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Palace Matese
Giovanni de Lellis
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Palace Matese
Giovanni de Lellis
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Nel libro vengono illustrate dall'autore tutte le fasi progettuali per la realizzazione del "PALACE MATESE Condo-hotel" senza trascurare l'aspetto gestionale e le regole statutarie della costituenda societĂ .
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Information
LA CONCRETIZZAZIONE DEL PROGETTO AFFIDATA AD UNA SOCIETA' PER AZIONI
Tutte le operazioni necessarie alla concretizzazione del PALACE MATESE CONDO-HOTEL, saranno eseguite dalla costituenda societĂ per azioni che avrĂ per oggetto:
1) lâacquisto, la manutenzione, la gestione, lâamministrazione, la vendita e la permuta di beni immobili in proprietaÌ.;
2) la valorizzazione immobiliare mediante interventi di costruzione, ristrutturazione e/o restauro su immobili di proprietaÌ;
3) l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre societaÌ ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 C.C. e non ai fini del collocamento verso il pubblico; potrĂ partecipare a consorzi ed a societaÌ di tipo consortile, a joint venture, ad associazioni temporanee di imprese;
Essa inoltre potrĂ compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dellâoggetto sociale.
Il capitale sociale non inferiore ad ⏠1.500.000,00 diviso in di azioni da ⏠100,00, sarà costituito da conferimenti in natura ed in danaro.
I conferimenti in natura, potranno riguardare solo le unitĂ immobiliari dell'attuale âCondominio Palaceâ. Per tali conferimenti saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 2342, commi 3° e 5°, e 2343 c.c. .
In caso di variazione del capitale sociale, potraÌ essere rivisto il criterio di assegnazione delle corrispondenti azioni ai soci, derogando al principio di proporzionalitaÌ tra conferimento effettuato ed il numero delle azioni ricevute. Tale principio sarĂ comunque derogato alla costituzione della predetta societĂ assegnando un numero di azioni inferiore rispetto al corrispondente valore del conferimento in natura (-5%).
Le azioni, potranno, inoltre, essere privilegiate per determinate categorie di soci o alcuni soci soltanto, in ragione dei particolari conferimenti da questi effettuati.
L'azione sarĂ indivisibile. In caso di comproprietaÌ su di essa si applicherĂ quanto disposto dall'art. 2347 c.c.. Ogni categoria di azioni conterrĂ titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori. Con successive modifiche statutarie si potranno comunque creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione delle perdite.
La societaÌ potraÌ altresiÌ emettere azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, purcheÌ nel loro insieme queste non eccedano la metaÌ del capitale sociale. La societaÌ potraÌ emettere azioni con diritti patrimoniali agganciati alla gestione di determinati settori dell'attivitaÌ sociale; in tal caso le modalitaÌ previste dall'art. 2350 c.c. saranno rispettate attraverso apposita modifica statutaria.
La societĂ , attraverso i propri organi, potrĂ emettere: strumenti finanziari, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti; prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. L'organo amministrativo nel deliberare, con le modalitaÌ di cui all'articolo 2436 c.c., l'emissione di un prestito obbligazionario sarĂ tenuto a rispettare il disposto dell'art. 2412 c.c.. I titolari di obbligazioni dovranno scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicheranno, in quanto compatibili le norme che saranno previste per le Assemblee speciali. La societaÌ potrĂ costituire, inoltre, patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c., e la deliberazione costitutiva sarĂ adottata dall'organo amministrativo. La societaÌ potraÌ, ancora, acquisire dai soci, finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
Le azioni saranno liberamente trasferibili da ciascun socio solo a favore del suo coniuge ovvero dei suoi parenti in linea retta, entro il secondo grado, nonchĂ© a favore di societaÌ controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di societaÌ socia. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci spetterĂ il diritto di prelazione per lâacquisto. Il socio che intenderĂ vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrĂ informare, indicandone il prezzo, le modalitaÌ di pagamento e le generalitaÌ del potenziale acquirente con lettera raccomandata l'organo amministrativo. Lâorgano amministrativo entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata ne daraÌ comunicazione agli altri soci. Ogni socio interessato allâacquisto dovraÌ far pervenire allâorgano amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dellâorgano amministrativo. Il diritto di prelazione dovraÌ essere esercitato per la totalitaÌ delle azioni offerte. Qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente saraÌ libero di trasferire tutte le azioni allâacquirente indicato nella comunicazione di cui sopra fermo restando il gradimento. Nellâipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di piuÌ di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato allâatto dellâesercizio della prelazione loro spettante. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo per atto tra vivi delle azioni, fuori dai casi in cui le azioni sono liberamente trasferibili, sarĂ richiesto il preventivo consenso dellâassemblea. Il gradimento da parte dellâassemblea potraÌ essere negato qualora lâacquirente si trovi per lâattivitaÌ svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o in conflitto di interessi con la societaÌ. Il gradimento potraÌ altresiÌ essere negato qualora lâacquirente non offrirĂ garanzie sufficienti in ordine alla capacitaÌ finanziaria o commerciale, o, per condizioni oggettive o per lâattivitaÌ svolta, il suo ingresso in societaÌ potrĂ risultare pregiudizievole per il perseguimento dellâoggetto sociale o confliggente con gli interessi della societaÌ o degli altri soci.
L'intestazione a societaÌ fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non sarĂ soggetta a quanto sopra disposto. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto ai precedenti commi, l'acquirente non avraÌ diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non saraÌ legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potraÌ alienare le azioni con effetto verso la societaÌ.
Avranno diritto di recedere i soci che non avranno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attivitaÌ della societaÌ; b) la trasformazione della societaÌ; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; g) l'eliminazione di una o piuÌ cause di recesso che saranno previste dallo statuto; h) negli altri casi previsti dalla legge. Qualora la societaÌ sarĂ soggetta ad attivitaÌ di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetteraÌ altresiÌ ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.. I soci avranno, altresiÌ, diritto di recedere nel caso in cui si vorrĂ introdurre oppure sopprimere una clausola compromissoria. Non avranno diritto di recedere, ai sensi del secondo comma dellâart. 2437 C.C., i soci che non avranno conco...