Che cos'è il diritto privato?
eBook - ePub

Che cos'è il diritto privato?

Guido Alpa

Share book
  1. 190 pages
  2. Italian
  3. ePUB (mobile friendly)
  4. Available on iOS & Android
eBook - ePub

Che cos'è il diritto privato?

Guido Alpa

Book details
Book preview
Table of contents
Citations

About This Book

Tra le diverse partizioni in cui si divide per antica tradizione la scienza giuridica, il diritto privato vanta una storia millenaria tessuta di cultura e di solida organizzazione dottrinale. In pagine sintetiche e vivaci, Guido Alpa racconta indirizzi legislativi e giurisprudenziali e casi intriganti, costruendo un'idea del diritto privato come immagine della società e come insieme di regole a tutela delle aspettative e dei diritti fondamentali della persona.

Frequently asked questions

How do I cancel my subscription?
Simply head over to the account section in settings and click on “Cancel Subscription” - it’s as simple as that. After you cancel, your membership will stay active for the remainder of the time you’ve paid for. Learn more here.
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Che cos'è il diritto privato? an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Che cos'è il diritto privato? by Guido Alpa in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Law & Jurisprudence. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Year
2014
ISBN
9788858114117
Topic
Law
Index
Law

VI. Casi difficili

1. Premessa

Il diritto privato è un autentico laboratorio per il giurista. In questo laboratorio entrano i casi della vita, casi facili, perché risolti direttamente dall’enunciato di una disposizione che si attaglia alla perfezione alla vicenda che si esamina, oppure difficili, la cui soluzione dipende da una attenta ricostruzione degli interessi in gioco, del loro bilanciamento secondo l’ordine dei valori stabiliti dalla Costituzione e, nelle materie riguardanti l’Unione Europea, dal diritto comunitario. Come fare quando un caso è difficile? Ecco qualche esempio emblematico. Non è detto che i casi difficili siano risolti nello stesso modo da tutti i giuristi. Il diritto (e quindi anche il diritto privato) non è una scienza esatta, e poi, lo si è ripetuto tante volte, è mutevole, nel tempo, nello spazio, nella concezione dei giuristi, nella percezione collettiva.

2. L’ordinamento civile

Nell’applicare il testo originario dell’art. 117 Cost. la Corte costituzionale aveva manifestato qualche ondeggiamento nella definizione dei confini della materia (se così si può dire) del «diritto privato», ora identificandola con le materie disciplinate dal codice civile, ora con gli istituti del diritto civile, ora considerando legittimate le Regioni a «integrare» la disciplina statuale (sempre riferita al codice civile). Era la registrazione realistica della creatività della giurisprudenza, che dipingeva uno scenario instabile, senza tuttavia esprimere un favor per il «diritto privato regionale».
Anche con riferimento al progetto di revisione costituzionale derivante dai lavori della Commissione bicamerale, in cui già compariva l’espressione «ordinamento civile», avevo indicato analiticamente i settori, riconducibili per definizione convenzionale, al diritto privato, che erano attribuiti alla competenza legislativa dello Stato in via esclusiva o in via concorrente. Quanto a «ordinamento civile» propendevo per il significato di «diritto privato» inteso «nella sua totalità e complessità», escludendo che si potesse circoscriverne l’ambito all’ordinamento dello stato civile (problema questo comunque superato dalla indicazione letterale contenuta nel nuovo testo dell’art. 117, il quale attribuisce allo Stato questo settore), ma esprimendo dubbi sulla ottimalità della formula adottata e rilevando che in alcune materie si era già consentito alle Regioni di legiferare, quanto meno su profili marginali.
L’art. 117 Cost. riserva allo Stato il potere di legiferare in via esclusiva nel settore dell’ordinamento civile. A questo settore si affiancano materie che rientrerebbero anch’esse nel diritto privato ma sono menzionate specificamente e partitamente (come, ad esempio, oltre allo stato civile, la cittadinanza, la tutela del risparmio, la concorrenza, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, pesi e misure e determinazione del tempo, ambiente, ecosistema, beni culturali), sicché il settore del diritto privato risulta frammentato e la sua definizione normativa assai incerta. In più vi sono materie attribuite alla legislazione concorrente che ricadono nel diritto privato tradizionalmente inteso e quindi la potestà normativa regionale non è – dal punto di vista del dato testuale – completamente espunta.
Le alternative dunque sono due:
(i) la formula «ordinamento civile» deve intendersi come ambito residuale della competenza statuale, detratte le materie specificamente indicate;
(ii) oppure essa allude a una materia che si aggiunge a quelle enumerate, e allora copre un’area semantica più circoscritta del «diritto privato» e si avvicina a quella del «codice civile» e degli «istituti del diritto civile» in senso tradizionale.
L’ambiguità del testo ha dato adito a una molteplicità di proposte interpretative, in base alle quali il significato della formula «ordinamento civile» deve intendersi come:
(i) «complesso delle norme di diritto privato»1;
(ii) «diritto sostanziale» comprendente almeno la disciplina degli istituti dell’autonomia privata2;
(iii) «diritto civile», ormai più esteso del «codice civile»3;
(iv) «ordinamento giudiziario in materia civile»4, «regole relative ai rapporti tra i cives», riguardanti la persona e le associazioni, ma non i rapporti relativi all’homo oeconomicus, che riguardano il diritto commerciale5;
(v) «complesso di principi, istituti, norme, regolamenti» riguardanti il diritto privato anche non disciplinati nel codice civile6;
(vi) «norme che nel loro insieme determinano il sistema civile», con possibili incursioni legislative regionali per la disciplina di istituti particolari o per aspetti di natura pubblicistica7;
(vii) «assetto complessivo dei singoli istituti del diritto civile e del sistema che ne risulta», tale da garantire l’unità dell’ordinamento e suscettibile di deroghe a favore di interventi regionali se razionalmente giustificati dalla tutela di interessi pubblici8;
(viii) «norme propriamente privatistiche» che regolano posizioni, attività e rapporti privatistici, distinte dalle norme privatistiche «in senso improprio» per le quali vi sarebbe spazio per interventi regionali9;
(ix) «norme inerenti la struttura dell’ordinamento» da distinguersi dalle disposizioni aventi oggetto circoscritto10;
(x) «contrapposizione tra il limite del diritto privato – di cui alla precedente esperienza giurisprudenziale costituzionale e dottrinale formatasi sull’art. 117 originario – e l’ordinamento civile, che consentirebbe per specifici rapporti e per integrazioni non lesive del principio di eguaglianza e di ragionevolezza un intervento regionale»11;
(xi) «il complesso delle regole, degli istituti che delineano il sistema del diritto privato fondato sul principio di eguaglianza»12;
(xii) «materia di significato incerto che la Corte costituzionale provvederà a chiarire»13.
La Corte costituzionale si è espressa in materia di: pratiche terapeutiche (sentenza n. 282 del 26 giugno 2002, e sentenza n. 201 del 10 novembre 2003), fondazioni bancarie (sentenze nn. 300 e 301 del 29 settembre 2003), professioni (sentenza n. 353 del 2003), disciplina del lavoro (sentenza n. 357 del 2003). E da ultimo con la sentenza n. 173 del 20 aprile 2006 che riguardava l’Ospedale Mauriziano di Torino.
La Regione Piemonte, con la legge n. 39 del 24 dicembre 2004, intendeva trasformare l’Ospedale – di proprietà dell’Ordine Mauriziano – in una azienda ospedaliera pubblica, acquisendolo in proprietà senza indennizzo. La Corte ha rilevato che quella disciplina invadeva le competenze legislative dello Stato come definite dall’art. 117 Cost. e quindi ne ha dichiarato la illegittimità.

3. La responsabilità dello Stato per la violazione del diritto comunitario

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha creato una nuova ipotesi di configurazione dell’illecito dello Stato per violazione del diritto comunitario: l’errata interpretazione e applicazione del diritto comunitario da parte del giudice nazionale14. Nel caso di specie si trattava del Verwaltungsgerichtshof, il giudice supremo amministrativo. A un professore universitario era stata negata l’attribuzione della indennità speciale di anzianità di servizio prevista dall’art. 50 della legge austriaca sulle retribuzioni. Questa normativa prevede che il beneficio possa essere conseguito dai docenti che abbiano maturato un’anzianità di servizio unicamente in università austriache. Il ricorrente aveva sostenuto che, con l’ingresso dell’Austria nell’Unione Europea, il decorso del periodo avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto anche del periodo di docenza compiuto in altri paesi della Comunità e che quindi il principio applicato configurava un’ipotesi di discriminazione indiretta. Essendo in Austria solo lo Stato federale il soggetto responsabile per i danni arrecati dalle Università ai propri dipendenti, lo Stato si era difeso sostenendo che l’indennità speciale richiesta era considerata una parte della retribuzione, mentre il ricorrente l’aveva definita come un premio di fedeltà e pertanto discriminatorio del trattamento riservato ai cittadini austriaci rispetto agli altri cittadini comunitari. Il Tribunale amministrativo di ultima istanza aveva respinto il ricorso. Nel corso del giudizio di rinvio al giudice civile, il Tribunale di Vienna aveva sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali, ritenendo dubbia l’interpretazione della legge ai sensi del diritto comunitario: in particolare, aveva chiesto, tra l’altro, alla Corte di chiarire se l’illecito comunitario potesse dipendere anche da un inadempimento costituito dalla sentenza di un giudice di ultimo grado e se spettasse allo Stato membro designare il giudice competente a decidere la controversia relativa al risarcimento del danno conseguente.
A esito del giudizio, la Corte ha statuito che:
il principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a risarcire i danni causati ai singoli da violazione del diritto comunitario ad essi imputabili è applicabile anche allorché la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempre che la norma di diritto comunitario violata sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia sufficientemente caratterizzata e sussista un nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito dalle parti lese. Al fine di determinare se la violazione sia sufficientemente caratterizzata allorché deriva da una tale decisione, il giudice nazionale competente deve, tenuto conto della specificità della funzione giurisdizionale, accertare se tale violazione presenti un carattere manifesto. Spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice competente a risolvere le controversie relative al detto risarcimento.
La Corte tempera però il principio introducendo alcune cautele, che possono considerarsi altrettanti limiti alla responsabilità.
Occorre infatti accertare di essere in presenza di caso eccezionale in cui il giudice deve aver violato il diritto vigente in maniera manifesta; nonché valutare il grado di chiarezza e di precisione della norma violata; il carattere intenzionale della violazione; la scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto; l’eventuale posizione già adottata da una istituzione comunitaria; la mancata osservanza da parte dell’organo giurisdizionale dell’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 234 c. 3 del Trattato ce.

4. La nozione di consumatore

Le raccolte di giurisprudenza degli ultimi venti anni denunciano un uso frequente della locuzione consumatore; le massime che riportano tale locuzione – nel senso che essa appare termine fondante della ratio decidendi, dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni, dell’interesse tutelato – sono circa cinquecento; la gran parte di esse riguarda procedimenti penali o fiscali, e quindi materie che esorbitano i confini di questa analisi. Ciò che appare rilevante è che il termine «c...

Table of contents