PARTE SECONDA
«Serpens, sitis, ardor harenae dulcia uirtuti; gaudet patientia duris; laetius est, quotiens magno sibi constat, honestum. Sola potest Libye turba praestare malorum, ut deceat fugisse uiros»1
Marco Anneo Lucano, Farsaglia, Libro IX, 402-407 (65 d.C.)
1Ā«I serpenti, la sete, lāardore del deserto sono dolci cose per il coraggio, che gode di sopportare le difficoltĆ ; e tanto più piena ĆØ la gioia dellāonore, quanto più alto ne ĆØ il prezzo. Da sola può la Libia, con tutti i suoi mali, riscattarvi dallāonta di essere fuggitiĀ» (Marco Anneo Lucano, Farsaglia, a cura di L. Griffa, Adelphi, Milano 1967, p. 450).
1
«LA PRIMAVERA ARABA»
Il 14 gennaio 2011, a seguito di ampi sollevamenti popolari in Tunisia, veniva deposto il presidente Zayn al-Abidin Ben āAli, al potere dal 1987.
Ć stata poi la volta dellāEgitto di Hosni Mubarak, spodestato anchāegli lā11 febbraio dopo esser stato, ininterrottamente per oltre trentāanni, il dominus incontrastato del suo Paese, tanto da guadagnarsi lāappellativo non proprio benevolo di Ā«FaraoneĀ». Eventi che la stampa occidentale ha subito definito, con la consueta dose di sensazionalismo spettacolare, come Ā«rivoluzione gelsominoĀ» e Ā«rivoluzione dei lotiĀ».
In realtà i governi di Tunisia ed Egitto, dopo aver superato le prime fasi critiche delle insurrezioni popolari, che sono costate in entrambi i Paesi qualcosa come mille morti, rappresentano oggi la continuazione «sotto mentite spoglie» dei vecchi regimi1. Una versione nordafricana di «circolazione delle élites», per dirla con Pareto.
Nessun autentico processo di democratizzazione reale vi ha infatti avuto luogo, ma essi sono stati per cosƬ dire Ā«aiutati a integrarsi economicamenteĀ» agli Stati Uniti e allāUE tramite non meglio precisate Ā«riforme democraticheĀ» e Ā«nuovi investimenti stranieriĀ»2.
La Ā«rivoltaĀ» passa quindi dalla Giordania allo Yemen, dallāAlgeria alla Siria. E inaspettatamente si propaga a macchia dāolio anche in Oman e Bahrein, dove i rispettivi regimi, aiutati in questāultimo caso il 14 marzo dallāintervento oltre confine di forze speciali dellāArabia Saudita, reagiscono molto violentemente contro il dissenso popolare senza che questo, tuttavia, si tramuti in una ferma condanna dei governi occidentali nei loro confronti3.
Ciò che il regime feudale della Casa dei Saāud teme maggiormente, in questa situazione, ĆØ che il Ā«contagioĀ» della ribellione possa superare il breve tratto di mare attraversato dalla King Fahd Causeway, la superstrada sopraelevata lunga ventisei chilometri che collega il Bahrein alle coste saudite, e attecchire nel proprio regno. Al di lĆ della minoranza sciita fortemente discriminata, ĆØ lāintera popolazione saudita a vivere in condizioni assolutamente poco invidiabili per quello che ĆØ pur sempre uno dei Paesi petroliferi più ricchi al mondo. Il 40% della popolazione, in gran parte costituita da giovani, vive sotto la soglia di povertĆ , senza accesso allāistruzione e senza opportunitĆ di impiego, mentre la maggior parte della manodopera qualificata e non qualificata viene importata dallāestero.
Solo il re del Marocco sembra voler prevenire il peggio e il 10 marzo propone la riforma della costituzione.
1Non a caso in Tunisia, per esempio, i ministeri della Difesa, degli Interni, degli Esteri, delle Finanze, del Commercio e dellāIndustria rimangono saldamente in mano a esponenti del disciolto Raggruppamento Costituzionale Democratico (RCD) e del vecchio regime. Cfr. R.G. Khouri, The Arab Military is Not the Solution, in Ā«Agence GlobaleĀ», 5 febbraio 2011; S. Ghannoushi, Obama, hands off our Spring, Ā«The GuardianĀ», 26 maggio 2011.
2N. Gaouette e V. Ginger, Clinton will Travel to Egypt, Tunisia, Meet with Libyan Opposition Leaders, in Ā«BloombergĀ», 10 marzo 2011. Le potenze che hanno mosso guerra contro la Libia hanno cercato di rendere subito operativa questāĀ«integrazioneĀ» dei Paesi del MENA (Nord Africa e Medio Oriente) durante il vertice G8 di Deauville del 26-27 maggio 2011, impegnandosi a erogare Ā«un pacchetto finanziario globale da 40 miliardi di dollari per sostenere la primavera arabaĀ» (G8 a Libia e Siria: cessino le violenze dei regimi, in Ā«Ansa.itĀ», 28 maggio 2011).
3D. Frattini, La partita sauditi-iraniani in Bahrein, in «Il Corriere della Sera», 15 marzo 2011.
2
LE RISOLUZIONI ONU 1970 E 1973 CONTRO LA LIBIA E IL «NUOVO DIRITTO INTERNAZIONALE»
Una volta poste in standby le vicende di Tunisia ed Egitto1, tutti i grandi media internazionali hanno concentrato il loro focus sullāĀ«evidente e sistematica violazione dei diritti umaniĀ» (Risoluzione 1970 adottata dal Consiglio di Sicurezza dellāONU il 26 febbraio 2011) e sui Ā«crimini contro lāumanitĆ Ā» (Risoluzione 1973 adottata dal Consiglio di Sicurezza il 17 marzo 2011) perpetrati da Gheddafi contro il Ā«suo stesso popoloĀ»2.
Una Risoluzione, questāultima, priva di ogni fondamento giuridico e che viola in maniera patente la Carta dellāONU. Un vero e proprio pateracchio giurisprudenziale in cui una violazione ne richiama unāaltra: la Ā«delegaĀ» agli Stati membri delle funzioni del Consiglio di Sicurezza ĆØ a sua volta collegata alla no-fly zone e contempla lāuso di qualsiasi misura necessaria ā salvo lāoccupazione militare ā per Ā«proteggere i civili libici dalla repressione del regimeĀ», oltre allāimposizione del divieto di sorvolo e di un embargo navale sulle forniture di materiali dāarmamento3.
Si tratta di misure del tutto illegittime perchĆ©, al di lĆ della loro concreta applicazione, lāONU può intervenire ai sensi dellāarticolo 2 (paragrafo 4) e dello stesso capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite solo in conflitti tra Stati, e non in quelli interni agli Stati membri, che appartengono al loro Ā«dominio riservatoĀ» e dunque tutte le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza devono rispettare lāarticolo 25 della Carta. Strette eccezioni al divieto dellāuso della forza sono contemplate anche dallāarticolo 51. Secondo le ultime disposizioni, specialmente dellāarticolo 42, viene permesso al Consiglio di Sicurezza di intraprendere unāazione che Ā«può essere necessaria per mantenere o restaurare la pace e la sicurezza internazionaleĀ».
Le Risoluzioni 1970 e 1973 affermano di essere entrambe adottate secondo lo spirito e in ottemperanza al capitolo VII della Carta dellāONU. Ma nĆ© lāuna nĆ© lāaltra, a ben guardare, possiedono i requisiti dellāarticolo 42 secondo il quale si ĆØ decretato il fallimento delle Ā«misure che non prevedano lāuso della forzaĀ».
Ć difficile, per non dire impossibile, capire come si possa giungere a una determinazione simile in un contesto che i grandi media hanno pressochĆ© fin da subito reso assai ostico da decifrare. Quantomeno ci si sarebbe dovuti basare su una missione dāindagine sul terreno. Tuttavia in Libia non si sono recate commissioni dāinchiesta del Consiglio dei Diritti Umani dellāONU e del Consiglio di Sicurezza.
Se il diritto internazionale permette che gli Stati utilizzino la forza in circostanze estremamente limitate, esistono ancora meno circostanze nelle quali ĆØ permesso ad attori non statali di utilizzare la violenza armata. Una di queste circostanze ĆØ quando si eserciti il diritto allāautodeterminazione contro una potenza occupante straniera e oppressiva. Questo può dare diritto agli iracheni o agli afghani di usare la forza contro eserciti occupanti, ma non fornisce a un gruppo di Ā«ribelliĀ» libici il diritto di levarsi in armi contro il governo legittimo del proprio Paese.
Tale double standard nellāapplicazione dei criteri di giudizio alimenta sempre più lāidea secondo la quale le due Risoluzioni adottate sono un altro esempio di politiche che minano alle fondamenta il Diritto internazionale. Nel Patto di Parigi del 1928 e di nuovo nella Carta dellāONU del 1945, gli Stati concordarono di non utilizzare la forza gli uni contro gli altri per raggiungere gli obiettivi della loro politica estera.
Alcune grandi potenze occidentali hanno ripetutamente sfidato questo accordo negli ultimi ventāanni, specialmente considerata la propria disposizione a intraprendere guerre contro Stati a maggioranza musulmana. Nel farlo, tuttavia, hanno inviato attraverso il proprio modus operandi un segnale innegabile al resto del mondo: ossia che il diritto internazionale non ha per essi alcuna impo...