era legata allo status della persona, in quanto solo il liberus cives romanus era titolare del potere di negoziazione, ossia del potere di porre in essere quegli strumenti previsti e tutelati in iure. I processi di codificazione del XIX secolo hanno mutato lâimpostazione di fondo, introducendo il concetto di eguaglianza contrattuale delle parti nei rapporti commerciali sullâassunto che lo scambio fosse funzionale allâefficiente allocazione delle risorse. La teorizzazione del contratto come strumento di composizione degli interessi patrimoniali nella societĂ , quale medium per conseguire la ricchezza ad armi pari â sul presupposto che la differenziazione tra gli operatori economici si sarebbe realizzata sulla base di criteri meritocratici â assecondava lo sviluppo del mercato e della fisiologica concorrenza. Le nuove concezioni trovarono piena positivizzazione nel Codice civile del 1942, la cui impostazione di fondo si Ă ncora al concetto di eguaglianza formale tra le parti contrattuali di fronte al negozio giuridico, eliminando gli antichi retaggi legati alle qualitĂ soggettive dei contraenti.
Lâevoluzione della moderna economia, basata su modelli di business che adottano gli strumenti tecnico-giuridici della negoziazione di massa o standard o uniforme ha rimodulato i ruoli nella contrattazione tra professionista e consumatore, riportando in luce le differenze di status tra i contraenti: comâè noto, infatti, il consumatore versa in una fisiologica e strutturale condizione di disparitĂ contrattuale rispetto al professionista, determinata da asimmetrie informative â intese come maggiore disponibilitĂ (e in termini qualitativi e in termini quantitativi) di informazioni da parte del professionista rispetto alla controparte consumatore.
La diseguaglianza sostanziale, che vale a qualificare il consumatore come contraente debole e bisognoso di uno strumentario di tutela specifico, ha indotto il legislatore prima europeo e nazionale poi a intervenire adottando il c.d. Statuto protezionistico del consumatore. Il Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, relativo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori) detta una disciplina volta a creare un ecosistema favorevole nella contrattazione B2C, nel fermo convincimento che la predisposizione di incentivi di tutela ad hoc possa incrementare la fiducia del consumatore, nellâottica sia della customer satisfaction sia del customer empowerment. Tale obiettivo postula, tuttavia, una necessaria âpermeabilitĂ â della normativa â a diversi livelli â allâevoluzione tecnologica che, di per sĂŠ, è potenzialmente foriera di benefici in termini di efficienza, costi e tempistiche per ambo le parti contrattuali; ma che rischia altresĂŹ di incrementare le disparitĂ di potere negoziale in forza dellâaggiunta di un ulteriore elemento di asimmetria: lâanalfabetismo digitale e/o il gap tecnologico.
Con il d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 che attua la Direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, il legislatore domestico ha prestato particolare attenzione al potenziamento della contrattazione telematica, soprattutto nella prospettiva del commercio transfrontaliero, prendendo atto della necessitĂ di regolare la conclusione dei contratti tra professionisti e consumatori che affidano le loro dichiarazioni di volontĂ negoziale a mezzi informatici collegati tra loro attraverso una rete, di solito Internet.
Il tema della contrattazione asimmetrica con il consumatore virtuale â ossia con il consumatore che si avvale esclusivamente di strumenti di contrattazione informatico-telematica e basati sulla piattaforma tecnologica world wide web di Internet â ha assunto nel tempo sempre maggiore rilevanza (non solo dal punto di vista economico-sociale ma anche sotto il profilo giuridico, a seguito della diffusione globale del commercio elettronico) e oggi trova la sua naturale evoluzione nella negoziazione B2C su piattaforme blockchain.
Sebbene ancora in fase di sviluppo, lâutilizzo della blockchain rivoluzionerebbe, rendendoli piĂš efficienti e sicuri, lâarchiviazione di dati, il trasferimento di beni immateriali e la gestione di informazioni e valori digitali o digitalmente espressi.
Se, finora, la rapida espansione dellâe-commerce ha orientato lâintervento legislativo a livello europeo e nazionale verso lâesigenza di assicurare al consumatore â nelle mutate condizioni degli strumenti tecnologici impiegati â garanzie di protezione analoghe a quelle preesistenti, a oggi nuovi scenari giuridici e nuove istanze di protezione si prospettano in conseguenza di una duplicitĂ di fattori: da un lato, della compravendita di valute virtuali, qualificabili alla stregua degli strumenti finanziari, che â per i rischi connessi allâinvestimento â induce a una rivisitazione della disciplina tradizionale di informativa precontrattuale prevista dagli artt. 67 e ss. cod.cons.; dallâaltro, la possibilitĂ di creare un ecosistema di contrattazione senza intermediari, basato sulla decentralizzazione e sui contatti (e contratti) peer-to-peer tra gli operatori economici, pone numerose questioni sul piano dei rapporti negoziali tra professionisti e consumatori.
Il ricorso allâautomazione, sin dalla fase genetica di formazione della volontĂ negoziale, scardina gli schemi tradizionali della contrattazione di massa o standardizzata. In particolare, lâutilizzo degli smart contract nella contrattazione online tra professionisti e consumatori potrebbe avere conseguenze dirompenti, in una duplice direzione. Da un lato, la disciplina a tutela del consumatore porrebbe significativi argini alla diffusione dei contratti intelligenti autoeseguibili, in conseguenza della necessitĂ di adeguare lâintero apparato di tutele approntate dallâordinamento alla complessitĂ delle nuove tecnologie. Dallâaltro, lâautomatizzazione e la disintermediazione (anche parziale) potrebbero perfino essere funzionali a un ripristino dellâequilibrio di poteri contrattuali a favore dei consumatori, mediante la ricerca e la conclusione di contratti online per loro conto, bypassando i termini standard degli intermediari di e-commerce e ricercando condizioni negoziali consumer-oriented, nonchĂŠ a una maggiore protezione dei dati relativi ai consumatori in quanto persone fisiche.
Lâoggetto di indagine del presente contributo sarĂ circoscritto allâesame dei contratti e delle operazioni su blockchain B2C, nel tentativo di individuare le modalitĂ e i limiti entro i quali tale tecnologia è in grado di ridefinire le dinamiche di scambio nel mondo digitale e nellâottica di ricerca di un delicato equilibrio tra gli effetti dellâinnovazione tecnologica e le peculiaritĂ della contrattazione tra professionisti e consumatori, in considerazione della particolare situazione di strutturale debolezza contrattuale in cui versa il consumatore.
Gli elementi che emergono dallâanalisi verranno messi in luce come fattori in ragione dei quali la contrattazione B2C necessita di implementare lâassetto tecnologico in funzione di una maggiore efficienza dei traffici giuridici e, in ultima analisi, del mercato.
2. blockchain e nuovi sistemi di scambio
La blockchain ha dato vita a un nuovo paradigma, nel senso prospettato da T.S. Kuhn, della comunitĂ scientifica, umanistica ed economica. I modelli di business che attualmente si fondano sullâintermediazione di servizi (soprattutto di pagamento), dello scambi...