I Giochi Pubblici (apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento)
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I Giochi Pubblici (apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento)

Normativa e Giurisprudenza

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I Giochi Pubblici (apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento)

Normativa e Giurisprudenza

About this book

Il presente lavoro vede la luce a distanza di poco tempo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale si è – tra l'altro – delegato il Governo a riordinare le disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici. Lo scopo principale è quello di fornire alla/al Lettrice/Lettore uno strumento quanto più possibile agile ed immediato, compatibilmente con le problematiche che la materia pone, per dare risposte attendibili alla propria ricerca normativa e/o giurisprudenziale.

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Information

Publisher
Passerino
Year
2022
eBook ISBN
9791221325676
Topic
Law
Index
Law

Criteri e modalità, per gli anni 2008, 2009 e 2010, di restituzione ai concessionari della rete telematica, del deposito cauzionale di cui all’articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (09A13444)

Paragrafo 2
Profilo Soggettivo
Decreto Legislativo 14 aprile 1948 n. 496
Disciplina delle attività di giuoco
ratificato con Legge 22 aprile 1953, n. 342
(G.U. 22 maggio 1948, n. 118)
Art. 1 - L’organizzazione e l’esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato.
Art. 2 - L’organizzazione e l’esercizio delle attività di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dell’aggio spettante ai gestori e le altre modalità della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni, da stipularsi secondo le norme del regolamento previsto dall’art. 5.
( omissis)
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
Imposta sugli spettacoli
(G.U. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.)
Art. 14-bis ( Apparecchi da divertimento e intrattenimento) – 1. ( omissis) 101 .
2. ( omissis) 102 .
3. ( omissis) 103 .
3-bis. ( omissis) 104 .
4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.
5. ( omissis) 105 .
Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
(G.U. 29 dicembre 2005, n. 302)
Art. 1 – ( omissis)
530. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) ( omissis) 106 ;
b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all’articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007 107 ;
c) l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a decorrere dal 1° gennaio 2007, 108 riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco 109 .
( omissis).
532. In relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari a adeguare la rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.
533. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’elenco:
a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco 110 .
533-bis. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all’articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell’elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonché tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell’elenco, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011 111 .
533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica 112 .
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE
che ne reca misure di esecuzione
(G.U. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.)
Art. 14 ( Altri soggetti) - 1. Ai fini del presente decreto per «altri soggetti» si intendono gli operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) (omissis);
d) (omissis);
e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie a estrazione istantanea o a estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’ articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 113 ;
e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie a estrazione istantanea o a estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 114 ;
f) (omissis);
(omissis)
Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149
Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti
comunitari in materia di giochi
conv. con modif. dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184
(G.U. 26 settembre 2008, n. 226 e G.U. 25 novembre 2008, n. 276)
Art. 1-ter ( Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito) - 1. ( omissis) 115 .
2. L’articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l’importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell’effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
( omissis)
Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile conv. con modific. dalla
Legge 24 giugno 2009, n. 77
(GG.UU. 28 aprile 2009, n. 97 e 27 giugno 2009, n. 147 S.O.)
Art. 12 ( Norme di carattere fiscale in materia di giochi) – 1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:
( omissis)
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 116 , nonché l’eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l’accesso di propri incaricati nei locali destinati all’esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche e amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceità riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell’esclusione delle responsabilità previste dall’articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 117 ;
4) applicabilità dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell’articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l’iscrizione di ipoteca e il sequestro conservativo, di cui al citato articolo 22 118 , sono richiesti sui beni dell’impresa e sui beni personali dell’imprenditore individuale o dell’amministratore, se responsabile è persona giuridica, e i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresì, sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d’impresa, responsabile a qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l’avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all’ottantacinque per cento delle somme giocate, definendo:
1) ( omissis) 119 ;
2) ( omissis) 120 ;
3) ( omissis) 121 ;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all’installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino a un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente è eseguito con due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 novembre 2010 122 ;
5) le modalità con cui le autorizzazioni all’installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione 123 ;
( omissis)
Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali
conv. con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102
(GG.UU. 1° luglio 2009, n. 150 e 4 agosto 2009, n. 179 – S.O.)
Art. 15-bis ( Disposizioni in materia di giochi) 124 1. ( omissis)
2. ( omissis)
3. L’eventuale esclusione da responsabilità di cui all’articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresì nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all’obbligo di segnalazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiceità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all’articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati a ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.
5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.
( omissis)
Art. 21 ( Rilascio di concessioni in materia di giochi) - 1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei princìpi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma a una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali a estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l’esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l’aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati ...

Table of contents

  1. Copertina
  2. I Giochi Pubblici - Normativa e Giurisprudenza
  3. Indice dei contenuti
  4. Indici
  5. Presentazione del lavoro
  6. Conclusione
  7. Normativa
  8. Normativa Statale Vigente
  9. Disciplina amministrativa
  10. Regolamento concernente disposizioni per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni
  11. Nuove regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.
  12. Criteri e modalità, per gli anni 2008, 2009 e 2010, di restituzione ai concessionari della rete telematica, del deposito cauzionale di cui all’articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (09A13444)
  13. Individuazione dei criteri e delle modalità di restituzione ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento del deposito cauzionale versato dai medesimi per l’anno 2014
  14. Disciplina tributaria
  15. Base imponibile forfettaria per la determinazione dell’imposta sugli intrattenimenti e sui tributi ad essa eventualmente connessi per l’anno 2010, derivanti dall’utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento
  16. Termini e modalità relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del Prelievo erariale unico (PREU), sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro
  17. Violazioni accertate ai fini del Prelievo erariale unico
  18. Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Art. 1, comma 497
  19. Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 conv. con modific. dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 - Art. 24, commi 8-9 e 11-16
  20. Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 conv. con modific. dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 – Artt. 5 e 7
  21. Legge 11 marzo 2014, n. 23 – Art. 14
  22. Appendice Normativa
  23. Evoluzione normativa
  24. L. 24.12.2012, n. 228 - Art. 1, comma 475
  25. D.L. 30.9.2003, n. 269 conv. L. 24.11.2003, n. 326 - Art. 39, co. 8-12
  26. L. 13.12.2010, n. 220 - Art. 1, comma 72
  27. D.L. 4.7.2006, n. 223 conv. L. 4.8.2006, n. 248 - Art. 38, comma 5
  28. L. 24.12.2012, n. 228 - Art. 1, comma 479
  29. D.L. 6.7.2011, n. 98 conv. L. 15.7.2011, n. 111 - Art. 24, comma 41
  30. D. i. Dirett. 4 dicembre 2003
  31. D. Dirett. 17 aprile 2008 - Art. 1
  32. D. Dirett. 4 Dicembre 2007 - Artt. 2 e 3
  33. D. Dirett. 22 giugno 2011 - art. 1
  34. Normativa abrogata
  35. D. Dirett. 30.12.2003
  36. D. i. Dirett. 11.3.2003
  37. D. Dirett. 17.5.2006
  38. D. Dirett. 29.4.2011
  39. D. Dirett. 22.6.2011
  40. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2014)
  41. Giurisprudenza
  42. Corte costituzionale
  43. Cassazione civile
  44. Cassazione penale
  45. Consiglio di Stato e Tar
  46. Note